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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18344/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra distinti gruppi di reati (furto, ricettazione e indebito uso di carte di pagamento), sostenendo l'identità del bene giuridico offeso e la marcata analogia delle condotte per modalità, luoghi e tempi, già valorizzate in sede di cognizione ai fini del riconoscimento della continuazione interna ed esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non sussiste prova che, all'atto del primo reato di ciascuna serie, fosse già programmata l'esecuzione dei successivi nelle loro linee essenziali, considerata la significativa distanza temporale e la diversità dei luoghi, indici piuttosto di abitualità delinquenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che per il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, è necessario dimostrare che al momento del primo reato i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; la mera vicinanza spazio-temporale costituisce solo un indizio, non prova certa.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013

    La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la verifica della continuazione richiede un'analisi rigorosa dell'elemento intenzionale e del programma criminoso unitario; la valutazione del giudice di merito è vincolante in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla colpa per irritualità dell'impugnazione, come parametro per irrogare una sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende) quando l'appello risulti manifestamente infondato o irrituale.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; la vicinanza temporale e spaziale sono indizi ma non valgono di per sé.
  • Un pattern di comportamenti ripetuti e la diversità di tempi e luoghi possono indicare semplice abitualità delinquenziale e ostare al riconoscimento di un disegno criminoso unitario.
  • La valutazione sull'esistenza di un programma criminoso è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, illogica o viziata da travisamento dei fatti.
  • In sede di esecuzione il giudice deve ripercorrere con rigore gli stessi criteri applicati in sede di cognizione: serve prova di una deliberazione unitaria antecedente alla consumazione del primo reato.
  • Impugnazioni ritenute irrituali o manifestamente infondate possono comportare condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; prima di ricorrere è opportuno valutare la fondatezza della questione e fornire elementi probatori sul piano intenzionale.

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