Cassazione Penale, Sentenza n. 34700/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'omessa trasmissione, al Tribunale chiamato al riesame, del verbale stenotipico delle dichiarazioni rese in udienza di convalida dal Soprintendente ai beni culturali (querelante). Sosteneva che quel verbale fosse necessario per dimostrare sia la qualifica del Soprintendente quale soggetto appaltante sia l'attualità dei lavori nel sito (cantiere per il museo archeologico), elementi ritenuti decisivi per valutare la validità della querela e la legittimità dell'azione. Il ricorso era proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il verbale non trasmesso non costituisse atto sopravvenuto oggettivamente favorevole all'indagato che imponga la trasmissione insieme alla richiesta di misura cautelare, ma piuttosto un atto non essenziale alla decisione, in quanto le informazioni rilevanti risultavano già dalla querela stessa. Il Tribunale del riesame aveva correttamente utilizzato la querela, nella quale il Soprintendente aveva dichiarato l'esistenza del cantiere e la temporanea sospensione dei lavori in attesa di rifinanziamento, per accertare la legittimazione a sporgere querela; di conseguenza le dichiarazioni rese in udienza non erano tali da modificare l'esito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
La Corte ha valutato i motivi di cassazione elencati in queste lettere e ha considerato che l'omessa trasmissione del verbale non integrasse gli estremi di violazione denunciati, poiché non si trattava di atto sopravvenuto oggettivamente favorevole all'indagato condizionante la decisione
Giurisprudenza richiamata (precedente)
Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919-01
Il precedente viene citato per distinguere i casi in cui vanno trasmessi atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli; la Corte ha rilevato che nel caso di specie non ricorrevano quelle condizioni
Massime di principio
- L'omessa trasmissione al giudice del riesame di verbali o atti processuali non comporta automaticamente l'annullamento o l'irregolarità: occorre verificare se si tratta di atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli all'indagato che avrebbero potuto influire sulla decisione.
- Se le informazioni salienti sono già presenti in altri atti già acquisiti (es. la querela), la mancata trasmissione di verbali stenotipici non essenziali non produce pregiudizio e non giustifica l'annullamento della misura cautelare.
- Per impugnare con successo la mancata trasmissione di un atto, il ricorrente deve indicare concrete e specifiche ragioni per le quali quel documento contenga elementi obiettivamente favorevoli che avrebbero cambiato l'esito del provvedimento impugnato.
- I tempi fisiologici per la trascrizione stenotipica possono giustificare la non immediata disponibilità del verbale; la difesa deve documentare l'effettivo pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione.
- In controversie relative alla legittimazione a sporgere querela (es. soggetto che agisce come appaltante), \'e preferibile allegare o indicare documentazione contrattuale o amministrativa (contratti, ordini di lavoro, provvedimenti di finanziamento, permessi) che provi ruolo e attualità dei lavori, anziché basarsi solo su dichiarazioni rese in udienza.
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