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Sentenza

Sentenza n. 1182/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto per studio n. 6025 del 13/12/2024, (pratica 20230012695) dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad.

Giustizia amministrativa202507225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, motivato dalla sede consolare con il prospettato rischio migratorio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato il riesame del provvedimento. La sentenza rileva che l'amministrazione non ha ottemperato al remand cautelare; inoltre, il provvedimento di diniego era stato adottato inaudita altera parte. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto definitivamente il ricorso e annullato il diniego del visto. La decisione è fondata sulla condotta procedimentale e processuale dell'amministrazione, che ha disatteso l'ordine cautelare di riesame impartito dal Collegio. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi all'ordine cautelare di riesame impartito dal giudice amministrativo; la sua inosservanza può condurre all'accoglimento del ricorso e all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • In una controversia relativa al diniego di visto per studio motivato dal rischio migratorio, la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di riesame costituisce elemento decisivo per l'annullamento del diniego, secondo quanto affermato dalla decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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