Cassazione Civile, Ordinanza n. 05088/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 297.398,43 per forniture di beni e servizi. Il debitore ingiunto ha proposto opposizione sostenendo di non essere legittimato passivo, perché la propria ditta individuale sarebbe stata "trasformata" in una società a responsabilità limitata unipersonale mediante atto notarile di conferimento/trasformazione dell'azienda, con conseguente applicazione della disciplina della trasformazione e della presunzione di liberazione dai debiti in difetto di opposizione dei creditori. La Corte d'appello ha respinto tale tesi, qualificando l'operazione come cessione di azienda e non come trasformazione; il ricorrente in cassazione ha censurato la violazione dell'art. 2500-quinquies c.c. e l'errata sussunzione della fattispecie sotto l'art. 2560 c.c., sostenendo che la disciplina codicistica delle trasformazioni eterogenee renderebbe ammissibile la trasformazione di una ditta individuale in società di capitali e quindi la liberazione dai debiti per mancata opposizione del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato la continuità con la propria giurisprudenza secondo cui il conferimento dell'azienda individuale in una società, anche di capitali, integra una cessione d'azienda disciplinata dagli artt. 2558 ss. c.c. e non una trasformazione. Poiché l'impresa individuale non è un "ente" suscettibile di trasformazione ai sensi dell'art. 2498 c.c., la disciplina degli artt. 2500-quinquies e seguenti non si applica. Ne deriva che il cedente non è liberato dai debiti aziendali salvo consenso espresso dei creditori; nella specie tale consenso non risultava, per cui il debito aziendale resta a carico anche dell'alienante. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2500-quinquies c.c.
La norma sulla liberazione dei soci illimitatamente responsabili non si applica al conferimento/cessione dell'azienda di impresa individuale, perché presuppone una trasformazione societaria o di ente e non già la cessione di azienda da parte di un imprenditore individuale.
art. 2500-septies c.c.
Richiamato dal ricorrente come prova della trasformabilità di forme imprenditoriali eterogenee; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva per l'impresa individuale.
art. 2500-octies c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2500-septies, ma non ritenuto idoneo a fondare la trasformazione di ditta individuale in società di capitali.
art. 2560 c.c.
La cessione d'azienda comporta che dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda risponde anche l'alienante, salvo espressa liberazione da parte del creditore; in difetto di consenso, il debitore originario resta obbligato insieme all'acquirente.
art. 2498 c.c.
La trasformazione riguarda un "ente"; ciò conferma che l'impresa individuale, priva di autonoma entificazione rispetto alla persona fisica, non è suscettibile di trasformazione in altro ente.
art. 2555 c.c.
Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore individuale integra l'azienda e il suo trasferimento va qualificato come cessione di azienda.
artt. 2558 ss. c.c.
Il trasferimento dell'azienda individuale in una società produce un fenomeno traslativo regolato dalla disciplina della cessione d'azienda, non da quella della trasformazione.
art. 2082 c.c.
Serve a definire l'imprenditore individuale come persona fisica che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, senza separazione patrimoniale dall'azienda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Il conferimento o trasferimento dell'azienda di un imprenditore individuale in una società non integra una trasformazione dell'impresa ai sensi della disciplina codicistica delle trasformazioni, ma una cessione d'azienda soggetta alle regole proprie del trasferimento del complesso aziendale.
- La disciplina della liberazione dei soci illimitatamente responsabili prevista per la trasformazione societaria non è estensibile all'impresa individuale, poiché la trasformazione presuppone l'esistenza di un ente distinto dalla persona fisica imprenditore.
- Nel trasferimento di azienda i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda non si estinguono automaticamente in capo all'alienante: questi resta obbligato, salvo espressa liberazione da parte del creditore.
- La qualificazione giuridica dell'operazione dipende dalla struttura soggettiva originaria del soggetto che trasferisce il complesso aziendale: se si tratta di ditta individuale, la vicenda resta nell'alveo della cessione d'azienda anche quando sia finalizzata alla costituzione di una società di capitali.
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