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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12164/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Todisco impugna la sentenza che ha disposto la sua consegna a Malta ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo relativo a reati commessi a Sliema (Malta) il 23/02/2020: associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato e concorso morale nel furto con strappo. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato il motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005, sostenendo che parte del reato (l'accordo criminoso) sarebbe stato concretamente posto in essere in Italia, atteso che lui e gli altri sarebbero partiti dall'Italia il giorno precedente col medesimo volo e con biglietti acquistati contestualmente, indice, secondo il ricorrente, di un accordo formato in territorio italiano.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. La Cassazione richiama il principio consolidato secondo cui il motivo di rifiuto (originariamente obbligatorio e ora, dopo le modifiche, facoltativo) sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulta l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sul medesimo reato o, comunque, una situazione oggettiva e incontrovertibile desumibile dagli elementi offerti dall'autorità emittente che dimostri la volontà dello Stato italiano di affermare la propria giurisdizione. Nel caso concreto non risultano procedimenti penali in Italia né elementi incontrovertibili che dimostrino che l'accordo criminoso sia stato concretamente formato in Italia: la circostanza prospettata (stesso volo e biglietti acquistati contestualmente) è solo un'ipotesi non sufficiente. Conseguentemente la richiesta di consegna a Malta resta accolta e il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e si dispone l'adempimento di legge per la consegna.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 1, lett. a)

    Il motivo di rifiuto facoltativo per il reato parzialmente commesso in Italia richiede, per essere applicato, l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sullo stesso reato o elementi oggettivi incontrovertibili che evidenzino la volontà dello Stato italiano di affermare la propria giurisdizione; non basta una mera ipotesi.

  • legge n. 69 del 2005, art. 18 (testo originario, lett. r))

    Nel testo originario prevedeva la parziale esecuzione del reato in territorio italiano come causa obbligatoria di rifiuto: la giurisprudenza di questa Corte ha sempre richiesto un riscontro oggettivo e concreto per riconoscere tale causa.

  • legge n. 117 del 2019 (modifica alla legge n. 69/2005)

    Ha introdotto l'art. 18-bis rendendo il motivo di rifiuto relativo alla parziale esecuzione del reato in Italia facoltativo; la Corte interpreta la modifica nel senso di confermare l'esigenza di elementi concreti e già manifesti dell'esercizio della giurisdizione italiana.

  • decreto legislativo n. 10 del 2021

    Conferma il testo vigente dell'art. 18-bis e, nella giurisprudenza, non altera il principio che il motivo facoltativo sussiste solo se esiste già effettivo esercizio della giurisdizione italiana o elementi incontrovertibili sul punto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del proponente al pagamento delle spese del ricorso rigettato.

Massime di principio

  • Il motivo di rifiuto della consegna per reato commesso anche in parte in Italia (art. 18-bis l. 69/2005) è facoltativo e si applica solo se, al momento della richiesta, sussiste l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sullo stesso fatto o se gli elementi offerti dall'autorità emittente mostrano in modo incontrovertibile la volontà dell'Italia di esercitare la giurisdizione.
  • Non sono sufficienti ipotesi o indizi indiretti (per es., viaggi congiunti, acquisto contestuale di biglietti) per dimostrare che l'accordo criminoso sia stato formato in Italia; serve un quadro fattuale certo e desumibile dagli atti.
  • Se non esistono procedimenti penali in Italia né elementi incontrovertibili nei documenti dell'autorità emittente, la richiesta di consegna per esecuzione di mandato d'arresto europeo deve normalmente essere accolta.
  • La parte che invoca il rifiuto di consegna basato sulla giurisdizione italiana ha l'onere di fornire elementi oggettivi e probatori tali da dimostrare l'esercizio della giurisdizione nazionale o la prevalenza dell'interesse italiano.
  • Il rigetto del ricorso contro la consegna comporta, secondo l'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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