Cassazione Penale, Ordinanza n. 04587/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito quanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo, con il primo motivo, l’erronea affermazione della recidiva; con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha valutato in concreto, alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, valorizzando plurimi precedenti, tra cui un’evasione commessa meno di un mese prima del fatto oggetto di giudizio. Il secondo motivo è dichiarato non consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta specificamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente avrebbe dovuto contestare puntualmente il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, secondo i criteri di commisurazione della pena e di apprezzamento della personalità del reo.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non previamente introdotte con specifico motivo di appello, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito abbia svolto una valutazione concreta dei precedenti penali, senza fondarsi soltanto sulla gravità astratta dei fatti o sulla loro collocazione temporale.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se i precedenti evidenzino una perdurante inclinazione al delitto e una progressione criminosa, desumendo da ciò l’aumentata capacità a delinquere.
- In cassazione non sono proponibili questioni sul trattamento sanzionatorio se la relativa doglianza non sia stata specificamente formulata in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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