Cassazione Civile, Sentenza n. 12131/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare la decisione della Corte d'Appello di Bologna che aveva ritenuto il Consorzio solidalmente responsabile nei confronti della Saba per il pagamento di € 89.224,00 relativo a due fatture rimaste insolute, sulla base dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n.163/2006 (e correlati principi della disciplina degli appalti). Il Consorzio sosteneva che la solidarietà prevista da quella norma non potesse essere applicata al caso di specie perché la Saba aveva contrattato non con il Consorzio in proprio né con un componente dell'ATI offerente, ma con una consorziata (Unieco) cui il Consorzio aveva successivamente assegnato l'esecuzione dei lavori; inoltre deduceva l'applicabilità del regime civilistico generale (art. 1372 c.c. e disciplina dei consorzi) che escluderebbe la solidarietà automatica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Saba. La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 37, comma 5, d.lgs. n.163/2006 (con analoga portata rispetto all'art.13 l.109/1994) e ha affermato che, in presenza di un'offerta cumulativa presentata in ATI o in presenza di consorzi che partecipano alla procedura secondo la disciplina degli appalti, la responsabilità solidale verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori comprende anche il consorzio e le consorziate designate per l'esecuzione. Conseguentemente il Consorzio è stato confermato responsabile del credito vantato da Saba e condannato anche al rimborso delle spese processuali dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - art. 37, comma 5
"L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori."
La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, la disposizione si applica e determina responsabilità solidale anche del consorzio (e delle consorziate designate) nei confronti dei subappaltatori/fornitori quando l'appalto è stato aggiudicato in condizioni di offerta cumulativa (ATI/RTI o offerta congiunta dei consorziati).
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - art. 13 (richiamata)
Testo originario che introduceva la responsabilità solidale degli offerenti associati o consorziati verso amministrazione, subappaltatori e fornitori; la Corte lo considera omologo nell'effetto all'art. 37 d.lgs.163/2006 applicabile ratione temporis.
Codice Civile - art. 2615 (consorzi)
Disciplina generale della responsabilità dei consorzi verso terzi: distingue obbligazioni assunte dagli organi del consorzio (fondo consortile) e quelle assunte per conto dei singoli consorziati; la Corte ha confrontato questa regola con la deroga operata dalla normativa speciale sugli appalti.
Codice Civile - art. 2602 e ss. (consorzi)
Principio generale secondo cui il contratto di consorzio non determina l'immedesimazione organica delle imprese consorziate nel consorzio; la Corte ha tuttavia precisato che tale principio può essere derogato dalla normativa speciale in materia di appalti quando ricorre l'offerta congiunta/ATI.
Codice Civile - art. 1372, comma 2
Principio generale che i contratti non producono effetti verso i terzi salvo previsione di legge; la Corte lo conferma come regola di base ma osserva che la normativa sugli appalti può introdurre eccezioni (solidarietà).
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - art. 48 (richiami normativi)
La disposizione del nuovo codice dei contratti (art. 48/50) riproduce la stessa ratio della disciplina precedente: la solidarietà prevista per gli offerenti associati/consorziati viene mantenuta nelle successive riforme degli appalti.
Massime di principio
- Se l'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di concorrenti (ATI/RTI) o vi è stata un'offerta congiunta dei consorziati, la normativa sugli appalti (art.37 d.lgs.163/2006 e precedenti) può imporre responsabilità solidale verso stazione appaltante, subappaltatori e fornitori: il consorzio e le imprese che hanno partecipato all'offerta possono essere chiamati in solido a rispondere dei crediti maturati nell'esecuzione.
- Se invece il consorzio partecipa alla gara 'in proprio' (consorzio che si presenta come unico offerente) senza offerta cumulativa, si applicano di regola le norme civilistiche ordinarie: non sorge automaticamente solidarietà per obbligazioni assunte in nome proprio da una consorziata, salvo specifiche previsioni di legge o pattuizioni contrattuali.
- Per i consorzi tra cooperative ammessi ai pubblici appalti la disciplina speciale degli appalti può estendere la responsabilità rispetto al regime civilistico ordinario: occorre verificare come il consorzio ha partecipato alla gara e se ha indicato le consorziate esecutrici nell'offerta (obbligo di indicazione previsto dalla norma).
- Nelle controversie contro consorzi è essenziale valutare la 'rilevanza esterna' delle attività della consorziata (se è stata designata in sede di offerta per eseguire i lavori) e le modalità con cui è stata formulata l'offerta (singola o congiunta): questi elementi determinano l'operatività della solidarietà.
- In sede di contrattualizzazione e gestione dei rischi è opportuno adottare garanzie e clausole preventive (es. fideiussioni, penali, precisazione dei rapporti contrattuali tra consorzio e consorziate, vincoli al subappalto, assicurazioni) e verificare la documentazione di gara per comprendere l'estensione di eventuali responsabilità solidali.
- Sul piano processuale, eccezioni formali (es. vizi di procura) possono essere superate se la procura agli atti è topograficamente congiunta all'atto e non emerge in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione; l'onere probatorio circa la qualità di rappresentante dell'organo societario spetta a chi contesta tale veste.
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