Corte di giustizia, Sentenza C-414/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018. — Vera Egenberger contro Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione – Nozione – Natura delle attività e contesto in cui vengono espletate – Articolo 17 TFUE – Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-414/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti entro cui le Chiese e le organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione possono imporre un requisito confessionale nelle assunzioni. Ha affermato che il giudice nazionale deve poter verificare in concreto se il requisito religioso sia davvero essenziale, legittimo e giustificato in relazione all’attività svolta. Inoltre, se la norma interna non è interpretabile in modo conforme, il giudice deve disapplicarla per assicurare la piena tutela dei diritti garantiti dagli articoli 21 e 47 della Carta.
Discriminazione religiosa nell’assunzione presso un’organizzazione ecclesiastica: limiti al requisito confessionale e dovere del giudice nazionale di garantire la tutela effettiva
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE, una Chiesa o un’organizzazione la cui etica è fondata sulla religione possa determinare in modo vincolante e insindacabile che la religione sia requisito essenziale per un posto di lavoro; in subordine, quali criteri debbano guidare il controllo giudiziale del requisito confessionale; e se, in caso di impossibilità di interpretazione conforme, il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna contrastante in una controversia tra privati.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE non consente a una Chiesa o a un’organizzazione religiosa di definire in modo definitivo e insindacabile il carattere essenziale del requisito confessionale per un posto di lavoro: tale requisito deve essere oggettivamente necessario, legittimo e giustificato, in relazione alla natura o al contesto dell’attività, ed essere soggetto a controllo giurisdizionale effettivo e al principio di proporzionalità. Se il diritto nazionale non può essere interpretato conformemente, il giudice nazionale, anche in una controversia tra privati, deve garantire l’effettività degli articoli 21 e 47 della Carta e disapplicare la norma interna contraria.
Norme richiamate
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 17 TFUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 9 e 10 della direttiva 2000/78/CE
Discriminazione religiosa nell’assunzione presso un’organizzazione ecclesiastica: limiti al requisito confessionale e tutela giurisdizionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra una candidata non assunta e un’organizzazione evangelica tedesca. Al centro vi è la compatibilità con il diritto dell’Unione del requisito di appartenenza religiosa richiesto per l’accesso a un posto di lavoro presso un ente ecclesiastico.
Fatti e procedimento principale
L’Evangelisches Werk aveva pubblicato un’offerta di lavoro per un progetto relativo alla redazione di una relazione parallela sulla convenzione ONU contro la discriminazione razziale. Nell’annuncio era richiesto che il candidato appartenesse a una Chiesa evangelica o a una Chiesa facente parte dell’Associazione delle Chiese cristiane in Germania, oltre a identificarsi con la missione caritativa della Diaconia.
La sig.ra Vera Egenberger, priva di appartenenza confessionale, si era candidata ma non era stata invitata al colloquio. Ritenendo di aver subito una discriminazione religiosa, aveva chiesto un risarcimento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’AGG. I giudici tedeschi di merito avevano riconosciuto la discriminazione ma avevano limitato il risarcimento; il Bundesarbeitsgericht ha quindi investito la Corte di questioni interpretative sulla direttiva 2000/78.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, specie gli articoli 1, 2, 4, 9 e 10;
- l’articolo 17 TFUE;
- gli articoli 21, 47 e 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nel diritto tedesco sono menzionati l’AGG, in particolare gli articoli 7, 9 e 15, nonché le disposizioni costituzionali sul libero esercizio della religione e sull’autonomia delle Chiese.
Questione pregiudiziale principale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se una Chiesa o un’organizzazione religiosa possa decidere da sola, in via vincolante, che la religione costituisca un requisito essenziale per una determinata posizione;
- quali siano i criteri per accertare, caso per caso, se il requisito confessionale sia consentito;
- se il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna incompatibile quando non sia possibile un’interpretazione conforme.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte esclude che l’organizzazione possa determinare da sola, in modo definitivo, la legittimità del requisito religioso. Tale soluzione svuoterebbe di significato i criteri fissati dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, il quale richiede che la religione costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato alla luce della natura dell’attività o del contesto in cui essa è svolta.
La disposizione va letta tenendo conto della finalità della direttiva, che mira a combattere le discriminazioni in materia di occupazione, e del bilanciamento con l’autonomia delle Chiese e delle organizzazioni religiose. La Corte afferma che questo bilanciamento deve poter essere sottoposto al controllo di un’autorità indipendente e, in ultima istanza, di un giudice nazionale.
L’articolo 17 TFUE non impedisce tale controllo: esso esprime la neutralità dell’Unione rispetto all’organizzazione dei rapporti tra Stati membri e Chiese, ma non sottrae al sindacato giurisdizionale il rispetto dei criteri della direttiva.
Criteri per valutare il requisito confessionale
La Corte precisa che il controllo giudiziale deve verificare se sussista un nesso oggettivo tra il requisito richiesto e l’attività lavorativa. Tale nesso può derivare:
- dalla natura dell’attività, ad esempio se il lavoratore partecipa alla definizione dell’etica o alla missione dell’organizzazione;
- dal contesto dell’attività, ad esempio se è necessaria una rappresentanza credibile verso l’esterno.
Il requisito deve essere:
- essenziale, cioè realmente necessario per affermare l’etica dell’organizzazione o per esercitarne l’autonomia;
- legittimo, cioè non usato per fini estranei all’etica o all’autonomia dell’ente;
- giustificato, nel senso che l’organizzazione deve dimostrare, alla luce delle circostanze, un rischio probabile e serio per la propria etica o autonomia.
La Corte aggiunge che il requisito deve rispettare il principio di proporzionalità: deve essere idoneo e non eccedere quanto necessario.
Effetti sulla seconda questione: disapplicazione della norma nazionale
Se il diritto nazionale non può essere interpretato in modo conforme alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia degli articoli 21 e 47 della Carta. Ciò vale anche in una controversia tra privati.
La Corte sottolinea che il divieto di discriminazione religiosa, sancito dall’articolo 21 della Carta, ha carattere imperativo e conferisce un diritto invocabile in sé. Analogamente, l’articolo 47 garantisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Ne deriva l’obbligo di disapplicare, se necessario, la disposizione nazionale contrastante.
Dispositivo
La Corte afferma che:
- l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, letto con gli articoli 9 e 10 della stessa direttiva e con l’articolo 47 della Carta, impone un controllo giurisdizionale effettivo sulla giustificazione del requisito religioso;
- il requisito confessionale deve essere necessario, oggettivo e proporzionato, e non può fondarsi su considerazioni estranee all’etica della Chiesa o dell’organizzazione;
- se il diritto nazionale non è interpretabile conformemente, il giudice nazionale deve disapplicarlo e assicurare la tutela dei diritti derivanti dagli articoli 21 e 47 della Carta.
Principio affermato
La sentenza stabilisce che le Chiese e le organizzazioni religiose non dispongono di un potere insindacabile di autodefinire i requisiti confessionali per l’accesso al lavoro: il giudice deve sempre poter verificare la sussistenza concreta dei presupposti dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, con un controllo effettivo e proporzionato, anche nei rapporti tra privati.
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