Corte di giustizia, Sentenza C-645/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018. — Conseils et mise en relations (CMR) SARL contro Demeures terre et tradition SARL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Diritto dell’agente commerciale ad una indennità o al risarcimento del danno a seguito della cessazione del contratto di agenzia commerciale – Articolo 17 – Esclusione del diritto all’indennità in caso di risoluzione del contratto nel corso del periodo di prova contrattualmente pattuito. — Causa C-645/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che un periodo di prova in un contratto di agenzia commerciale non è vietato dalla direttiva 86/653/CEE. Tuttavia, se il rapporto si estingue durante tale periodo, l’agente conserva in linea di principio il diritto all’indennità o al risarcimento previsti dall’articolo 17, purché ne ricorrano le condizioni sostanziali. Una regola nazionale che escluda automaticamente tali tutele per il solo fatto della prova introdurrebbe un motivo di decadenza non previsto dalla direttiva.
Indennità e risarcimento ex articolo 17 della direttiva 86/653/CEE in caso di cessazione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova pattuito
La questione giuridica
Se l’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’agente commerciale all’indennità o al risarcimento del danno sussiste anche quando il contratto di agenzia commerciale cessi nel corso di un periodo di prova contrattualmente pattuito; in via preliminare, se la direttiva consenta la pattuizione di un periodo di prova e, in caso affermativo, quali effetti tale clausola possa produrre sul diritto all’indennità e al risarcimento.
Principio di diritto
L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE si applica anche quando il contratto di agenzia commerciale cessa durante il periodo di prova pattuito: la clausola di prova è ammessa dalla direttiva, ma non può produrre effetti tali da escludere automaticamente l’indennità o il risarcimento previsti dai paragrafi 2 e 3, salvo ricorra una delle tassative esclusioni dell’articolo 18. Un’interpretazione nazionale che neghi tali diritti per il solo fatto della cessazione nel periodo di prova sarebbe contraria al tenore, al contesto e alla finalità protettiva e imperativa della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva 86/653/CEE
- Articolo 1 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 17 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 18 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 19 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo L. 134-12 del Code de commerce francese
Indennità dell’agente commerciale in caso di cessazione durante il periodo di prova
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di agenzia commerciale e interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE. La Corte è chiamata a stabilire se la cessazione del contratto durante un periodo di prova pattuito dalle parti escluda il diritto dell’agente all’indennità o al risarcimento previsti dal diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
La DTT aveva concluso con la CMR un contratto di agenzia commerciale relativo alla vendita di case unifamiliari. Il contratto prevedeva un periodo di prova di dodici mesi, durante il quale ciascuna parte poteva recedere con preavviso; decorso il periodo, il contratto sarebbe divenuto a tempo indeterminato.
Dopo pochi mesi, la DTT risolveva il rapporto per mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita. La CMR agiva in giudizio chiedendo sia l’indennità compensativa prevista dal diritto francese di recepimento, sia il risarcimento del danno per illegittima risoluzione. I giudici di merito francesi respingevano in tutto o in parte tali domande, ritenendo in particolare che l’indennità non fosse dovuta se la cessazione avveniva nel periodo di prova. La Cour de cassation chiedeva quindi chiarimenti alla Corte di giustizia.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio domandava se l’articolo 17 della direttiva 86/653 trovi applicazione quando il contratto di agenzia commerciale si estingue durante il periodo di prova pattuito nel contratto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 86/653/CEE, e in particolare gli articoli 1, 17, 18 e 19;
- l’articolo 288, terzo comma, TFUE, sul vincolo di risultato proprio delle direttive;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo L. 134-12 del Code de commerce francese, che prevede un’indennità compensativa in caso di cessazione del rapporto.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 86/653 non contiene alcun riferimento al periodo di prova. Ne deduce che una simile clausola rientra, di per sé, nella libertà contrattuale delle parti e non è vietata dal diritto dell’Unione.
Ciò nondimeno, la pattuizione di un periodo di prova non può essere utilizzata per svuotare di contenuto la tutela garantita dalla direttiva. La Corte rileva che il diritto all’indennità o al risarcimento nasce con la cessazione del rapporto di agenzia, quale che sia il momento in cui essa intervenga, purché ricorrano le condizioni sostanziali poste dall’articolo 17.
In particolare:
- l’articolo 17, paragrafi 1 e 3, si riferisce in termini generali all’“estinzione del contratto” e alla “cessazione dei rapporti” con il preponente;
- il compenso previsto non ha funzione sanzionatoria, ma compensativa, cioè mira a remunerare i vantaggi che il preponente continua a trarre dall’attività dell’agente o a ristorare gli oneri e le spese sostenuti dall’agente;
- l’articolo 18 contiene un elenco tassativo di ipotesi di esclusione del diritto, nel quale la cessazione durante il periodo di prova non compare;
- l’articolo 19 vieta deroghe a detrimento dell’agente prima della scadenza del contratto.
La Corte sottolinea inoltre che la direttiva ha finalità protettiva nei confronti dell’agente commerciale e che gli articoli 17-19 hanno carattere imperativo. Di conseguenza, una giurisprudenza nazionale che negasse automaticamente l’indennità per il solo fatto della cessazione nel periodo di prova introdurrebbe un motivo di esclusione non previsto dalla direttiva e sarebbe incompatibile con la sua finalità.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica anche quando la cessazione del contratto di agenzia commerciale avviene nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.
Principi affermati
- Il periodo di prova in un contratto di agenzia commerciale è ammissibile, ma non può neutralizzare la tutela imperativa prevista dalla direttiva.
- L’indennità o il risarcimento non possono essere esclusi automaticamente per il solo fatto che il contratto sia cessato durante il periodo di prova.
- Le cause di esclusione del diritto sono solo quelle tassativamente previste dall’articolo 18 della direttiva.
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