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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-195/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 aprile 2018. — Helga Krüsemann e a. contro TUIfly GmbH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Amtsgericht Hannover e dall'Amtsgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alla compensazione – Esenzione – Nozione di “circostanze eccezionali” – “Sciopero selvaggio”. — Cause riunite C-195/17, C-197/17 – C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17

Giurisprudenza europea62017CJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita da rinvii pregiudiziali di giudici tedeschi in controversie contro TUIfly, ha chiarito che lo "sciopero selvaggio" del personale di volo non integra una circostanza eccezionale ai fini del regolamento n. 261/2004. La ristrutturazione aziendale e i conflitti sociali interni sono rischi tipici dell’attività del vettore e restano sotto il suo controllo. Ne consegue che i passeggeri dei voli cancellati o ritardati mantengono il diritto alla compensazione pecuniaria.

Sciopero selvaggio e assenze per malattia del personale di volo: la Corte esclude che integrino "circostanze eccezionali" esonerative dalla compensazione ai passeggeri ex regolamento n. 261/2004.

La questione giuridica

Se l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo, in forma di "sciopero selvaggio" o ondata di malattia conseguente a un annuncio di ristrutturazione, possa essere qualificata come "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; e, in caso affermativo, se la deroga possa valere anche per voli successivi riorganizzati dal vettore e quali elementi rilevino ai fini dell’evitabilità.

Principio di diritto

L’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo, causata da un appello diffuso spontaneamente dai dipendenti in reazione all’annuncio inatteso di una ristrutturazione aziendale e manifestatasi mediante congedi per malattia, non costituisce una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Tale evento rientra nei rischi inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e non sfugge al suo effettivo controllo; di conseguenza il vettore resta tenuto alla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, salvo che ricorrano altre esenzioni previste dal regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 4, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 14, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 15, regolamento (CE) n. 261/2004

Sciopero selvaggio e compensazione dei passeggeri aerei ex regolamento n. 261/2004

La pronuncia riguarda una serie di rinvii pregiudiziali proposti da due giudici tedeschi nell’ambito di controversie tra numerosi passeggeri e TUIfly GmbH. Oggetto del contendere è il rifiuto del vettore di pagare la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 per voli cancellati o ritardati a causa di un improvviso aumento delle assenze per malattia del personale, collegato all’annuncio di una ristrutturazione aziendale.

Fatti e procedimento principale

Secondo i giudici del rinvio, tra il 3 e l’8 ottobre 2016 diversi voli TUIfly furono cancellati o ritardati oltre tre ore. La situazione fu causata da un aumento anomalo delle assenze del personale di volo, che passò, per alcuni reparti, da livelli abituali intorno al 10% a percentuali molto più elevate, fino all’89% per i piloti e al 62% per l’equipaggio di cabina. TUIfly riorganizzò il piano voli, ricorse al subnoleggio e fece rientrare personale in ferie, ma negò ai passeggeri la compensazione sostenendo che si trattasse di "circostanze eccezionali".

Questioni sottoposte alla Corte

I giudici del rinvio chiedevano in sostanza:

  • se l’assenza per malattia di una parte rilevante del personale di volo integri una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004;
  • se, in subordine, un’assenza spontanea e non sindacalmente proclamata, qualificabile come "sciopero selvaggio", possa essere trattata allo stesso modo;
  • se rilevi il fatto che l’evento abbia inciso solo indirettamente sul volo cancellato, a causa della riorganizzazione complessiva del piano voli;
  • se, ai fini dell’esonero, contino l’evento eccezionale in sé oppure le conseguenze da esso determinate.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare:

  • il considerando 1, che impone un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • il considerando 4, relativo all’armonizzazione delle condizioni operative dei vettori;
  • il considerando 14, che menziona espressamente gli scioperi tra le possibili circostanze eccezionali;
  • il considerando 15, relativo all’impatto di decisioni di gestione del traffico aereo;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore dalla compensazione se dimostra che la cancellazione o il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali inevitabili;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che fissa gli importi della compensazione pecuniaria.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di circostanze eccezionali va interpretata restrittivamente, poiché rappresenta una deroga al diritto dei passeggeri alla compensazione. Per rientrarvi, l’evento deve, per natura o origine, essere estraneo al normale esercizio dell’attività del vettore e sfuggire al suo effettivo controllo.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali sono misure normalmente rientranti nella gestione dell’impresa;
  • i conflitti sociali con il personale, anche quando sfociano in assenze diffuse o in uno sciopero spontaneo, sono rischi inerenti all’attività del vettore aereo;
  • il fatto che il movimento non sia stato proclamato da un sindacato non è decisivo, perché la qualificazione non può dipendere dalle diverse discipline nazionali sugli scioperi leciti o illeciti;
  • lo "sciopero selvaggio" in esame, originato dall’annuncio di ristrutturazione e cessato dopo un accordo con i rappresentanti del personale, non sfuggiva all’effettivo controllo del vettore.

La Corte esclude quindi che l’evento possa essere qualificato come circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo, nella forma di "sciopero selvaggio" derivante dall’annuncio improvviso di una ristrutturazione e manifestatasi con congedi per malattia, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali del regolamento n. 261/2004. Di conseguenza, il vettore non può invocare tale causa di esonero per sottrarsi alla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7.

Effetti pratici per gli operatori

Per i vettori aerei, la sentenza conferma che i conflitti interni al personale e le conseguenti perturbazioni operative non sono automaticamente esimenti. Per i passeggeri, rafforza la tutela compensativa anche in presenza di disservizi generati da tensioni aziendali interne, salvo la prova rigorosa di un evento realmente esterno e incontrollabile.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggericompensazione pecuniariacircostanze eccezionalisciopero nel settore aereo

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