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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-441/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 4 e 5 – Sito Natura 2000 “Puszcza Białowieska” – Modifica del piano di gestione forestale – Aumento del volume di legname sfruttabile – Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito – Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito – Pregiudizio all’integrità del sito – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette. — Causa C-441/17

Giurisprudenza europea62017CJ0441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto integralmente il ricorso della Commissione contro la Polonia sul caso della foresta di Białowieża. Ha ritenuto che l’allegato al piano di gestione forestale e la successiva decisione n. 51 autorizzassero interventi incompatibili con la tutela del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska. La valutazione d’incidenza era insufficiente, non aggiornata e non comprensiva di tutti gli atti rilevanti; inoltre le misure di conservazione del PZO del 2015 risultavano svuotate di effetto utile. Sono stati quindi dichiarati gli inadempimenti relativi alle direttive habitat e uccelli, comprese la rigorosa tutela di coleotteri saproxilici e la protezione delle specie di uccelli interessate.

Inadempimento della Polonia per la gestione forestale nel sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, in violazione delle direttive habitat e uccelli

La questione giuridica

Se l’aumento del volume di legname sfruttabile e le operazioni di taglio/abbattimento autorizzate nel sito Natura 2000 Puszcza Białowieska costituiscano un piano o progetto soggetto a valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat; se la Polonia abbia omesso di stabilire ed effettivamente attuare misure di conservazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva habitat e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva uccelli; se abbia inoltre violato la rigorosa tutela delle specie di coleotteri dell’allegato IV della direttiva habitat e la protezione delle specie di uccelli dell’allegato I della direttiva uccelli ai sensi degli articoli 12 e 5 delle rispettive direttive.

Principio di diritto

Uno Stato membro viola l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat quando autorizza un piano o progetto forestale idoneo a incidere significativamente su un sito Natura 2000 senza aver svolto, prima dell’autorizzazione, una valutazione completa, aggiornata e scientificamente esaustiva idonea a escludere ogni ragionevole dubbio circa l’assenza di pregiudizio per l’integrità del sito. Inoltre, le misure di conservazione previste dagli articoli 6, paragrafo 1, della direttiva habitat e 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva uccelli devono essere effettivamente attuate e non svuotate di effetto utile da atti successivi; infine, gli abbattimenti e le rimozioni di alberi che distruggono habitat di riproduzione o riposo di specie rigorosamente protette o disturbano specie di uccelli protette integrano la violazione degli articoli 12 della direttiva habitat e 5 della direttiva uccelli.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 7, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 5, lettere b) e d), direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera l), direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE

Inadempimento della Polonia per la gestione forestale nel sito Natura 2000 Puszcza Białowieska

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La controversia concerne la gestione forestale nel distretto di Białowieża all’interno del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, con particolare riferimento all’aumento del volume di legname sfruttabile e ai tagli autorizzati per contrastare il bostrico tipografo.

Contesto fattuale e amministrativo

Il sito Natura 2000 Puszcza Białowieska è stato designato come SIC e ZPS, e comprende habitat prioritari e specie protette ai sensi delle direttive habitat e uccelli. Dopo il piano di gestione forestale del 2012, la Polonia ha adottato nel 2016 un allegato che aumentava in modo significativo il volume di legname estraibile nel distretto di Białowieża; nel 2017 è stata poi adottata la decisione n. 51, estendendo le operazioni di gestione forestale attiva anche ai distretti di Browsk e Hajnówka. La Commissione ha contestato che tali atti fossero stati adottati senza un’adeguata valutazione di incidenza e senza garantire la protezione degli habitat, dei coleotteri saproxilici e degli uccelli tutelati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 92/43/CEE, segnatamente gli articoli 6, paragrafi 1, 3 e 4, 7 e 12, paragrafo 1, lettere a) e d);
  • la direttiva 2009/147/CE, in particolare gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 5, lettere b) e d);
  • l’articolo 258 TFUE, base del ricorso per inadempimento. La Corte richiama inoltre il principio di precauzione, in connessione con l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Ricevibilità del ricorso

La Polonia eccepiva l’irricevibilità delle censure relative ai distretti di Browsk e Hajnówka, sostenendo che il parere motivato riguardasse solo Białowieża. La Corte ha respinto l’eccezione, osservando che i fatti successivi al parere motivato erano della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento, riguardavano il medesimo sito Natura 2000 e non ampliavano indebitamente l’oggetto della controversia.

Articolo 6, paragrafo 3, direttiva habitat: valutazione di incidenza

La Corte ribadisce che una valutazione di incidenza deve essere preventiva, completa, aggiornata e basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Essa deve dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti del piano o progetto sull’integrità del sito. Nel caso di specie, l’allegato del 2016 e la decisione n. 51 costituivano un piano/progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma idoneo a incidere significativamente su di esso. La valutazione del 2015 è stata ritenuta insufficiente perché:

  • non riguardava la decisione n. 51;
  • si basava su dati non aggiornati;
  • non esaminava in modo sistematico gli effetti su tutti gli habitat e le specie protetti;
  • non era in grado di escludere dubbi scientifici ragionevoli. La Corte conclude quindi che la Polonia non ha effettuato un’adeguata valutazione preventiva e che, in ogni caso, non poteva autorizzare gli interventi in assenza di certezza circa l’assenza di pregiudizio per l’integrità del sito.

Pregiudizio all’integrità del sito Natura 2000

La Corte osserva che gli atti impugnati consentivano l’abbattimento di alberi in tutte le classi di età, anche in habitat protetti, nonché la rimozione di alberi morti o moribondi. Tali operazioni coincidevano con i pericoli individuati nel PZO del 2015 per gli habitat 9170, 91D0 e 91E0 e per varie specie di coleotteri e uccelli. Secondo la Corte, queste misure rischiavano, per loro natura, di compromettere stabilmente le caratteristiche ecologiche del sito, determinando la scomparsa o la distruzione parziale e irreparabile di habitat e specie protette. Le giustificazioni legate al bostrico tipografo e alla sicurezza pubblica non sono state ritenute idonee a superare tale conclusione, anche perché il PZO del 2015 non qualificava il bostrico come pericolo da contrastare mediante tali tagli.

Articolo 6, paragrafo 4, direttiva habitat

La Polonia non poteva invocare la deroga per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, poiché tale disposizione presuppone previamente una valutazione di incidenza corretta e l’esame di soluzioni alternative, oltre all’eventuale predisposizione di misure compensative. Mancando tali presupposti, la deroga non era applicabile.

Articolo 6, paragrafo 1, direttiva habitat e articolo 4 direttiva uccelli: misure di conservazione

La Corte afferma che le misure di conservazione non devono solo essere stabilite formalmente, ma anche effettivamente attuate. Il PZO del 2015 prevedeva misure precise, tra cui l’esclusione di alcuni popolamenti dalle operazioni di gestione, il mantenimento degli alberi morti e la conservazione degli abeti rossi ultracentenari morti fino alla mineralizzazione. Tuttavia, gli atti del 2016 e del 2017 autorizzavano proprio le operazioni che il PZO qualificava come potenziali minacce, svuotando così di effetto utile le misure di conservazione. Per gli uccelli, la Corte richiama il carattere rafforzato della tutela richiesta dalle direttive e conclude che la Polonia non ha assicurato la conservazione effettiva delle specie protette presenti nel sito.

Articolo 12, paragrafo 1, direttiva habitat: rigorosa tutela dei coleotteri saproxilici

La Corte rileva che il bupreste splendente, il Cucujus cinnaberinus, il Phryganophilus ruficollis e il Pytho kolwensis sono specie dell’allegato IV che richiedono un regime di rigorosa tutela. Le operazioni autorizzate comportavano la rimozione di alberi morti o moribondi, habitat importanti per tali specie, con conseguente rischio di uccisione, disturbo e distruzione dei siti di riproduzione o riposo. La Corte respinge l’argomento secondo cui il numero di esemplari presenti nel sito renderebbe irrilevante la violazione: la protezione opera indipendentemente dalla consistenza numerica delle popolazioni.

Articolo 5 direttiva uccelli: protezione delle specie di uccelli

Quanto alla civetta nana, alla civetta capogrosso, al picchio dorsobianco e al picchio tridattilo, la Corte osserva che gli atti impugnati non contenevano restrizioni idonee a evitare la distruzione dei nidi o il disturbo deliberato durante il periodo di riproduzione e dipendenza. Le misure di protezione richiedono un quadro normativo completo ed efficace e non possono essere neutralizzate da atti amministrativi che autorizzino abbattimenti generalizzati. Anche in questo caso, la Corte respinge gli argomenti fondati sulla stabilità apparente delle popolazioni o sulla necessità di contrastare il bostrico tipografo.

Dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti:

  • dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat;
  • dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva habitat e dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva uccelli;
  • dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva habitat;
  • dall’articolo 5, lettere b) e d), della direttiva uccelli. La Polonia è inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che la tutela di Natura 2000 esige un controllo preventivo rigoroso, fondato su dati aggiornati e su una valutazione scientifica completa. Gli atti nazionali che, sotto la veste della gestione forestale o del contenimento di un parassita, autorizzano interventi incompatibili con gli obiettivi di conservazione non possono sottrarsi alle direttive habitat e uccelli né essere giustificati ex post da esigenze di gestione o sicurezza, se non nei limiti e alle condizioni strettissime previste dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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