Corte di giustizia, Ordinanza C-640/17
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 aprile 2018. — Luís Manuel dos Santos contro Fazenda Pública. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposizioni interne – Divieto di imposizioni discriminatorie – Articolo 110 TFUE – Tassa unica sulla circolazione degli autoveicoli – Fissazione dell’aliquota sulla base della data di prima immatricolazione del veicolo nello Stato membro di tassazione – Autoveicoli usati importati da altri Stati membri – Mancata presa in considerazione della data di prima immatricolazione in un altro Stato membro. — Causa C-640/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha affrontato una questione di compatibilità con l’articolo 110 TFUE della tassa unica di circolazione portoghese applicata ai veicoli usati importati. Ha rilevato che il sistema nazionale, ignorando la prima immatricolazione avvenuta in un altro Stato membro, comporta una tassazione più elevata per i veicoli importati rispetto ai veicoli nazionali equivalenti. Ne deriva una violazione del divieto di imposizioni interne discriminatorie, poiché la disciplina favorisce i veicoli usati già presenti sul mercato nazionale e scoraggia l’importazione di prodotti concorrenti provenienti da altri Stati membri.
Articolo 110 TFUE e tassa automobilistica portoghese: illegittimità di una disciplina che tassa più gravosamente i veicoli usati importati ignorando la prima immatricolazione in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se l’articolo 110 TFUE osti a una normativa nazionale sulla tassa unica di circolazione che, per i veicoli importati da altri Stati membri, prende in considerazione solo la data di prima immatricolazione in Portogallo e non quella di prima immatricolazione avvenuta in un altro Stato membro, con conseguente tassazione più elevata dei veicoli importati rispetto ai veicoli nazionali similari.
Principio di diritto
L’articolo 110 TFUE osta a una disciplina nazionale della tassa unica di circolazione che assoggetti gli autoveicoli usati importati da altri Stati membri a un prelievo sistematicamente più oneroso rispetto ai veicoli usati nazionali similari, quando il calcolo della tassa non tenga conto della data di prima immatricolazione avvenuta in un altro Stato membro; una simile impostazione altera la neutralità fiscale e disincentiva l’importazione di veicoli usati analoghi.
Norme richiamate
- Articolo 110 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Código do Imposto Único de Circulação (CIUC), articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)
Tassa unica di circolazione portoghese e veicoli usati importati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra in materia di compatibilità con l’articolo 110 TFUE della tassa unica di circolazione portoghese (Imposto Único de Circulação). Il caso concerne un veicolo usato importato dal Regno Unito e successivamente reimmatricolato in Portogallo, per il quale era stata richiesta l’imposta per l’anno 2014.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale era proprietario in Portogallo di un autoveicolo usato che aveva importato dal Regno Unito. Il veicolo era stato immatricolato per la prima volta il 20 ottobre 1966 nel Regno Unito ed era stato reimmatricolato in Portogallo il 31 maggio 2013, dunque dopo l’entrata in vigore del CIUC, fissata al 1° luglio 2007.
Nel 2014 gli era stata liquidata la somma di EUR 131,40 a titolo di tassa unica di circolazione. Egli contestava la liquidazione, sostenendo che il regime fiscale portoghese trattava in modo diverso i veicoli importati dopo il 1° luglio 2007 e quelli della medesima anzianità già immatricolati in Portogallo prima di tale data, pur essendo veicoli similari.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato l’articolo 2, paragrafo 1, del CIUC, secondo cui la tassa unica di circolazione riguarda i veicoli immatricolati o registrati in Portogallo e distingue, in particolare:
- la categoria A, per i veicoli immatricolati tra il 1981 e la data di entrata in vigore del codice;
- la categoria B, per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del codice.
Il punto controverso era l’interpretazione di questa disciplina nel caso di veicoli usati importati: la tassa veniva calcolata prendendo in considerazione solo la prima immatricolazione in Portogallo, senza considerare la prima immatricolazione già avvenuta in un altro Stato membro.
Questione pregiudiziale
Il Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra ha chiesto se l’articolo 110 TFUE osti a una normativa nazionale interpretata nel senso che la tassa unica di circolazione non deve tener conto della data di prima immatricolazione se questa è avvenuta in un altro Stato membro e deve basarsi unicamente sulla data di immatricolazione in Portogallo, quando ciò comporti una tassazione più elevata dei veicoli importati.
Ragionamento della Corte
La Corte ha deciso di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta potesse essere desunta chiaramente dalla giurisprudenza.
Richiamando la funzione dell’articolo 110 TFUE, la Corte ha ribadito che tale disposizione mira a garantire la libera circolazione delle merci in normali condizioni di concorrenza ed elimina le imposizioni interne discriminatorie nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. In materia di autoveicoli usati importati, il principio impone la neutralità assoluta del tributo rispetto alla concorrenza tra veicoli già presenti sul mercato nazionale e veicoli importati.
La Corte ha osservato che:
- gli autoveicoli presenti sul mercato di uno Stato membro costituiscono prodotti nazionali ai sensi dell’articolo 110 TFUE;
- i veicoli usati acquistati sul mercato nazionale e quelli importati da altri Stati membri sono prodotti concorrenti quando sono del medesimo tipo, hanno le stesse caratteristiche e la stessa usura;
- uno Stato membro deve strutturare le tasse sugli autoveicoli in modo da non incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e, di riflesso, non disincentivare l’importazione di veicoli similari.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che la tassa portoghese si applicava anche ai veicoli importati, ma senza tenere conto della loro prima immatricolazione in un altro Stato membro. Di conseguenza, i veicoli importati dopo il 1° luglio 2007 e immatricolati per la prima volta all’estero prima di tale data subivano una tassazione sistematicamente più elevata rispetto ai veicoli nazionali similari immatricolati in Portogallo prima della medesima data.
Per la Corte, questo meccanismo produceva un effetto protettivo del mercato interno, perché favoriva i veicoli usati nazionali e scoraggiava l’importazione di veicoli usati equivalenti provenienti da altri Stati membri.
Decisione e dispositivo
La Corte ha concluso che l’articolo 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la tassa unica di circolazione è riscossa sugli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri immatricolati o registrati in tale Stato membro senza tener conto della data di prima immatricolazione qualora questa sia avvenuta in un altro Stato membro, quando ciò comporti una tassazione superiore per i veicoli importati rispetto ai veicoli similari non importati.
Principio affermato
Il principio affermato è che un’imposta annuale sugli autoveicoli è incompatibile con l’articolo 110 TFUE se, per i veicoli usati importati da altri Stati membri, ignora la prima immatricolazione estera e determina così un carico fiscale maggiore rispetto ai veicoli nazionali equivalenti. In tal caso, la disciplina viola il divieto di imposizioni interne discriminatorie e la neutralità fiscale imposta dal Trattato.
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