Corte di giustizia, Sentenza C-580/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018. — Firma Hans Bühler KG contro Finanzamt de Graz-Stadt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Luogo dell’acquisto intracomunitario – Articolo 42 – Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una cessione successiva – Articolo 141 – Esenzione – Operazione triangolare – Misure di semplificazione – Articolo 265 – Rettifica dell’elenco riepilogativo. — Causa C-580/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata del regime IVA semplificato delle operazioni triangolari. Ha affermato che, ai fini dell’articolo 141, lettera c), conta il numero di identificazione IVA utilizzato per l’operazione specifica, non il fatto che l’acquirente sia identificato anche nello Stato membro di spedizione. Ha inoltre stabilito che il solo ritardo nell’invio dell’elenco riepilogativo non basta, di regola, a far perdere il beneficio dell’articolo 42 se i requisiti sostanziali risultano soddisfatti.
IVA intracomunitaria: condizioni dell’operazione triangolare semplificata e irrilevanza, in linea di principio, del ritardo nell’elenco riepilogativo se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 141, lettera c), della direttiva IVA osti al beneficio del regime di semplificazione quando l’acquirente è stabilito e identificato ai fini IVA nello Stato membro di partenza dei beni, ma usa per l’operazione un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro. 2) Se gli articoli 42 e 265, in combinato disposto con l’articolo 263, consentano di negare l’applicazione dell’articolo 41, primo comma, per il solo ritardo nella presentazione dell’elenco riepilogativo.
Principio di diritto
L’articolo 141, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa al diverso Stato membro di partenza del trasporto è soddisfatta anche se l’acquirente è stabilito e identificato ai fini IVA nello Stato membro di spedizione/trasporto, purché per lo specifico acquisto utilizzi un numero di identificazione IVA attribuito da un altro Stato membro. Inoltre, gli articoli 42 e 265, letti con l’articolo 263, ostano a che l’amministrazione neghi la semplificazione e applichi l’articolo 41, primo comma, solo perché l’elenco riepilogativo è stato presentato tardivamente, se le condizioni sostanziali sono provate e non vi è frode né impedimento alla prova del rispetto di tali condizioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 20, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 40, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 41, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 42, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 141, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 197, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 262, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 263, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 265, direttiva 2006/112/CE
IVA intracomunitaria e operazioni triangolari: condizioni della semplificazione e effetti del ritardo nell’elenco riepilogativo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra Firma Hans Bühler KG e Finanzamt Graz-Stadt, relativa all’assoggettamento a IVA di acquisti intracomunitari effettuati nell’ambito di una catena triangolare. La Corte interpreta gli articoli 141, 42, 265 e 263 della direttiva 2006/112/CE, nel contesto del regime transitorio dell’IVA sugli scambi intracomunitari.
Fatti e procedimento principale
Firma Hans Bühler, stabilita e identificata ai fini IVA in Germania, era anche identificata ai fini IVA in Austria nel periodo ottobre 2012-marzo 2013, in vista della costituzione di una stabile organizzazione. Durante tale periodo acquistava merci da fornitori tedeschi e le rivendeva a un cliente finale stabilito e identificato ai fini IVA nella Repubblica ceca; i beni erano spediti direttamente dalla Germania alla Repubblica ceca.
Le fatture dei fornitori recavano il numero IVA austriaco della società; le fatture emesse da Hans Bühler al cliente finale indicavano il numero IVA austriaco della società, il numero IVA ceco del destinatario e la qualificazione delle operazioni come operazioni triangolari intracomunitarie, con indicazione che l’IVA era dovuta dall’acquirente finale. Tuttavia, gli elenchi riepilogativi iniziali non menzionavano le operazioni triangolari; la rettifica avvenne solo successivamente. L’amministrazione finanziaria austriaca ritenne che si trattasse di operazioni triangolari "fallite" e assoggettò a IVA gli acquisti intracomunitari, decisione confermata in primo grado e poi impugnata in cassazione amministrativa.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 41 della direttiva IVA, che prevede in via generale la tassazione nello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA utilizzato per l’acquisto;
- l’articolo 42, che esclude tale regola se sono soddisfatte due condizioni cumulative: prova della successiva cessione con debitore designato ex articolo 197 e rispetto degli obblighi dell’elenco riepilogativo ex articolo 265;
- l’articolo 141, che introduce una misura di semplificazione per le operazioni triangolari, a condizione tra l’altro che i beni siano spediti da uno Stato membro diverso da quello in cui l’acquirente è identificato ai fini IVA;
- gli articoli 263 e 265, che disciplinano contenuto e termini dell’elenco riepilogativo.
Prima questione: significato dell’articolo 141, lettera c)
Il giudice del rinvio chiedeva se la condizione di cui all’articolo 141, lettera c), mancasse perché la società era anche identificata ai fini IVA nello Stato membro di partenza dei beni. La Corte risponde negativamente.
Secondo la Corte, occorre guardare non solo alla lettera della disposizione, ma anche al contesto e alla finalità del regime. La condizione dell’articolo 141, lettera c), va riferita allo Stato membro di identificazione utilizzato per lo specifico acquisto intracomunitario. Se l’operatore dispone di più numeri IVA, rileva quello impiegato nell’operazione. La sola circostanza che l’impresa sia identificata anche nello Stato membro di partenza non esclude la semplificazione, se per quell’acquisto essa utilizza un numero IVA di un altro Stato membro.
La Corte aggiunge che una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio della norma: evitare all’operatore intermedio gli obblighi di identificazione e dichiarazione nello Stato membro di destinazione e garantire un trattamento equivalente tra operatori, senza discriminazioni fondate sul fatto di possedere più identificazioni IVA.
Seconda questione: ritardo nell’elenco riepilogativo e applicazione dell’articolo 41
Con la seconda questione si chiedeva se il solo mancato rispetto del termine per l’elenco riepilogativo potesse far perdere il beneficio della semplificazione. La Corte risponde di no, in linea di principio.
Essa qualifica gli obblighi relativi all’elenco riepilogativo come requisiti formali. In base al principio di neutralità fiscale, il mancato rispetto di tali formalità non può, da solo, privare il soggetto passivo dell’applicazione dell’articolo 42 se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, in particolare quella di cui all’articolo 42, lettera a). Diversamente, si rischierebbe una doppia imposizione: l’acquirente intermedio sarebbe tassato nello Stato membro del numero IVA utilizzato ai sensi dell’articolo 41, mentre l’acquirente finale sarebbe tassato nello Stato membro di destinazione ai sensi degli articoli 141, lettera e), e 197.
La Corte precisa però due eccezioni in cui l’irregolarità formale può giustificare il diniego della semplificazione:
- se vi è partecipazione intenzionale a una frode fiscale;
- se l’irregolarità impedisce di fornire prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
La Corte osserva inoltre che l’articolo 265 non esige che il numero IVA indicato sia ancora valido al momento della presentazione dell’elenco riepilogativo: è sufficiente il numero con cui l’acquisto è stato effettuato. Pertanto, la successiva scadenza o cessazione di validità del numero non è di per sé rilevante.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 141, lettera c), è soddisfatto anche se il soggetto passivo è identificato nello Stato membro di spedizione/trasporto, purché per l’operazione usi un numero IVA di un altro Stato membro;
- gli articoli 42 e 265, in combinato disposto con l’articolo 263, ostano a negare l’applicazione dell’articolo 41, primo comma, solo perché l’elenco riepilogativo è stato presentato tardivamente.
Principi pratici per gli operatori IVA
La sentenza è rilevante per le operazioni triangolari e per la gestione degli obblighi Intrastat/elenco riepilogativo. Ne emerge che la sostanza dell’operazione prevale sulla mera irregolarità formale, salvo frode o impossibilità di prova, e che la presenza di più numeri IVA in capo allo stesso operatore non fa automaticamente venire meno il regime di semplificazione.
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