Sentenza n. 615/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 35207 del 27.9.2024, recante la reiezione dell’istanza di parziale conversione dell’albergo “Hotel San Giuseppe” in struttura ricettiva extra-alberghiera di ostello della gioventù; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusa la nota prot. n. 266579 del 29.7.2024 di comunicazione dei motivi ostativi ed il parere della Regione Liguria prot. n. 171391 del 13.2.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di parziale conversione di un albergo in struttura ricettiva extra-alberghiera di ostello della gioventù, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi e al parere regionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, che il vincolo di destinazione alberghiera previsto dall’art. 2 della L.R. Liguria n. 1/2008 dovrebbe essere interpretato nel senso di preservare più ampiamente la destinazione turistico-ricettiva, consentendo anche il passaggio dall’attività alberghiera a quella extra-alberghiera. A sostegno ha richiamato la precedente normativa nazionale che accomunava alberghi e ostelli nella categoria delle strutture ricettive, la disciplina regionale sul mutamento funzionale e l’evoluzione del mercato turistico. In subordine, ha dedotto l’illegittimità costituzionale e l’incompatibilità con il diritto dell’Unione del vincolo regionale, sostenendo che il divieto di conversione violerebbe la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà garantiti dagli artt. 41 e 42 Cost., nonché la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. La ricorrente ha inoltre prospettato il carattere sostanzialmente espropriativo, indefinito e sproporzionato del vincolo, in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. Con precedente decisione non definitiva il TAR aveva già respinto il primo motivo e parte delle censure costituzionali relative alla mancata previsione di un passaggio diretto ad altra tipologia ricettiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato definitivamente il ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 7 ottobre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008 nella parte in cui non consentiva ai proprietari degli immobili vincolati a destinazione alberghiera di presentare una motivata e documentata istanza di svincolo, indicando la nuova destinazione, in caso di comprovata non convenienza economico-produttiva dell’attività. Secondo il TAR, la pronuncia costituzionale ha però confermato la legittimità, in sé, del vincolo alberghiero, giustificato dalla funzione sociale di salvaguardia del mercato turistico, del patrimonio ricettivo e dei livelli occupazionali; il vincolo, come integrato dalla pronuncia costituzionale, non ha quindi natura sostanzialmente espropriativa. Il giudice ha escluso anche la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, poiché la disciplina regionale non introduce restrizioni quantitative o territoriali all’apertura degli ostelli né requisiti ingiustificati di accesso al mercato. La dedotta non redditività dell’attività alberghiera e i danni economici prospettati possono consentire, se adeguatamente provati, di chiedere la rimozione del vincolo e l’insediamento di un ostello; la società aveva infatti presentato nelle more una domanda di rimozione del vincolo relativa al 30% della struttura. Il ricorso è stato comunque respinto, con compensazione integrale delle spese per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2 L.R. Liguria n. 1/2008
nella parte in cui disciplina il vincolo di destinazione d’uso ad albergo
Il vincolo di destinazione alberghiera è legittimo in quanto funzionale alla salvaguardia del mercato turistico, dell’integrità del patrimonio ricettivo e dei livelli occupazionali, ma deve essere interpretato alla luce della possibilità di chiedere lo svincolo in caso di comprovata non convenienza economico-produttiva.
art. 13 L.R. Liguria n. 16/2008
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di passaggio nell’ambito della categoria delle attività turistico-ricettive; il TAR aveva già respinto tale prospettazione.
sentenza Corte costituzionale n. 143 del 7 ottobre 2025
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione che si intende imprimere all’immobile, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva dell’attività
La disciplina deve consentire un procedimento di svincolo motivato e documentato quando l’attività alberghiera non sia economicamente conveniente; resta salva la legittimità del vincolo alberghiero in quanto tale.
art. 41 Cost.
La tutela della libertà di iniziativa economica non impedisce il vincolo di destinazione alberghiera, purché accompagnato dalla possibilità di chiedere lo svincolo in presenza di comprovata non convenienza economico-produttiva.
art. 42 Cost.
Il vincolo di destinazione alberghiera non è stato ritenuto sostanzialmente espropriativo.
art. 117, comma 3, Cost.
La censura relativa al contrasto del vincolo con i principi fondamentali dell’ordinamento statale è stata respinta.
art. 49 TFUE
La disciplina regionale non viola la libertà di stabilimento, non introducendo restrizioni quantitative o territoriali all’apertura degli ostelli né limitazioni ingiustificate all’accesso al mercato.
art. 56 TFUE
La disciplina regionale non viola la libera prestazione dei servizi per le medesime ragioni: non sono previste restrizioni quantitative o territoriali o requisiti ingiustificati di accesso al mercato.
Massime di principio
- Un vincolo regionale di destinazione alberghiera può essere legittimo, in quanto diretto a salvaguardare il mercato turistico, il patrimonio ricettivo e i livelli occupazionali, purché l’ordinamento consenta al proprietario di presentare una motivata e documentata istanza di svincolo in caso di comprovata non convenienza economico-produttiva dell’attività alberghiera, con indicazione della nuova destinazione dell’immobile.
- La possibilità di chiedere lo svincolo per comprovata non convenienza economico-produttiva esclude, in linea di principio, che il vincolo di destinazione alberghiera abbia natura sostanzialmente espropriativa o violi, per ciò solo, il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica.
- La disciplina che mantiene la destinazione alberghiera non viola gli artt. 49 e 56 TFUE quando non introduce restrizioni quantitative o territoriali all’apertura di strutture extra-alberghiere e non prescrive requisiti ingiustificati di accesso al relativo mercato.
- La dedotta non redditività dell’attività alberghiera non determina automaticamente la conversione dell’immobile in altra struttura ricettiva, ma fonda, ove adeguatamente comprovata, la possibilità di attivare il procedimento amministrativo di rimozione del vincolo.
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