Cassazione Civile, Ordinanza n. 19351/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società cessionaria di crediti per il pagamento di interessi maturati sul corrispettivo di forniture sanitarie. L'azienda ospedaliera aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione della cessionaria, l'inopponibilità della cessione nei propri confronti per mancata adesione della amministrazione ceduta, il proprio dissenso alla cessione, la mancata produzione della documentazione contrattuale del rapporto di fornitura e la mancata prova del credito per interessi in difetto di formale costituzione in mora. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo applicabile la disciplina sulle cessioni verso pubbliche amministrazioni. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della cessionaria escludendo la natura di amministrazione pubblica dell'ente ceduto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923 e dell'art. 117, comma 3, d.lgs. 163/2006, sostenendo che tale disciplina fosse applicabile alla vicenda e che la cessione del credito fosse inefficace o comunque non opponibile senza il necessario assenso dell'amministrazione debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché nel fascicolo del ricorso mancava la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, benché il ricorso indicasse una notificazione della sentenza in data 14.6.2024. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato il 13.9.2024, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non operava alcuna prova di resistenza che rendesse irrilevante la mancata produzione della relata. La Corte ha inoltre osservato, in via incidentale, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non indicava compiutamente gli atti e le deduzioni del giudizio di merito rilevanti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso è improcedibile se non è depositata, insieme alla sentenza impugnata, anche la relata di notificazione quando la notificazione della sentenza è dedotta nel ricorso; la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità, salvo che il documento mancante sia tempestivamente depositato o già disponibile nel fascicolo del giudice.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve specificare puntualmente gli atti processuali e le deduzioni poste a fondamento della censura, consentendo il controllo di corrispondenza tra ricorso e atti di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo non è stato scrutinato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 69 r.d. 2440/1923
Norma invocata dalla ricorrente quale disciplina delle cessioni di crediti verso amministrazioni pubbliche.
art. 70 r.d. 2440/1923
Norma richiamata insieme all'art. 69 r.d. 2440/1923 in tema di cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni.
art. 117, comma 3, d.lgs. 163/2006
Norma invocata come applicabile ratione temporis alle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 4 l. 52/1991
Richiamato nel contesto della disciplina della cessione dei crediti, ma senza esame di merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto o improcedibilità, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la parte deduce che la sentenza impugnata le sia stata notificata, deve depositare nel termine di legge anche la copia della sentenza munita della relativa relata; la sola allegazione nel ricorso non basta a evitare l'improcedibilità.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è neutralizzata dalla mancata contestazione della controparte, perché si tratta di un presidio processuale posto a tutela di esigenze pubblicistiche connesse alla formazione del giudicato.
- Se il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non opera alcuna presunzione o 'prova di resistenza' che renda superfluo il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti del giudizio di merito e le deduzioni rilevanti, pena l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
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