Sentenza n. 8673/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto nr. -OMISSIS-- Posizione nr. -OMISSIS- recante prot. nr. M_D -OMISSIS-CSE2023 000-OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 3^ Sezione, datato 19.05.2023 (notificato all'odierna ricorrente con atto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 3^ Sezione e datato 21.06.2023) nella parte in cui all’art. 2 ha disposto che l'infermità “ADENOCARCINOMA DELL'ESOFAGO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CHIRURGICO E CHEMIOTERAPICO, IN FASE DI PROGRESSIONE METASTATICA COMPLICATA DA RECENTE ICTUS CEREBRI, A GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE” che ha causato il prematuro decesso del Graduato Aiutante dell'Esercito Italiano -OMISSIS- “[…] è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio, pertanto, l'istanza del 28.09.2021 è respinta […]”; - del Parere nr. -OMISSIS-– Posizione nr. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e reso nell'adunanza nr. 3212 del 15.12.2022, nella parte in cui l'Organo Verificatore ha disposto che “[…] l'infermità ADENOCARCINOMA DELL'ESOFAGO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CHIRURGICO E CHEMIOTERAPICO, IN FASE DI PROGRESSIONE METASTATICA COMPLICATA DA RECENTE ICTUS CEREBRI, A GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO […]”; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'adenocarcinoma dell'esofago e il conseguente equo indennizzo, nonché il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale e il parere del Comitato di Verifica, deducendo violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della disciplina relativa al rischio tipizzato per il personale militare esposto a particolari condizioni ambientali od operative, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, apoditticità, manifesta ingiustizia e sviamento. Hanno sostenuto che il militare, impiegato in numerose missioni in Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo e Afghanistan, era stato esposto senza adeguati dispositivi di protezione a polveri e contaminanti derivanti dai bombardamenti con munizionamento all'uranio impoverito, oltre che a condizioni igieniche, ambientali e operative particolarmente gravose. Secondo le ricorrenti, tale esposizione avrebbe determinato o quanto meno concausato l'adenocarcinoma dell'esofago, successivamente evoluto in forma metastatica. L'Amministrazione ha sostenuto che non fosse dimostrato un nesso causale, richiamando il carattere multifattoriale della patologia, fattori di rischio generali quali fumo e obesità e studi epidemiologici non dimostrativi di una maggiore incidenza tumorale nei militari impiegati nelle missioni considerate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il decreto ministeriale sia il parere del Comitato di Verifica, disponendo la riedizione del potere amministrativo. Il Collegio ha ritenuto provato che il militare avesse svolto missioni internazionali in particolari condizioni ambientali e operative, con esposizione a polveri aerodisperse contenenti uranio impoverito, senza adeguate protezioni, oltre che con condizioni alloggiative e igieniche precarie. Ha applicato i principi della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 7 ottobre 2025, secondo cui l'art. 603 del codice dell'ordinamento militare tipizza uno specifico rischio professionale per le patologie tumorali contratte in occasione o a seguito di missioni o di altre attività svolte in particolari condizioni ambientali od operative. In tale sistema il militare o l'erede deve dimostrare il servizio svolto in uno dei contesti tipizzati, l'esistenza di condizioni ambientali od operative aggravate e la successiva insorgenza di una patologia tumorale; non deve invece dimostrare lo specifico nesso medico-legale tra esposizione e malattia. Spetta all'Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il Comitato si era limitato a richiamare fattori di rischio generali e statistiche epidemiologiche, senza dimostrarne la concreta riferibilità al militare; l'obesità era risultata indimostrata e il tabagismo ridimensionato. La causa ignota e l'assenza di consenso scientifico definitivo sul nesso tra uranio impoverito e specifiche neoplasie non costituivano prova liberatoria per l'Amministrazione. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché fondata su fattori di rischio generali e non concretamente riferiti al militare.
art. 603 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative
La disposizione tipizza uno specifico rischio professionale connesso alle particolari condizioni ambientali od operative delle missioni e delle attività individuate dalla legge.
art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
La disposizione definisce le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del rischio professionale tipizzato.
art. 11 d.P.R. 461/2001
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere effettuato alla luce del rischio professionale specifico tipizzato per le patologie tumorali contratte nelle condizioni previste dalla normativa.
art. 2087 c.c.
È richiamato quale criterio sistematico per la distribuzione dell'onere probatorio in materia di tutela della salute del lavoratore.
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025
Ha chiarito che il militare o l'erede deve provare il servizio svolto in particolari condizioni ambientali od operative e la successiva insorgenza della patologia tumorale, mentre l'Amministrazione deve dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel sistema di riconoscimento della causa di servizio per il personale militare, le patologie tumorali contratte in occasione o a seguito di missioni o attività svolte in particolari condizioni ambientali od operative rientrano in un rischio professionale specifico tipizzato dalla legge.
- Il militare o il suo erede deve provare l'effettivo svolgimento del servizio in uno dei contesti normativamente rilevanti, l'esistenza di condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio rispetto all'ordinario servizio e la successiva insorgenza di una patologia tumorale; non deve provare lo specifico nesso medico-legale tra l'esposizione e la malattia.
- Una volta fornita tale prova, l'onere si trasferisce all'Amministrazione, che deve dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il richiamo a fattori di rischio generici, a statistiche epidemiologiche o all'incertezza scientifica non è sufficiente.
- La causa ignota o l'assenza di un consenso scientifico generalizzato sulla correlazione tra una determinata esposizione ambientale e una patologia tumorale non costituiscono, di per sé, prova liberatoria per l'Amministrazione quando sia dimostrata l'esposizione a un rischio professionale specifico tipizzato dalla legge.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è illegittimo se fonda il diniego su fattori di rischio meramente astratti o non dimostrati con riferimento concreto alla persona interessata, senza confrontarsi adeguatamente con le condizioni operative documentate e con la specifica esposizione allegata.
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