Cassazione Penale, Sentenza n. 41112/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 23/04/2024 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in luogo distante dai fatti. Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione degli artt. 125, 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza motivazionale rispetto alle censure sul regime della doppia presunzione previsto dall'art. 275 c.p.p. La difesa sosteneva la mancanza di elementi concreti a sostegno del pericolo di reiterazione, evidenziava l'assenza di violenza, il ruolo non centrale dell'indagato (ricevente del denaro per mera coincidenza), la giovane età, l'assenza di precedenti e di collegamenti provati con consorterie criminali e aveva depositato la disponibilità di una terza persona ad ospitare gli arresti domiciliari in un paese distante circa 150 km.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi applicati dal Tribunale di Napoli: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia carceraria nei reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., la necessità per il ricorrente di fornire elementi concreti per escludere tale presunzione e la legittimità della valutazione prognostica del pericolo di reiterazione fondata sulla gravità del fatto, sulle modalità operative e sulla personalità dell'indagato. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni della non idoneità degli arresti domiciliari anche in luogo distante, posto che vi era il rischio di ripresa dei rapporti con il contesto camorristico e il ruolo attivo del Mallardo (ritiro del denaro destinato a sostenere detenuti). Per tali ragioni la corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente chiedessero una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; qui indicata come titolo della richiesta di riesame proposta dall'imputato.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per fatti connessi ad associazione di tipo mafioso; la sussistenza di reati aggravati ai sensi di questa disposizione attiva la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per denunciare presunte violazioni di norme processuali e carenza motivazionale.
art. 125 cod. proc. pen.
Principio generale sulle misure cautelari; richiamato nella doglianza ma il Collegio non ha ritenuto violata la disciplina applicabile.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina del pericolo di reiterazione; richiede che il pericolo sia concreto e attuale, valutato in relazione alle modalità del fatto e alla personalità dell'indagato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata tale norma con valutazione prognostica adeguata.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per determinati reati aggravati; incombe sul ricorrente l'onere di allegare e provare elementi idonei ad escluderla.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede strumenti di controllo elettronico; la Corte ha ricordato che la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari implica anche la valutazione implicitamente sull'opportunità degli strumenti di controllo a distanza.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile con colpa, l'obbligo di versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di €3.000,00.
legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 2, comma 1, lett. c)
Emendamento normativo citato in relazione all'art. 274 c.p.p.; specifica che non può desumersi il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma occorre valutare le concrete modalità del fatto.
Massime di principio
- Nei reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); il difensore deve produrre elementi concreti e specifici per superarla, non semplici deduzioni generiche.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.) deve essere valutato con una prognosi basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto sociale; non è necessario dimostrare una specifica occasione futura, ma occorre fondare la previsione su elementi concreti.
- La motivazione che esclude l'idoneità degli arresti domiciliari deve spiegare perché anche un luogo distante o l'impiego di controlli elettronici non siano idonei a impedire la reiterazione; rilevano il ruolo svolto nell'attività criminosa e i collegamenti con soggetti o contesti criminali.
- In sede di legittimità non è consentito un sindacato di merito volto a rivedere la valutazione probatoria o a ottenere una diversa rivalutazione degli elementi già apprezzati dal giudice del merito; la censura deve riguardare vizi giuridici o carenze motivazionali evidenti.
- Se la difesa si limita a prospettare elementi generici (assenza di precedenti, giovane età, disponibilità di un luogo distante), tali elementi possono non essere ritenuti sufficienti a scalfire la presunzione legale quando gli indizi di collegamento con organizzazioni criminali e la gravità delle modalità del fatto risultano significativi.
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