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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2013, notificato il 29/01/2014, e del presupposto parere del Comitato di verifica delle cause di servizio del 22 aprile 2013, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente diretta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate;

Giustizia amministrativa201400219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità, unitamente al presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome da impingement della spalla destra e della rinusopatia cronica, mentre ha riconosciuto tale dipendenza per la cervicoartrosi. Ha dedotto: la violazione dei termini intermedi e finale del procedimento ai sensi del d.P.R. 461/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione del d.P.R. 461/2001 e degli artt. 6, 7 e 10-bis l. 241/1990; il difetto e la genericità della motivazione, nonché la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza ed erronea valutazione dei presupposti. A sostegno del nesso causale con il servizio ha richiamato la continua apertura e chiusura dei cancelli, l’uso delle tastiere, il servizio di sentinella armata anche all’esterno e l’esposizione alle intemperie, oltre a turni continuativi, straordinari, carichi di lavoro, stress, servizio in piedi, armamento pesante e divieto di stazionamento. Ha chiesto anche una CTU medico-legale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché i termini del procedimento sono ordinatori e sollecitatori, sicché la loro violazione non incide sulla validità del provvedimento finale. Il secondo motivo è stato respinto perché, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, l’interessato è consapevole dell’avvio conseguente alla propria domanda ed è posto nelle condizioni di produrre documentazione e osservazioni utili. Le censure sulla motivazione e sull’istruttoria sono state esaminate congiuntamente e respinte: il parere del Comitato esprime una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile soltanto in presenza di valutazioni abnormi o manifestamente irragionevoli, palese travisamento, omessa considerazione di circostanze decisive, criteri scorretti o conclusioni evidentemente inattendibili. Il ricorrente non ha dimostrato che le modalità concrete del servizio avessero superato la soglia dell’ordinarietà, acquisendo caratteristiche di fattore di rischio specifico, né ha indicato episodi particolarmente gravosi, eccezionali o esorbitanti dai normali compiti d’istituto. Non ha inoltre prodotto relazioni tecniche o altra documentazione idonea a comprovare il nesso causale o l’erroneità delle conclusioni amministrative. La motivazione sintetica del Comitato è stata quindi ritenuta sufficiente. La richiesta di CTU non è stata accolta. Spese di lite compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 d.P.R. 461/2001

    Le censure relative ai termini del procedimento e alla partecipazione procedimentale sono state valutate alla luce della disciplina del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; i termini sono stati qualificati come ordinatori e l’avvio su istanza di parte è stato ritenuto conoscibile dall’interessato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del parere e del decreto, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l’erroneità o l’irragionevolezza della valutazione amministrativa.

  • artt. 6, 7 e 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione formale di avvio non determina l’illegittimità del procedimento avviato su istanza di parte, quando l’interessato conosce l’inizio del procedimento e può presentare documenti e osservazioni.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e trasparenza non conduce all’annullamento in assenza di una concreta carenza motivazionale o istruttoria.

  • art. 2967 c.c.

    Il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, incluso il contributo causale delle modalità concrete di svolgimento del servizio all’insorgenza o aggravamento della patologia.

Massime di principio

  • I termini previsti per il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio hanno natura ordinatoria e sollecitatoria; la loro violazione, in assenza di ulteriori illegittimità, non invalida il provvedimento finale.
  • Nei procedimenti avviati su istanza di parte, l’interessato conosce l’avvio del procedimento quale conseguenza della propria domanda e non può dedurre utilmente l’omessa comunicazione formale di avvio se è stato concretamente posto nella condizione di produrre documenti e osservazioni.
  • La valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio, quale giudizio tecnico-discrezionale fondato su cognizioni medico-legali, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze decisive, applicazione di criteri scorretti o evidente inattendibilità delle conclusioni.
  • Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il dipendente deve dimostrare che le concrete modalità di svolgimento delle mansioni abbiano oltrepassato la soglia dell’ordinarietà, assumendo caratteristiche di fattore di rischio specifico idoneo a contribuire causalmente all’insorgenza o all’aggravamento della patologia.
  • La mera allegazione di condizioni di lavoro impegnative, turni, stress o mansioni gravose, non accompagnata da episodi eccezionali o da documentazione tecnica e probatoria sul nesso causale, non assolve l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto al riconoscimento della causa di servizio.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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