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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-357/23

Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-357/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, nella procedura preliminare di ammissione dell’impugnazione, ha negato a Tinnus Enterprises LLC la possibilità di proseguire il ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia sui disegni comunitari. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Le doglianze riguardavano soprattutto l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ma sono state considerate in larga parte generiche, fattuali o non sufficientemente argomentate. L’impugnazione non è quindi stata ammessa e Tinnus Enterprises è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di disegni comunitari: la Corte nega l’autorizzazione a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

La questione giuridica

Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia di disegno comunitario, fondata su asseriti errori nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e della giurisprudenza DOCERAM, sollevi una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, tale da giustificare l’ammissione dell’impugnazione.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non può essere ammessa a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Allegazioni generali sull’importanza sistemica della norma applicata, sulla novità delle questioni o su asseriti errori di valutazione dei fatti o delle prove non bastano; né è sufficiente sostenere in astratto una cattiva applicazione della giurisprudenza senza evidenziare concretamente la contraddizione e la sua rilevanza per il diritto UE. Di conseguenza, la Corte respinge la richiesta di ammissione e l’impugnazione non prosegue.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso in materia di disegni comunitari e ammissione dell’impugnazione

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se le impugnazioni possano essere esaminate nel merito, nell’ambito di un ricorso proposto da Tinnus Enterprises LLC contro una sentenza del Tribunale relativa alla nullità di un disegno comunitario. La questione riguarda l’applicazione del meccanismo di selezione previsto per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO.

Contesto processuale

Tinnus Enterprises chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023, con cui era stata respinta la sua azione diretta contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° luglio 2021, emessa in una procedura di nullità concernente un disegno comunitario. Le parti nel procedimento principale erano Mystic Products Import & Export, SL e Koopman International BV, da un lato, e Tinnus Enterprises, dall’altro.

Quadro normativo

La Corte richiama:

  • l’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina l’esame di talune impugnazioni all’autorizzazione preventiva della Corte;
  • l’articolo 56 dello Statuto, quale base del ricorso per impugnazione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una specifica richiesta di ammissione e consentono alla Corte di pronunciarsi con ordinanza motivata;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, disposizione sostanziale invocata dalla ricorrente;
  • l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per la disciplina delle spese.

Motivi addotti dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse commesso tre errori nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:

  • avrebbe omesso di definire il concetto di "features of appearance", limitandosi indebitamente a quattro elementi del prodotto;
  • avrebbe errato nel ritenere che un brevetto o domanda di brevetto non fosse sufficiente a dimostrare che una certa forma non era imposta solo da esigenze tecniche;
  • avrebbe erroneamente applicato la sentenza DOCERAM, non valutando correttamente tutte le circostanze oggettive, in particolare l’esistenza di soluzioni alternative e la rilevanza della protezione brevettuale.

La ricorrente invocava inoltre la novità delle questioni, la presunta mancanza di giurisprudenza della Corte su alcuni profili e l’esistenza di divergenze nell’approccio del Tribunale in altri casi, in particolare Praesidiad v EUIPO – Zaun (Post).

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire una decisione informata e deve indicare con precisione sia l’errore di diritto dedotto sia il suo rilievo sistemico.

La Corte esamina poi le doglianze della ricorrente e le respinge una per una:

  • l’argomento secondo cui la questione sarebbe frequente in molte controversie sui disegni comunitari è giudicato troppo generale e non rilevante ai fini dell’articolo 58a;
  • la mera novità delle questioni, in assenza di una dimostrazione specifica della loro importanza per il diritto UE, non basta;
  • le censure relative alla delimitazione delle "features of appearance", al valore probatorio della domanda di brevetto e alla valutazione delle soluzioni alternative sono considerate questioni di fatto o di apprezzamento delle prove, non idonee a fondare l’ammissione dell’impugnazione;
  • le doglianze fondate su un preteso errore nell’applicazione della sentenza DOCERAM o su un contrasto con la giurisprudenza del Tribunale non sono accompagnate da una dimostrazione sufficiente della contraddizione e della sua rilevanza sistemica.

Decisione

La Corte conclude che la richiesta non dimostra l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. L’impugnazione non è quindi ammessa a procedere. Quanto alle spese, poiché la decisione è stata resa prima della notifica del ricorso alle altre parti, Tinnus Enterprises è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio ricavabile

Per ottenere l’ammissione di un’impugnazione nei casi soggetti all’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve fornire una motivazione specifica e dettagliata sulla rilevanza sistemica delle questioni dedotte; non bastano affermazioni generiche, critiche alla valutazione dei fatti o delle prove, né un semplice richiamo alla novità della questione o a un presunto contrasto giurisprudenziale non adeguatamente dimostrato.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeimpugnazioni davanti alla corte di giustiziaprocedura di ammissione dell’impugnazionenullità del disegno

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