Cassazione Penale, Sentenza n. 29394/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e due episodi di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990). Tre motivi: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per tardiva e insufficiente comunicazione al difensore, con lesione del diritto di difesa; 2) mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e fatto che l'indagato sarebbe stato solo "connivente" e non partecipe attivo, quindi irrilevanza delle censure sull'associazione; 3) inadeguatezza della custodia cautelare in carcere, considerata la giovane età, la prima esperienza carceraria e il ruolo marginale, con richiamo alla natura relativa della presunzione dell'art. 275 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione relativa all'inefficacia o nullità dell'interrogatorio non è deducibile nel procedimento di riesame e doveva essere proposta al giudice per le indagini preliminari; inoltre, nel merito il difensore non aveva chiesto il differimento dell'interrogatorio. Il secondo motivo è infondato: la Corte ha confermato la congruità e la logica della valutazione del Tribunale sui gravi indizi, richiamando intercettazioni, riscontri documentali, il rinvenimento di stupefacenti e armi e il ruolo attribuito nell'organizzazione. Il terzo motivo è infondato: la Corte ha ritenuto che non esistessero elementi idonei a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico. A carico del ricorrente è disposta la condanna alle spese processuali e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c.1‑ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte richiama la competenza del Tribunale del riesame a valutare la legittimità della misura confermata dal Gip.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; ai sensi dell'art. 275 c.p.p. tale fattispecie beneficia di una presunzione relativa che rende la custodia in carcere presumibilmente adeguata salvo elementi contrari.
art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990
Sanziona la detenzione e cessione illecita di stupefacenti; nel caso concreto è stato contestato come fatto fine collegato all'associazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda le cause di nullità; evocata dal ricorrente per sostenere la nullità dell'interrogatorio di garanzia, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in sede di riesame.
art. 294 cod. proc. pen.
Disciplina l'interrogatorio di garanzia; la Corte ricorda che eventuali vizi di svolgimento devono essere dedotti davanti al Gip e che l'eventuale differimento deve essere richiesto dal difensore.
art. 273 cod. proc. pen.
Fissa il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione delle misure cautelari; la Corte precisa che in Cassazione si può sindacare la motivazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge, non per diversa valutazione di fatti già esaminati.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati, compreso l'art. 74 d.P.R. 309/1990; la Corte ha ritenuto non sussistessero elementi per superare tale presunzione.
art. 311 cod. proc. pen.
Regola il ricorso per Cassazione contro le ordinanze cautelari; la Corte osserva che la questione dell'interrogatorio non poteva essere proposta in riesame e quindi neppure in Cassazione ex art. 311 se non prospettata nei termini previsti.
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello contro le ordinanze del Gip; la Corte ricorda che la questione della perdita di efficacia della misura per nullità dell'interrogatorio doveva essere proposta al Gip e, in caso di rigetto, al Tribunale in appello ex art. 310.
art. 307 cod. proc. pen.
Regola la sostituzione della custodia caducata per decorso dei termini massimi; richiamata nella giurisprudenza citata per distinguere eventi sopravvenuti dalla validità originaria della misura.
art. 293 cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'avviso di fissazione dell'interrogatorio (deposito atti); collegata alle modalità di informazione e di svolgimento dell'interrogatorio di garanzia.
art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.
Prevede adempimenti informativi a favore della direzione dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato l'inoltro di copia del provvedimento al direttore per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- La nullità o l'inefficacia dell'interrogatorio di garanzia per vizi formali va dedotta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento (GIP); non è questione deducibile in sede di riesame salvo che sia stata già valutata nei termini procedurali corretti.
- Se il difensore non può essere presente, la tutela migliore è richiedere espressamente il differimento dell'interrogatorio; la semplice eccezione di nullità durante l'atto può risultare insufficiente.
- In materia di misure cautelari, la verifica di gravità degli indizi in sede di legittimità è limitata al controllo di manifesta illogicità o violazione di legge della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione dei fatti.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono di regola materia di apprezzamento del giudice di merito; il sindacato in Cassazione è ammesso solo per manifesta illogicità della loro valutazione.
- Per i reati con presunzione di adeguatezza della custodia (es. art. 74 d.P.R. 309/1990), la difesa deve produrre elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione relativa (es. prove di distacco dall'organizzazione, elementi personali forti, alternative concrete e verificabili alla custodia).
- Le censure generiche sulla marginalità del ruolo o la giovane età senza riscontri concreti nelle indagini difficilmente sono idonee a convincere il Giudice della legittimità o dell'adeguatezza della misura cautelare.
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