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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21820/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del 29/11/2021 che li ha condannati per associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari (dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti) e ha disposto la confisca di denaro. Musella deduce omessa motivazione e violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 648 ter c.p. contestando il calcolo della confisca (sostiene che i bonifici a lui imputati ammontino a 36.900 euro mentre la confisca è di 199.700 euro). Pittella deduce in primo luogo la violazione dell'art. 13‑bis co.2 d.lgs. n.74/2000 sostenendo che l'accesso al patteggiamento per tali reati sarebbe consentito solo se fosse intervenuto il ravvedimento operoso (integrale pagamento del debito tributario), perciò la pena sarebbe illegale; in secondo luogo censura l'eccesso di confisca (851.480 euro) ritenendo che il GUP avrebbe duplicato il calcolo sommando il provento dei reati presupposto e le somme poste in essere per il riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione respinge il primo motivo di Pittella (rilievo sulla presunta "pena illegale" relativa al patteggiamento per reati tributari) e dichiara inammissibile/infondato quel motivo. Accoglie invece il motivo di Musella e il secondo motivo di Pittella relativi alla confisca: la motivazione della sentenza impugnata è poco chiara sul criterio di quantificazione delle somme confiscate e sussistono profili di illegittimità (possibile duplicazione del calcolo, applicazione del principio solidaristico non estendibile al riciclaggio). Per tali ragioni la Corte annulla la parte della sentenza relativa alla confisca e rinvia a diverso giudice monocratico del Tribunale di Milano per nuovo esame volto a determinare con chiarezza il profitto/prodotto del reato spettante a ciascun imputato e, conseguentemente, la misura della confisca.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato con riferimento all'omessa o insufficiente motivazione delle decisioni di merito; Musella lamentava carenza motivazionale nel calcolo della confisca

  • art. 648 ter c.p.

    Norma sul reato di riciclaggio: utilizzata per inquadrare i fatti e per discutere quale bene debba essere sottoposto a confisca (prodotto/profitto del reato di riciclaggio)

  • art. 648 quater c.p. co. 2

    Regola sulla confisca per equivalente; contestata rispetto alla modalità di quantificazione applicata dal GUP

  • art. 13‑bis co. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata da Pittella per sostenere che il patteggiamento per taluni reati tributari sarebbe vincolato al ravvedimento operoso; la Corte però ha ritenuto che, dopo la riforma, l'accesso al patteggiamento per gli artt. 2 e 3 possa avvenire anche senza il pagamento integrale antecedente se la norma non determina la non punibilità

  • art. 2 e art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: discussi in relazione all'accesso al patteggiamento dopo la riforma (decreto fiscale 2020)

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti: considerata "gemella" dell'art. 2 e rientrante nella stessa interpretazione relativa al patteggiamento

  • art. 131‑ter d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato con riferimento a operazioni bancarie/forme di raccolta e trasferimento (broker hawala) il cui valore è stato assunto dal GUP nel calcolo del prodotto/profitto; la Corte ha censurato la mancanza di chiarezza su tale computo

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'accordo sulle pene (patteggiamento); richiamata nel dibattito sull'accesso al rito e sui presupposti per i reati tributari

  • art. 448‑bis c.p.p.

    Richiamato dal P.G. in tema di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento esclusivamente per ragioni attinenti a pena illegale

Massime di principio

  • La confisca per reati di riciclaggio deve essere chiaramente motivata e deve colpire il "prodotto" o il "profitto" derivante dall'attività delittuosa del riciclatore; non è corretto sommare meccanicamente il provento del reato presupposto con le somme trasferite nel corso del riciclaggio fino a ottenere una duplicazione dell'importo confiscato
  • La confisca ha natura sanzionatoria e non può essere irrogata in misura superiore al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'imputato (principio di proporzionalità e divieto di pena illegale)
  • Il principio di solidarietà nella confisca (confisca dell'intera somma dovuta in danno anche del singolo coimputato) non è applicabile automaticamente nei rapporti tra autore del reato presupposto e riciclatore: va accertato il concreto vantaggio patrimoniale di ciascuno
  • Per le questioni relative al patteggiamento nei reati tributari, dopo la riforma del 2019/2020 l'accesso al rito può essere valutato anche alla luce della nuova disciplina che ha esteso la causa di non punibilità ad altre fattispecie; tuttavia, una volta che il giudice abbia accordato un trattamento favorevole, la Cassazione non può aggravare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius) salvo specifico gravame del P.M.
  • In sede di impugnazione della quantificazione della confisca è essenziale che la motivazione indichi con chiarezza il criterio di calcolo (quali somme sono considerate prodotto/profitto del singolo imputato e in quale misura ciascun soggetto si è avvantaggiato)

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