Sentenza del 06/06/2019 n. 3406 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE - Atto cessione azienda - Contenuto contrattuale - Intrinseca natura - Derivazione reciproca disposizioni - Automatica rilevazione - Imposta registro - Corresponsione disposizione più onerosa - Rileva - Soggetto cessionario - Modalità pagamento corrispettivo - Debito cedente - Parziale accollo - Non rileva - Maggiore imposta registro accertata - Oggettiva illegittimità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa maggiore imposta di registro accertata è stata ritenuta illegittima. L’accollo del debito del cedente, in quanto modalità di pagamento del corrispettivo della cessione d’azienda e non disposizione autonoma, non giustifica un’ulteriore tassazione separata. La decisione conferma l’orientamento della Corte di cassazione espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 24081/2015 e n. 23873/2015.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione di un atto di cessione d’azienda nel quale il cessionario aveva corrisposto il prezzo anche mediante l’accollo parziale di un debito del cedente. L’Amministrazione aveva considerato tale accollo come elemento autonomamente rilevante ai fini della determinazione della base imponibile, pretendendo una maggiore imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale. Il principio applicabile è che, quando nello stesso contratto coesistono disposizioni reciprocamente collegate o derivanti le une dalle altre, l’imposta di registro deve essere applicata sulla disposizione contrattuale più onerosa; non rileva, ai fini di un’ulteriore imposizione, la modalità con cui il cessionario paga il corrispettivo, compreso l’accollo di un debito del cedente.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 2
Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, quando in un unico contratto sono contenute più disposizioni reciprocamente collegate o derivanti le une dalle altre, si considera la disposizione che comporta l’imposizione più onerosa, senza duplicare il prelievo in relazione a modalità di pagamento o obbligazioni strumentali.
Cassazione civile, sentenze n. 24081/2015 e n. 23873/2015
Le pronunce richiamate confermano che l’accollo di un debito del cedente, se costituisce una modalità di pagamento del prezzo della cessione, non rappresenta necessariamente una disposizione autonoma soggetta a ulteriore imposta di registro.
Massime di principio
- Nella tassazione degli atti complessi occorre individuare la disposizione contrattuale economicamente più onerosa, evitando di tassare separatamente obbligazioni o pattuizioni che ne costituiscono modalità esecutive.
- L’accollo di un debito del cedente può essere considerato parte del corrispettivo della cessione e non un autonomo trasferimento imponibile, quando dal contratto risulta funzionalmente collegato al pagamento del prezzo.
- La forma concreta di pagamento del corrispettivo, inclusa l’assunzione di debiti del cedente, non determina di per sé un aumento della base imponibile se non integra una disposizione contrattuale autonoma.
- Per contestare una maggiore imposta è decisivo dimostrare il collegamento funzionale tra l’accollo e la cessione, nonché l’assenza di un’operazione distinta rispetto al trasferimento dell’azienda.
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