Cassazione Civile, Ordinanza n. 21607/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa sulla base di un assegno bancario emesso da uno dei debitori e girato al creditore procedente. I debitori proponevano opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo in sintesi che: l’assegno fosse stato emesso a garanzia di adempimenti estranei ai bisogni della famiglia; il creditore conoscesse tale funzione di garanzia; il bene immobile pignorato fosse stato conferito in fondo patrimoniale; una parte dell’immobile, indicata come domicilio coniugale, appartenesse alla comunione legale e non potesse essere pignorata integralmente; non fosse stata notificata alla coniuge esecutata alcuna attività della procedura. Il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti per responsabilità processuale aggravata; la Corte d’appello, in parziale riforma, eliminava solo tale condanna, confermando per il resto il rigetto e ponendo le spese del doppio grado a carico degli appellanti. Nel ricorso per cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) violazione delle norme sulle prove e sull’onere probatorio per il rigetto di prova testimoniale e interrogatorio formale diretti a dimostrare la consapevolezza del creditore circa la funzione di garanzia dei titoli e la sua collaborazione fraudolenta; 2) nullità del pignoramento per la pretesa conoscenza del creditore dell’estraneità del debito ai bisogni familiari e per il fatto che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata necessaria un’azione revocatoria per aggredire un bene in fondo patrimoniale; 3) violazione delle norme processuali sull’appello e sul tipo di opposizione, per avere la Corte territoriale reputato nuovo il motivo relativo alla pignorabilità della quota del bene ricadente nella comunione legale; 4) violazione dell’ordine di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sull’espropriazione di beni in comunione, per avere la Corte qualificato come opposizione agli atti esecutivi il motivo relativo alla mancata notificazione alla coniuge; 5) violazione delle norme sulle spese, per non avere la Corte d’appello compensato parzialmente le spese nonostante il parziale accoglimento dell’impugnazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché non indicava un vero errore nell’applicazione dell’art. 2697 c.c.; il secondo perché, ancora una volta, non coglieva la decisione di merito, incentrata sulla mancata prova di una partecipazione dolosa del creditore all’intento del primo prenditore; il terzo perché, nel dedurre un error in procedendo, i ricorrenti non avevano autosufficientemente riportato il contenuto essenziale degli atti di primo e secondo grado, rendendo impossibile verificare la pretesa novità del motivo. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la mancata notificazione di atti della procedura al coniuge, ove riferita a beni in comunione legale, integra un vizio formale e quindi un’opposizione agli atti esecutivi. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che le spese vanno regolate con riferimento all’esito globale della lite e non al solo parziale esito di un grado di giudizio. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna spesa di legittimità è stata liquidata per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Catania nella parte in cui aveva mantenuto il rigetto dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, eliminando solo la condanna per responsabilità processuale aggravata disposta in primo grado. Quanto ai motivi, i primi tre sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza e mancato confronto con la ratio decidendi; il quarto e il quinto sono stati respinti nel merito. Non sono state poste spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese, ed è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 183, sesto comma, c.p.c.
La censura sulla mancata ammissione delle prove è stata reputata inammissibile perché i ricorrenti non hanno chiarito in che cosa consistesse la violazione della norma processuale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere ad una parte diversa da quella su cui incombe secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e critici rispetto alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle allegazioni difensive non è sufficiente.
art. 167 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 168-170 c.c. nella doglianza sul fondo patrimoniale, senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola sostanziale, poiché il motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto alla ratio decidendi.
art. 168 c.c.
Richiamato nella censura sul pignoramento di bene in fondo patrimoniale; la Corte ha escluso che bastasse la sola conoscenza della destinazione familiare del bene o del credito.
art. 169 c.c.
Richiamato nella censura sul fondo patrimoniale; non è stata ritenuta necessaria, per come dedotto dai ricorrenti, la prova del solo intento fraudolento senza confronto con la ratio della sentenza impugnata.
art. 170 c.c.
Richiamato nella censura sul fondo patrimoniale; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di pertinenza rispetto al fondamento della decisione di merito.
art. 345 c.p.c.
La contestazione della qualificazione come motivo nuovo impone la trascrizione essenziale degli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 189 c.c.
Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme sulla comunione; la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 190 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha esaminato il merito della dedotta comunione per insufficiente esposizione del fatto processuale.
art. 619 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’opposizione di terzo/alla esecuzione; la Corte osserva che la deduzione era formulata in modo impreciso e non autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la mancata notificazione alla coniuge costituisce un vizio formale, correttamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi.
art. 599 c.p.c.
In tema di espropriazione di beni in comunione, la mancata notificazione al coniuge degli atti della procedura integra un vizio formale, non un vizio sostanziale dell’esecuzione.
art. 600 c.p.c.
Richiamato per la disciplina dell’espropriazione di beni in comunione; la Corte conferma la qualificazione della censura come opposizione agli atti esecutivi.
art. 92 c.p.c.
Le spese vanno regolate in base all’esito globale della lite e non al singolo grado o a un parziale esito dell’appello.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità processuale aggravata è stata eliminata in appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il procedimento camerale di decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Conseguenza del rigetto del ricorso: sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese già svolte senza spiegare perché la decisione sarebbe erronea.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o la loro mancata ammissione.
- Chi denuncia in cassazione un error in procedendo deve comunque rispettare il principio di autosufficienza: occorre riportare in modo essenziale il contenuto degli atti e dei documenti necessari a consentire il controllo della censura.
- La mera conoscenza, da parte del creditore procedente, dell’eventuale destinazione del bene o del credito a bisogni estranei alla famiglia non è, da sola, sufficiente a fondare l’accoglimento dell’opposizione quando la decisione di merito richiede la prova di un coinvolgimento doloso o volontario del creditore nell’azione esecutiva.
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, la mancata notificazione di atti della procedura al coniuge in relazione a beni in comunione legale integra un vizio formale da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi.
- Le spese processuali devono essere liquidate avendo riguardo all’esito finale e complessivo della lite, non al solo esito parziale di uno dei gradi di merito.
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