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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25900/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/10/2023. Gomes Guldali Gionata censurava la motivazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 2/10/1967 n. 895 e il giudizio sul porto/detenzione di arma da guerra, sostenendo un ruolo marginale. Nadir Mohamed contestava: mancato assorbimento di più capi relativi alla stessa sostanza, erronea applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, diniego della circostanza attenuante per collaborazione (ravvedimento operoso), eccessiva gravità della pena rispetto al minimo edittale e mancato riconoscimento della continuazione con reati già giudicati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Gomes G. ha ritenuto congrua e confrontata la motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso l'attenuante per il contesto illecito, le qualità dell'arma e la pessima biografia criminale; la parte relativa all'arma da guerra era stata oggetto di valutazione coerente. Quanto a Nadir M. i motivi sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la distinzione temporale e soggettiva delle condotte, l'accertamento dell'ingente quantità sulla base di intercettazioni e riscontri economici, la non rilevanza delle dichiarazioni ai fini della collaborazione e la legittimità della determinazione della pena e della mancata continuazione. Essendo i ricorsi inammissibili, la Cassazione ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro formale per le doglianze in cassazione; i motivi devono confrontarsi con la motivazione della corte di merito per essere ammissibili.

  • art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895

    art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Rifersce all'attenuante di lieve entità; è stata valutata e negata dal giudice di merito in relazione alle caratteristiche dell'arma, al contesto illecito e alla personalità criminale.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma principale in materia di stupefacenti; la giurisprudenza applica i criteri di assorbimento delle condotte solo se si tratta della medesima sostanza poste in essere senza soluzione di continuità e con medesimo fine.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante dell'ingente quantità: la Corte conferma che la prova può essere desunta anche da elementi indiziari (intercettazioni, conseguenze economiche) e non esclusivamente dall'esame analitico del campione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la valutazione dello scostamento dal minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione rafforzata solo se lo scostamento è significativo.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze; la discrezionalità del giudice di merito è rilevata come congrua se motivata.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola sulla continuazione; la sua applicazione richiede prova di una unitaria ideazione originaria dei reati, non basta la contiguità spazio-temporale o analogia delle condotte.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente e point-by-point con la motivazione della corte di merito; l'assenza di questo confronto rende il motivo aspecifico o inammissibile.
  • L'attenuante della lieve entità può essere negata non solo per la quantità o qualità dell'arma o della sostanza, ma anche per il contesto illecito e la personalità criminale (precedenti), quando ciò emerga da motivazione adeguata.
  • L'aggravante dell'ingente quantità può essere accertata anche tramite elementi indiziari (intercettazioni, perdite economiche) e non esclusivamente dall'analisi chimica, purché la valutazione sia logicamente motivata.
  • Per l'assorbimento di più reati in materia di stupefacenti è necessario dimostrare che si tratta della medesima sostanza posti in essere senza apprezzabile soluzione di continuità e con un unico fine; la mera coincidenza temporale o territoriale non è sufficiente.
  • La circostanza attenuante per collaborazione (ravvedimento operoso) richiede un accertamento positivo dell'utilità e della proficuità delle dichiarazioni rese dall'imputato; dichiarazioni generiche o non funzionali alle indagini non giustificano l'attenuante.
  • La valutazione della pena (compresi aumenti e diminuzioni per circostanze) è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può ricalcolare la pena salvo vizio motivazionale grave o illogicità manifesta.
  • La continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. richiede prova di una progettazione unitaria originaria dei reati; l'abitualità o la tendenza a delinquere non equivalgono alla continuazione.

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