Cassazione Penale, Sentenza n. 25900/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/10/2023. Gomes Guldali Gionata censurava la motivazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 2/10/1967 n. 895 e il giudizio sul porto/detenzione di arma da guerra, sostenendo un ruolo marginale. Nadir Mohamed contestava: mancato assorbimento di più capi relativi alla stessa sostanza, erronea applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, diniego della circostanza attenuante per collaborazione (ravvedimento operoso), eccessiva gravità della pena rispetto al minimo edittale e mancato riconoscimento della continuazione con reati già giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Gomes G. ha ritenuto congrua e confrontata la motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso l'attenuante per il contesto illecito, le qualità dell'arma e la pessima biografia criminale; la parte relativa all'arma da guerra era stata oggetto di valutazione coerente. Quanto a Nadir M. i motivi sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la distinzione temporale e soggettiva delle condotte, l'accertamento dell'ingente quantità sulla base di intercettazioni e riscontri economici, la non rilevanza delle dichiarazioni ai fini della collaborazione e la legittimità della determinazione della pena e della mancata continuazione. Essendo i ricorsi inammissibili, la Cassazione ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro formale per le doglianze in cassazione; i motivi devono confrontarsi con la motivazione della corte di merito per essere ammissibili.
art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895
art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895
Rifersce all'attenuante di lieve entità; è stata valutata e negata dal giudice di merito in relazione alle caratteristiche dell'arma, al contesto illecito e alla personalità criminale.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma principale in materia di stupefacenti; la giurisprudenza applica i criteri di assorbimento delle condotte solo se si tratta della medesima sostanza poste in essere senza soluzione di continuità e con medesimo fine.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante dell'ingente quantità: la Corte conferma che la prova può essere desunta anche da elementi indiziari (intercettazioni, conseguenze economiche) e non esclusivamente dall'esame analitico del campione.
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena; la valutazione dello scostamento dal minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione rafforzata solo se lo scostamento è significativo.
art. 132 cod. pen.
Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze; la discrezionalità del giudice di merito è rilevata come congrua se motivata.
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione; la sua applicazione richiede prova di una unitaria ideazione originaria dei reati, non basta la contiguità spazio-temporale o analogia delle condotte.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente e point-by-point con la motivazione della corte di merito; l'assenza di questo confronto rende il motivo aspecifico o inammissibile.
- L'attenuante della lieve entità può essere negata non solo per la quantità o qualità dell'arma o della sostanza, ma anche per il contesto illecito e la personalità criminale (precedenti), quando ciò emerga da motivazione adeguata.
- L'aggravante dell'ingente quantità può essere accertata anche tramite elementi indiziari (intercettazioni, perdite economiche) e non esclusivamente dall'analisi chimica, purché la valutazione sia logicamente motivata.
- Per l'assorbimento di più reati in materia di stupefacenti è necessario dimostrare che si tratta della medesima sostanza posti in essere senza apprezzabile soluzione di continuità e con un unico fine; la mera coincidenza temporale o territoriale non è sufficiente.
- La circostanza attenuante per collaborazione (ravvedimento operoso) richiede un accertamento positivo dell'utilità e della proficuità delle dichiarazioni rese dall'imputato; dichiarazioni generiche o non funzionali alle indagini non giustificano l'attenuante.
- La valutazione della pena (compresi aumenti e diminuzioni per circostanze) è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può ricalcolare la pena salvo vizio motivazionale grave o illogicità manifesta.
- La continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. richiede prova di una progettazione unitaria originaria dei reati; l'abitualità o la tendenza a delinquere non equivalgono alla continuazione.
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