Sentenza n. 6014/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, - dell'Avviso pubblico di indizione della “Procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete s.p.a. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l'ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo” (CIG: B772F1D2DA) di cui all'avviso di gara UE n. 425405-2025 pubblicato sul Supplemento della GUUE n. S.123/2025 dell'01.07.2025 e sul portale Internet di Invitalia “InGaTe - Invitalia Gare Telematiche” in medesima data e dei relativi allegati: All. 1 piano d'ambito e relativi allegati; All.2 schema di convenzione di gestione e relativi allegati; All.3 schema di disciplinare tecnico; All.4 schema di statuto; All.5 convenzione di cooperazione; All.6 schema di patti parasociali; All.7 delibera di AUCAP; All.8 relazione ex art. 14 co.3, d.lgs. 201/2022; All.9 elenco del personale; All.10 elenco dei beni disponibili; All.11 relazione sul governo societario ex art. 6 co 2 e 4, TUSP (Atti di Orientamento/Indirizzo, cd. O.I. n. 136/2024 e n. 138/2025 dell'Ente di Governo dell'A.T.O. n.1 Lazio); All.12 guida alla presentazione della domanda di partecipazione; - della successiva “Rettifica dell'avviso pubblico di indizione gara e proroga dei termini della procedura” di cui all'avviso di gara UE n. 466859-2025 pubblicato sul Supplemento della GUUE n. S135/2025 del 17.07.2025 nonché sul portale di Invitalia “InGaTe - Invitalia Gare Telematiche” in data 15.07.2025 in versione di rettifica e come “Avviso pubblico di indizione gara consolidato” ; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non pubblicato e/o non conosciuto, se e in quanto lesivo dell'odierna ricorrente, ivi inclusi, per quanto d'interesse: - i chiarimenti alle richieste degli operatori pubblicati da Invitalia sul suo portale in data 15 e 23.07.2025 (doc. 3); - gli Atti di Orientamento/Indirizzo dell'Ente di Governo dell'A.T.O. n.1 Lazio (cd. O.I.) n. 136, n. 138, nonché n. 140 del 15.07.2025, quest'ultimo richiamato nelle premesse alla “Rettifica” dell'avviso pubblico e non pubblicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico e successiva rettifica della procedura di dialogo competitivo per la selezione del socio privato operativo di una società di gestione del servizio idrico integrato e per l'affidamento della concessione del servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico, gli allegati e la successiva rettifica della procedura di dialogo competitivo indetta ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. 36/2023, avente a oggetto la selezione del socio privato operativo di una società di gestione e il contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti, i chiarimenti pubblicati da Invitalia e gli atti di orientamento e indirizzo dell'Ente di Governo dell'ambito. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la ricorrente, con dichiarazione depositata il 4 marzo 2026, aveva manifestato il venir meno di ogni interesse a una decisione di merito. La dichiarazione è stata ritenuta idonea ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità né la fondatezza delle censure sugli atti di gara. In considerazione della richiesta congiunta delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 70 e 74 d.lgs. 36/2023
Sono le disposizioni richiamate per individuare la procedura di dialogo competitivo oggetto di impugnazione; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La disposizione consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche sulla base della dichiarazione della parte ricorrente, non permane un interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e tale situazione risulta dalla dichiarazione della parte ricorrente.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento impugnato, poiché il giudizio non può proseguire in assenza di una residua utilità concreta della pronuncia.
- Quando le parti formulano una richiesta congiunta di compensazione, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
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