Cassazione Penale, Sentenza n. 4231/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza del 09/06/2022 che aveva condannato il ricorrente a 15.000 euro di multa per violazione dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Il ricorrente deduceva: 1) omissione di motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28/08/2000 n. 274; 2) mancata verifica dell'eventuale espulsione dello straniero dal territorio dello Stato; 3) applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale e mancata concessione delle attenuanti generiche per insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per la parte relativa alla mancata valutazione e motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000, rilevando che la richiesta era stata presentata in conclusione ma non affrontata in motivazione. Per tale motivo la sentenza del Giudice di Pace è annullata limitatamente a questo punto e la causa è rinviata per nuovo esame al Giudice di Pace di Piacenza in diversa persona fisica. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 14, co. 5-ter
Norma applicata in primo grado per la contestata fattispecie che ha portato alla condanna; la Corte d'appello non discute il merito della qualificazione del reato, ma si è concentrata sulla mancata valutazione della causa di non punibilità.
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 34
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la domanda difensiva relativa a questa causa fosse stata proposta e che l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado/incidenza sulla motivazione giustificasse l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
disposizioni di attuazione del cod. proc. pen., art. 173
Richiamato per i limiti di specificità delle censure in sede di impugnazione; la Corte distingue però il grado di dettaglio richiesto nelle domande in primo grado, affermando che in primo grado la richiesta della parte non deve essere particolarmente specifica per essere considerata.
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000), il giudice di primo grado deve espressamente valutare e motivare tale richiesta; la mancata valutazione può comportare annullamento limitato e rinvio.
- In primo grado la richiesta della parte non richiede una specificità formale eccessiva: è sufficiente che emerga chiaramente la questione proposta affinché il giudice la esamini e motivi il suo apprezzamento.
- L'omessa considerazione di una istanza difensiva non costituisce, di per sé, una causa di nullità, ma influisce sulla completezza e correttezza della motivazione, potendo legittimare un annullamento parziale quando incida sulla decisione.
- Altre censure collegate possono essere assorbite se il rilievo principale (ad es. applicabilità della causa di non punibilità) viene accolto; pertanto in procedimenti similari è strategico porre in evidenza prioritariamente la richiesta di non punibilità per tenuità.
- In caso di rinvio, il nuovo esame deve essere affidato a diverso giudice di pace se così dispone la Corte, per garantire imparzialità e corretto esame della questione omessa.
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