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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03686/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sulla pensione di un dottore commercialista in quiescenza, di un contributo di solidarietà applicato dalla Cassa previdenziale per il periodo gennaio 2009-dicembre 2014. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il prelievo e avevano condannato la Cassa a restituire agli eredi le somme trattenute, oltre interessi. In cassazione la Cassa ha dedotto, con tre motivi, che: (1) il regolamento previdenziale della Cassa, adottato in forza del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, e delle norme sopravvenute in tema di equilibrio di bilancio, legittimava l’istituzione del contributo di solidarietà; (2) la Corte d’appello aveva errato nel negare che, tra i poteri della Cassa funzionali all’equilibrio finanziario di lungo periodo, rientrasse anche la previsione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici; (3) era errata la qualificazione del termine di prescrizione, poiché per le somme richieste dagli eredi doveva applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale, sostenuta dai giudici di merito per il fatto che si trattasse di importi non integralmente liquidati e controversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di introdurre, con atti regolamentari, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché tale prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico e il credito non sia liquidato ed esigibile nella misura richiesta, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici pagabili, bensì la prescrizione ordinaria decennale. Di conseguenza è stata confermata la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute e la Cassa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    La norma non consente alla Cassa di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché tale prelievo esula dai criteri di determinazione della prestazione previdenziale.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata come parametro invocato dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a giustificare il potere di imporre il contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Richiamata dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sostenibilità del sistema, senza modificare il principio per cui il prelievo patrimoniale deve essere previsto dalla legge.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamata in relazione ai limiti e alle finalità del contributo di solidarietà; la Corte conferma che il prelievo, per natura, è prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    Invocato dalla ricorrente quale base dei poteri regolamentari della Cassa, ma non ritenuto sufficiente a fondare l’introduzione del contributo di solidarietà.

  • art. 3 Cost.

    Norma costituzionale richiamata dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un potere regolamentare di prelievo contributivo in capo alla Cassa.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di equilibrio del sistema previdenziale; non consente tuttavia un prelievo patrimoniale non previsto dalla legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale che costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dal legislatore.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale si applica al credito restitutorio relativo alle somme indebitamente trattenute, quando non si tratti di ratei pensionistici liquidati e pagabili nella misura richiesta.

  • art. 2948 c.c., n. 4

    La prescrizione quinquennale opera solo per i ratei pensionistici liquidi ed esigibili, cioè pagabili; non basta che il credito sia astrattamente determinabile.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    Richiede, come la disciplina codicistica, che il credito sia pagabile/liquido ed esigibile per l’applicazione del termine breve quinquennale.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    Non muta la soluzione, perché riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione, mentre qui si controverte di un credito da indebito prelievo patrimoniale illegittimo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato, con attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamenti o atti interni, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri di legge, poiché un simile prelievo non integra una mera modalità di calcolo della prestazione ma una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla fonte legislativa.
  • Il principio del pro rata e i poteri di auto-organizzazione finanziaria dell’ente previdenziale non legittimano l’introduzione di prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati se manca una specifica previsione legislativa.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo quando il credito sia liquido, esigibile e pagabile; se l’ammontare della pensione è controverso o si discute della riliquidazione della prestazione, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando la domanda ha a oggetto la restituzione di somme indebitamente trattenute mediante un prelievo illegittimo, il credito non si confonde con il rateo pensionistico in sé e non segue automaticamente la disciplina prescrizionale breve propria delle prestazioni pensionistiche pagabili.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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