Cassazione Civile, Ordinanza n. 23288/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, qualificando come redditi diversi ex art. 67 TUIR proventi illeciti asseritamente conseguiti dal contribuente mediante appropriazione indebita di somme prelevate dai conti correnti di clienti di una banca, e irrogando anche la sanzione per dichiarazione infedele. La CTR del Piemonte aveva annullato l'atto ritenendo che le somme non fossero mai entrate nel patrimonio del contribuente, perché immediatamente girate sul conto di un terzo, reale beneficiario del disegno criminoso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 1 e 6 TUIR, dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993 e dell'art. 26, comma 34-bis, D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006, sostenendo che, ai fini della tassabilità dei proventi illeciti, è sufficiente il loro transito nella sfera di disponibilità dell'autore del fatto, essendo irrilevante la successiva destinazione a terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l'accertamento di merito della CTR secondo cui le somme indebitamente prelevate non erano mai entrate nella sfera patrimoniale del contribuente, ma erano state contestualmente girate al conto di un terzo beneficiario. In assenza di un passaggio, anche solo momentaneo, nel patrimonio del contribuente, non poteva parlarsi di reddito imponibile da provento illecito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente era rimasto intimato. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Agenzia fiscale, per la disciplina della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamati dal ricorrente per sostenere la tassabilità dei proventi illeciti come redditi imponibili.
art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
la pretesa impositiva era stata ricondotta alla categoria dei redditi diversi.
art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993
richiamato quale base normativa per l'assoggettamento a imposta dei proventi da attività illecita.
art. 26, comma 34-bis, D.L. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sulla imponibilità dei proventi illeciti.
art. 380-bis c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'attestazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per affermare la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato in via argomentativa a supporto dell'applicazione della disciplina sulla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione dei proventi illeciti, non è sufficiente la mera astratta riferibilità della somma all'autore del reato: occorre che il provento sia effettivamente entrato, anche solo per un momento, nella sua sfera patrimoniale o di disponibilità.
- Se il giudice di merito accerta che le somme sottratte o percepite illecitamente sono state contestualmente destinate a un terzo senza mai transitare nel patrimonio dell'autore materiale della condotta, manca il presupposto per qualificarle come reddito imponibile in capo a quest'ultimo.
- Il principio secondo cui i proventi da reato sono tassabili anche quando l'autore intenda riversarli a terzi si applica solo alle ipotesi in cui tali somme siano state comunque acquisite, sia pure brevemente, al patrimonio del soggetto passivo d'imposta.
- Le censure in cassazione non possono utilmente sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa il mancato ingresso delle somme nella sfera patrimoniale del contribuente, se tale accertamento è logicamente e giuridicamente coerente.
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