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Sentenza

Sentenza n. 9839/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente in data 16/2/2023: per l’annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 3 Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; - della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019, non conosciute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mv Medical Solutions s.r.l. in data 17/2/2023: per l'annullamento: - della Determinazione del Direttore della Direzione generale “Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U), avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezzo pec; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012: a) n. 284 del 6/9/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza, avente ad oggetto “Payback DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; b) n. 667 del 5/9/2019, dell'Azienda Usl di Parma. avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; c) n. 334 del 20/9/2019, dell'Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; d) n. 267 del 6/9/2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; e) n. 325 del 4/9/2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; f) n. 189 del 6/9/2019 dell'Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Payback DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; g) n. 183 del 6/9/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM -anni 2015 2016 2017 2018”; h) n. 295 del 18/9/2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; i) n. 969 del 3/9/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; l) n. 333 del 19/9/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; m) n. 137 del 5/9/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n) n. 212 del 4/9/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; o) n. 202 del 5/9/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; p) n. 260 del 6/9/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; q) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mv Medical Solutions S.r.l. il 17/2/2023: per l'annullamento, -della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati, comunicata all'esponente a mezzo PEC in data 20 dicembre 2022; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: aa) della Delibera del D.G. ASL Bari n. 2188 del 14 novembre 2022; bb) della Delibera del D.G. ASL Barletta Andria Trani n. 1586 del 14 novembre 2022; cc) della Delibera del D.G. ASL Brindisi n. 2848 del 14 novembre 2022; dd) della Delibera del C.S. ASL Foggia n. 680 del 14 novembre 2022; ee) della Delibera del C.S. ASL Lecce n. 392 del 14 novembre 2022; ff) della Delibera del D.G. ASL Taranto n. 2501 del 14 novembre 2022; gg) della Delibera del C.S. A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia n. 596 del 14 novembre 2022; hh) della Delibera del D.G. A.O.U. Policlinico di Bari n. 1148 del 14 novembre 2022; ii) della Delibera del D.G. IRCCS De Bellis n. 565 del 14 novembre 2022; ll) della Delibera del D.G. Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II n. 619 del 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mv Medical Solutions s.r.l. il 17/2/2023: per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016- 2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta, in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9-bis del D.L. n. 78/2015”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale: 1) deliberazione n. 1363 del 30/9/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; 2) deliberazione n. 769 del 5/9/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; 3) deliberazione n. 1020 del 16/9/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; 4) deliberazione n. 623 del 6/9/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; 5) deliberazione n. 740 del 30/8/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; 6) deliberazione n. 643 del 16/9/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; 7) deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; 8) deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mv Medical Solutions s.r.l. in data 22/2/2023: per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter, comma 9-bis del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicato all'esponente; - della Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi”; - della Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto “Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto “Ricognizione delle fatture iscritte al conto “BA0210 – Dispositivi Medici” dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)”; - della Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale – Università Padova, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento”; - della Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - della Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mv Medical Solutions s.r.l. il 22/2/2023: per l'annullamento della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; 4 - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MV Medical Solutions s.r.l. il 17/3/2023: per l'annullamento, - dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8 febbraio 2023”; - della Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 2 febbraio 2023; - della Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202301482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e successivi provvedimenti regionali di quantificazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali che hanno reso operativo il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali e delle aziende sanitarie che hanno individuato il fatturato e quantificato gli importi dovuti. Ha dedotto, in sintesi, violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, certezza dei rapporti contrattuali e remuneratività delle forniture pubbliche; violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU; irragionevolezza e sproporzionalità del sistema, per il riferimento al fatturato anziché all'utile, per l'assenza di distinzione tra diverse tipologie di dispositivi e per la retroattiva fissazione dei tetti regionali; violazione del principio di neutralità IVA per il calcolo al lordo dell'imposta; violazione degli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 2006/112/CE; nonché, in via subordinata, necessità di disapplicazione della normativa nazionale, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o rimessione alla Corte costituzionale. Quanto ai motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato anche il quantum del proprio debito verso le singole Regioni, sostenendo che i relativi atti fossero espressione di potere autoritativo amministrativo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo. Ha ritenuto le questioni di costituzionalità e di compatibilità eurounitaria irrilevanti, manifestamente inammissibili o infondate, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Il payback è stato qualificato come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, destinato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con obbligo e criteri essenziali già previsti dalla legge. La fissazione successiva dei tetti regionali non è stata ritenuta lesiva dell'affidamento, poiché il meccanismo e il tetto nazionale del 4,4% erano conoscibili sin dal 2015; la mancata distinzione tra tipologie di dispositivi costituisce una scelta legislativa legittima; il riferimento al fatturato è conforme alla disciplina e gli eventuali servizi accessori avrebbero dovuto essere contabilizzati separatamente. Il calcolo al lordo dell'IVA è stato ritenuto coerente con il criterio di adeguamento della spesa regionale al finanziamento pubblico, anche considerando la successiva possibilità di detrazione dell'IVA prevista dalla legge. È stata esclusa anche la violazione della tutela della proprietà, della libertà d'impresa e dei principi europei di uguaglianza e non discriminazione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: gli atti regionali, adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, svolgono una funzione meramente ricognitiva, tecnico-contabile e vincolata, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia sul corretto calcolo dell'importo dovuto riguarda quindi un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario; è stata ammessa la riassunzione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La quota di ripiano messa a carico delle aziende private segue un andamento crescente nel tempo ed è pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento nell’anno 2017 e successivi.

    La norma introduce il concorso delle aziende fornitrici al ripiano del superamento del tetto di spesa, parametrandolo all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa regionale.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Le Regioni e le Province autonome definiscono, con proprio provvedimento, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.

    Attribuisce alle Regioni un'attività vincolata di verifica contabile, individuazione delle aziende e imposizione del pagamento, senza conferire un potere autoritativo discrezionale.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Fissa, dal 2014, il tetto nazionale di spesa per dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Introduce il comma 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, disciplinando la procedura per il ripiano relativo agli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Istituisce un fondo destinato al ripiano e prevede una riduzione della somma dovuta dalle aziende fornitrici, secondo la disciplina successivamente incisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Prevede una definizione agevolata degli obblighi di payback e la conseguente cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni previste.

  • art. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consentono il richiamo di precedenti conformi e l'integrazione della motivazione mediante precedenti giurisprudenziali condivisi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente alla sua giurisdizione.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge è rispettata quando la legge individua soggetti, oggetto e criteri essenziali della prestazione, anche se agli organi amministrativi sono affidate determinazioni tecniche ed esecutive.

  • art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU

    La disciplina del payback non viola la tutela della proprietà quando l'obbligo è previsto da una disciplina accessibile e prevedibile e risponde a un ragionevole bilanciamento di interessi pubblici e privati.

  • art. 9, comma 1, d.l. 34/2023

    Consente alle aziende fornitrici di portare in detrazione l'IVA mediante scorporo dall'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di payback.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 costituisce un contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria; è ragionevole e proporzionato se applicato secondo i tetti e le percentuali stabiliti dalla legge.
  • La riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, la misura percentuale del ripiano e i criteri essenziali di calcolo, anche se agli organi amministrativi sono demandate attività tecniche di quantificazione.
  • La successiva determinazione dei tetti regionali per il periodo 2015-2018 non lede necessariamente l'affidamento delle imprese quando il sistema di payback e il tetto nazionale di riferimento erano già conoscibili al momento delle gare e dei contratti.
  • Gli atti regionali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano l'importo dovuto mediante applicazione matematica delle percentuali legali al fatturato verificato svolgono attività vincolata e meramente tecnico-contabile, non espressione di potere autoritativo.
  • Le controversie concernenti il corretto calcolo dell'importo di payback richiesto da una Regione, quando non investono l'esercizio di un potere amministrativo ma un rapporto obbligatorio patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il calcolo della spesa regionale per dispositivi medici al lordo dell'IVA non viola, di per sé, il principio di neutralità dell'imposta, quando costituisce un criterio di determinazione della base di calcolo e l'ordinamento consente la detrazione dell'IVA versata a titolo di payback.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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