Cassazione Penale, Sentenza n. 31640/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 03/03/2022 che aveva respinto due istanze: l'affidamento terapeutico e l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole al positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato, del lungo periodo residuo di pena, della condotta carceraria (tra cui una positività a un test antidroga) e dell'assenza di una proposta lavorativa o di attività risocializzanti. In ricorso il difensore ha dedotto, in sintesi, che lo stupefacente trovato in carcere era nella disponibilità di altro detenuto che avrebbe ammesso la responsabilità, che le relazioni erano positive e che per l'affidamento ordinario l'attività lavorativa non è requisito necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza logica e aderente ai parametri giurisprudenziali. In relazione all'affidamento terapeutico il rigetto è fondato sulla valutazione della probabile recidiva nell'uso di sostanze (positività al test, dipendenza pregressa, lontano fine pena) e sull'incertezza circa la volontà di affrancarsi dall'uso. Quanto all'affidamento in prova, la Corte ha richiamato il duplice giudizio prognostico richiesto dalla normativa (assenza di pericolo di commissione di altri reati e utilità per la rieducazione) che nel caso concreto non era favorevole, anche per la mancanza di attività lavorativa o risocializzante. La Corte ha inoltre osservato che la concessione di altri benefici penitenziari non è pienamente sovrapponibile e che la gradualità nell'accesso alle misure alternative è legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Usato per delimitare la esposizione del motivo nell'atto di impugnazione (ricorso enunciato nei limiti strettamente necessari).
art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiama la necessità di una valutazione complessa circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento sociale.
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
Indica i criteri per l'affidamento in prova: devono sussistere sia la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati sia l'utilità per la rieducazione; le due valutazioni sono cumulative.
art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente come parametro per il sindacato in Cassazione: la decisione impugnata non mostra manifesta illogicità o violazione di legge nelle argomentazioni e motivazioni esposte.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione negativa.
Massime di principio
- Per l'affidamento terapeutico non è sufficiente la sola presenza di relazioni positive: il giudice valuta la probabilità che il programma terapeutico raggiunga i suoi scopi tenendo conto della pericolosità e della storia di dipendenza del condannato (es. positività a test antidroga in carcere).
- L'affidamento in prova richiede una doppia prognosi favorevole: assenza di pericolo di commissione di nuovi reati e utilità dell'affidamento per la rieducazione; entrambe devono essere positive.
- La presenza di una proposta lavorativa o di attività risocializzanti rafforza la prognosi favorevole, mentre la loro assenza può integrare un motivo legittimo per il rigetto, in un quadro valutativo complessivo.
- La scoperta di stupefacenti in carcere anche se attribuita da difesa alla disponibilità di altro detenuto non cancella l'elemento probatorio rilevante agli occhi del giudice quando la valutazione riguarda il rischio di ricaduta nell'uso personale.
- La concessione di altri benefici (es. liberazione anticipata) non è automaticamente sovrapponibile alla concessione dell'affidamento terapeutico o in prova, poiché hanno presupposti e finalità differenti; il giudice può legittimamente richiedere gradualità e ulteriori periodi di osservazione.
- In sede di legittimità il sindacato è limitato: la Corte verifica la correttezza logica e giuridica della motivazione senza sostituirsi al giudizio di merito, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità.
- In casi simili la difesa dovrebbe documentare concretamente: piano terapeutico, adesione certificata a trattamenti, proposte lavorative o formative e elementi concreti che dimostrino la cessazione del rischio di recidiva, per contrastare la valutazione prognostica negativa.
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