Tribunale, Sentenza T-312/21
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 dicembre 2022 (Estratti). — SY contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/374/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Ricorso di annullamento – Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso – Assenza di base giuridica – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Forza maggiore – Parità di trattamento – Beneficio di misure particolari – Organizzazione a distanza delle prove – Tasso di riuscita elevato dei candidati interni – Ricorso per carenza. — Causa T-312/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un candidato al concorso EPSO/AD/374/19 che contestava la modifica delle prove introdotta con addendum dopo la sospensione causata dal COVID-19. La Corte ha ritenuto che l’EPSO disponesse di una base giuridica e di un ampio margine discrezionale per adattare le modalità del concorso e sostituire una prova con un colloquio a distanza. Ha inoltre escluso violazioni di proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto e legittimo affidamento.
Concorso EPSO/AD/374/19: legittimità della modifica, per addendum, delle prove del concorso a causa del COVID-19 e della mancata iscrizione del candidato nell’elenco di riserva.
La questione giuridica
Se l’EPSO potesse, in presenza della pandemia di COVID-19, modificare con addendum il bando di concorso sostituendo l’esercizio di gruppo con un colloquio situazionale a distanza e imponendo tale nuova prova anche ai candidati che avevano già sostenuto parte delle prove in presenza; se tale modifica violasse i principi di legalità, proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto e legittimo affidamento; e se vi fosse carenza per mancata decisione sul reclamo amministrativo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, in presenza di una situazione di forza maggiore determinata dal COVID-19, l’EPSO poteva legittimamente, sulla base dell’articolo 7 dell’allegato III dello Statuto e del suo ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei concorsi, modificare con addendum il bando e sostituire l’esercizio di gruppo con un colloquio situazionale a distanza, applicandolo a tutti i candidati, anche a quelli che avevano già sostenuto parte delle prove. Tale modifica non viola i principi di proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto o legittimo affidamento, poiché è obiettivamente giustificata dalla necessità di proseguire il concorso in condizioni sanitarie e organizzative accettabili e di garantire una valutazione coerente delle competenze richieste; di conseguenza, il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/374/19: modifica delle prove per COVID-19 e mancata iscrizione nell’elenco di riserva
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da un candidato a un concorso generale EPSO per amministratori, nel settore del diritto della concorrenza, contro la decisione di non iscriverlo nell’elenco di riserva. Il nucleo del contenzioso è la legittimità dell’addendum al bando, adottato dopo la sospensione del concorso per la pandemia di COVID-19, con cui l’EPSO ha sostituito l’esercizio di gruppo con un colloquio situazionale a distanza (SCBI) e ha imposto tale prova anche ai candidati che avevano già sostenuto parte delle prove in presenza.
Fatti e procedimento principale
Il bando di concorso EPSO/AD/374/19 prevedeva una procedura in sei fasi, culminante nella formazione di elenchi di riserva per i vari settori. Le prove di assessment center comprendevano, tra l’altro, un esercizio di gruppo e colloqui per la valutazione delle competenze generali e specifiche. Il ricorrente si era candidato nel giugno 2019 e aveva beneficiato di misure particolari per ragioni di salute/disabilità. Aveva sostenuto alcune prove in presenza nel marzo 2020, ma la procedura fu sospesa il 6 marzo 2020 per la pandemia.
Successivamente, l’EPSO comunicò la ripresa del concorso e, con addendum pubblicato il 5 novembre 2020, stabilì che:
- i candidati che non avevano ancora completato le prove dell’Assessment center avrebbero dovuto sostenerle a distanza;
- l’esercizio di gruppo sarebbe stato sostituito da un colloquio SCBI a distanza;
- anche i candidati che avevano già svolto le prove in presenza avrebbero dovuto sostenere il colloquio SCBI, il cui punteggio avrebbe sostituito quello dell’esercizio di gruppo.
Il ricorrente partecipò a tale colloquio, ma la commissione giudicatrice decise poi di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. Dopo riesame e reclamo amministrativo, il candidato adì il Tribunale chiedendo, tra l’altro, l’annullamento dell’addendum, della convocazione al colloquio SCBI, dell’elenco di riserva e della decisione di non iscrizione.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente censurava in sostanza:
- l’assenza di base giuridica per modificare, dopo l’inizio della selezione, le modalità della prova;
- la violazione del principio di proporzionalità, per avere sostituito l’esercizio di gruppo con un colloquio diverso;
- la violazione della parità di trattamento, per avere trattato diversamente candidati che si trovavano in situazioni diverse rispetto al momento dello svolgimento delle prove;
- la violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento;
- in via ulteriormente subordinata, la carenza della Commissione per mancata decisione sul reclamo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91 dello Statuto, base del ricorso del funzionario/candidato;
- l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto, che attribuisce all’EPSO il compito di adottare misure necessarie per l’applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto, sulla struttura e pubblicazione del bando di concorso;
- l’articolo 1 quinquies dello Statuto, in materia di non discriminazione;
- l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;
- l’articolo 265 TFUE, relativo al ricorso per carenza;
- l’articolo 296 TFUE, per la motivazione degli atti.
Ragionamento del Tribunale: base giuridica della modifica
Il Tribunale afferma che l’EPSO, in forza dell’articolo 7 dell’allegato III dello Statuto, dispone di un potere di organizzazione delle procedure di selezione e delle prove, da esercitare nel rispetto delle modalità generali fissate dalle istituzioni. Da tale competenza discende la possibilità di adottare l’addendum al bando per modificare le modalità della procedura di selezione.
Il punto centrale è la qualificazione della pandemia di COVID-19 come caso di forza maggiore: essa ha costituito una circostanza esterna, anomala e imprevedibile che ha impedito di proseguire il concorso secondo il calendario e le modalità originarie. L’EPSO era tenuto a rispettare le misure sanitarie e restrittive adottate dagli Stati membri, senza potervi incidere.
Proporzionalità dell’addendum
Il Tribunale ritiene che l’addendum sia stato adottato nel rispetto del principio di proporzionalità. L’EPSO ha cercato di conciliare tre esigenze:
- completare il concorso entro un termine ragionevole;
- tutelare la salute dei candidati;
- limitare gli effetti negativi della sospensione per candidati e amministrazione.
Per i candidati che avevano già sostenuto in presenza la maggior parte delle prove, l’EPSO ha mantenuto, in linea di principio, i risultati già conseguiti, evitando di imporre una nuova ripetizione integrale delle prove, soluzione che sarebbe stata sproporzionata. Per i candidati non ancora esaminati, le prove a distanza sono state ritenute tecnicamente affidabili sulla base di sperimentazioni precedenti. Quanto all’esercizio di gruppo, il Tribunale accoglie la valutazione dell’EPSO secondo cui tale prova, per sua natura, non poteva essere agevolmente trasposta a distanza senza comprometterne la funzione valutativa; il colloquio SCBI è stato quindi concepito come prova sostitutiva idonea a valutare le stesse competenze.
Parità di trattamento
Il Tribunale distingue tra il trattamento dei candidati all’interno della singola prova e l’organizzazione complessiva del concorso. Sotto il primo profilo, il colloquio SCBI è stato organizzato per tutti i candidati con l’obiettivo di garantire una valutazione coerente e paritaria delle competenze richieste.
Sotto il secondo profilo, alcuni candidati erano stati trattati diversamente a seconda che avessero già svolto le prove in presenza oppure no. Tuttavia, questa differenziazione è stata ritenuta oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale nel settore del personale: consentire la prosecuzione del concorso in condizioni uniformi e sanitarie accettabili durante la pandemia. Il Tribunale sottolinea inoltre che l’organizzazione delle prove a distanza non ha creato un rischio di disparità superiore a quello inerente a ogni concorso e che le prove conservavano lo stesso contenuto e lo stesso livello di difficoltà sostanziale.
Certezza del diritto e legittimo affidamento
Il ricorrente sosteneva di aver maturato un affidamento, sulla base della lettera del 1º luglio 2020, nel fatto che non sarebbe stato convocato nuovamente. Il Tribunale respinge la censura: quella comunicazione era condizionata al miglioramento della situazione epidemiologica e alla ripresa delle prove in presenza. In una situazione di forza maggiore come il COVID-19, non poteva sorgere un affidamento legittimo nel mantenimento immutato delle modalità originarie del concorso.
Il Tribunale aggiunge che, anche se l’addendum ha cambiato la natura della prova sostitutiva, esso non ha privato il ricorrente della possibilità di essere valutato sulle competenze previste dal bando e non richiedeva il previo consenso dei candidati, poiché l’EPSO era competente ad adottare le misure necessarie per assicurare norme uniformi.
Altri motivi e dispositivo
Il Tribunale respinge anche le censure connesse al presunto trattamento discriminatorio rispetto ai candidati che avevano sostenuto le prove interamente a distanza. Quanto al ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE, il testo fornito non ne riporta l’esame specifico, ma il dispositivo finale rigetta il ricorso nel suo complesso.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna SY a sopportare le proprie spese e metà delle spese della Commissione; la Commissione sopporta la restante metà delle proprie spese.
Principio affermato
In caso di pandemia sopravvenuta che impedisca lo svolgimento del concorso secondo le modalità originarie, l’EPSO può, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 7 dell’allegato III dello Statuto, modificare con addendum il bando e sostituire una prova con un’altra prova a distanza, purché la misura sia necessaria, proporzionata e applicata in modo uniforme ai candidati, senza violare legittimo affidamento, certezza del diritto o parità di trattamento.
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