Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-687/20

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 14 December 2022. — Jinan Meide Casting Co. Ltd and Others v European Commission. — Dumping – Imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron, originating in China – Reimposition of a definitive anti-dumping duty – Legal certainty – Legitimate expectations – Non-retroactivity – Article 10 of Regulation (EC) No 1225/2009 (now Article 10 of Regulation (EU) 2016/1036) – Proportionality – Registration of imports – Article 14(5) of Regulation No 1225/2009 (now Article 14(5) of Regulation 2016/1036). — Case T-687/20

Giurisprudenza europea62020TJ0687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso proposto da Jinan Meide e dagli importatori contro il regolamento che reimposta un dazio antidumping definitivo sui loro prodotti. La decisione chiarisce che, se l’illegittimità accertata in precedenza riguarda solo un parametro del calcolo del dazio e non l’intero procedimento, la Commissione può reimporre il dazio per il periodo originariamente coperto dalle misure annullate. Sono inoltre respinti i motivi relativi a non-retroattività, certezza del diritto, proporzionalità, diritto a tutela effettiva, prescrizione doganale e registrazione delle importazioni.

Reimposizione di dazi antidumping su importazioni di raccordi filettati in ghisa malleabile originari della Cina: legittimità della retrodatazione al periodo di applicazione delle misure annullate e dei relativi ordini di riscossione.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di precedenti regolamenti antidumping, reimporre il dazio definitivo con effetto dal 15 maggio 2013, cioè per l’intero periodo di applicazione delle misure precedenti, senza violare il divieto di retroattività, il principio di certezza del diritto, l’articolo 266 TFUE, il principio di proporzionalità, il diritto a un ricorso effettivo, le regole sulla prescrizione doganale e l’articolo 14(5) del regolamento antidumping sulla registrazione delle importazioni.

Principio di diritto

La Commissione, quando rimedia a un vizio non idoneo a travolgere l’intero procedimento antidumping, può riaprire l’indagine e reimporre il dazio definitivo anche per l’intero periodo di applicazione delle misure annullate, a partire dalla data di entrata in vigore della misura originaria, senza violare l’articolo 10(1) del regolamento antidumping né i principi di non-retroattività, certezza del diritto, proporzionalità o l’articolo 266 TFUE. La Corte conferma inoltre che l’articolo 103(1) del Codice doganale dell’Unione vincola le autorità doganali nazionali nella notifica del debito e non limita la competenza della Commissione, e che l’eventuale illegittimità del regolamento sulla registrazione delle importazioni non incide, nel caso concreto, sulla validità della riscossione prevista dal regolamento impugnato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 5(1) e (4) TUE
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 10(1) del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 14(5) del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14(5) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 103(1) del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210

Reimposizione di dazi antidumping su raccordi filettati in ghisa malleabile originari della Cina

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210, con cui la Commissione ha reimposto un dazio antidumping definitivo sui prodotti fabbricati da Jinan Meide Casting Co. Ltd. Il caso si colloca nel contesto di una serie di annullamenti giurisdizionali di precedenti regolamenti antidumping e della successiva riapertura dell’indagine da parte della Commissione.

Fatti e procedimento

Jinan Meide produce raccordi filettati in ghisa malleabile destinati al mercato interno e all’esportazione. Nel 2013 il Consiglio aveva adottato il regolamento di esecuzione n. 430/2013, che imponeva un dazio antidumping definitivo sui prodotti originari della Cina; per Jinan Meide era prevista un’aliquota del 40,8%.

La società aveva ottenuto l’annullamento di tale regolamento con sentenza del 30 giugno 2016 nella causa T-424/13. La Commissione aveva quindi riaperto l’indagine e adottato il regolamento di esecuzione 2017/1146, poi annullato dal Tribunale con sentenza del 20 settembre 2019 nella causa T-650/17. Dopo un’ulteriore riapertura parziale e la registrazione delle importazioni con il regolamento 2019/1982, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, che reimponendo il dazio al 36% lo fa decorrere dal 15 maggio 2013 e dispone la riscossione sulle importazioni registrate.

Ricevibilità

La Commissione contestava la legittimazione attiva degli importatori non collegati. Il Tribunale non esamina la questione, perché Jinan Meide, in quanto produttrice ed esportatrice espressamente identificata nel regolamento impugnato, aveva certamente legittimazione a ricorrere. Per economia processuale, ciò rendeva inutile verificare la posizione degli altri ricorrenti.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 10(1) del regolamento n. 1225/2009, poi corrispondente all’articolo 10(1) del regolamento 2016/1036, quale espressione del principio di non-retroattività in materia antidumping;
  • l’articolo 14(5) del regolamento n. 1225/2009 / 2016/1036 sulla registrazione delle importazioni;
  • gli articoli 264 e 266 TFUE, sul contenuto e sugli effetti dell’annullamento giurisdizionale e sull’obbligo di eseguire la sentenza;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • l’articolo 103(1) del Codice doganale dell’Unione;
  • gli articoli 5(1) e 5(4) TUE sulla proporzionalità.

Primo motivo: asserita violazione dell’articolo 10(1) del regolamento antidumping

I ricorrenti sostenevano che il regolamento impugnato fosse retroattivo, poiché faceva decorrere il dazio dal 15 maggio 2013, mentre esso è entrato in vigore solo nell’agosto 2020. A loro avviso, i precedenti regolamenti annullati dovevano considerarsi come mai esistiti, cosicché non vi sarebbe stata alcuna base per reimporre il dazio nel periodo anteriore alla nuova misura.

Il Tribunale respinge l’impostazione. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, quando il vizio accertato non travolge l’intero procedimento antidumping, la Commissione può riaprire l’indagine e adottare un nuovo regolamento di reimposizione applicabile alle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato o dichiarato invalido. Tale facoltà vale sia per gli annullamenti ex articolo 263 TFUE sia per le dichiarazioni di invalidità ex articolo 267 TFUE.

Il Tribunale distingue tra:

  • annullamento dell’intero procedimento, che impedisce la reimposizione e consente solo l’adozione di un nuovo dazio ex nunc;
  • annullamento limitato a un vizio specifico, che consente la reimposizione per il periodo di applicazione originario.

Nel caso di specie, la sentenza del 30 giugno 2016 aveva annullato il regolamento n. 430/2013 per una violazione dei diritti di difesa nella determinazione del valore normale, non per vizi dell’intero procedimento. Analogamente, la sentenza del 20 settembre 2019 aveva censurato solo la metodologia usata per alcune categorie di prodotti ai fini del calcolo del valore normale, senza rimettere in discussione dumping, danno, nesso causale e interesse dell’Unione. Il Tribunale conclude quindi che la reimposizione dal 15 maggio 2013 non viola l’articolo 10(1).

Secondo motivo: non-retroattività, certezza del diritto e legittimo affidamento

I ricorrenti deducevano che la retroattività fosse illegittima in assenza di un’espressa eccezione legislativa e che essi avessero legittimo affidamento nella restituzione integrale dei dazi versati in forza dei regolamenti annullati.

Il Tribunale osserva anzitutto che il presupposto è errato, perché il regolamento impugnato non opera una retroattività illecita ma una reimposizione riferita al periodo di applicazione originario delle misure precedenti. Inoltre, la protezione dell’industria dell’Unione resta giustificata poiché i ricorrenti non hanno contestato seriamente né l’esistenza del dumping né la correttezza dell’aliquota del 36% fissata dalla Commissione.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale rileva che non vi erano assicurazioni precise, incondizionate e coerenti da parte delle istituzioni europee idonee a far sorgere un affidamento nella restituzione integrale. Né la sentenza Wortmann né una pretesa prassi amministrativa della Commissione sono sufficienti a fondare un tale affidamento nel caso concreto.

Terzo motivo: articoli 264 e 266 TFUE

I ricorrenti affermavano che la Commissione, reimponendo i dazi dal 15 maggio 2013, avrebbe disatteso l’obbligo di esecuzione della sentenza di annullamento e avrebbe invaso la competenza del Tribunale a limitare nel tempo gli effetti dell’annullamento.

Il Tribunale replica che l’articolo 266 TFUE impone alla Commissione di prendere in considerazione non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il fondamento essenziale. Poiché la sentenza T-650/17 aveva annullato il regolamento 2017/1146 per un errore nel calcolo del margine individuale di dumping, la Commissione poteva rimediare a tale specifico errore reimponendo il dazio corretto. Non vi è quindi violazione dell’articolo 266 TFUE.

Quanto all’articolo 264 TFUE, il fatto che il Tribunale non abbia limitato gli effetti dell’annullamento non impedisce alla Commissione di adottare una nuova misura che copra il periodo di applicazione originario delle misure annullate, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il Tribunale esamina anche la censura relativa alla divergenza tra la notice di riapertura dell’indagine, che menzionava la possibilità di reimposizione dal 30 giugno 2017, e il regolamento finale che decorre dal 15 maggio 2013. Ritiene che l’eventuale scostamento sia, nel caso concreto, non decisivo, poiché per il periodo 2013-2017 le somme già versate erano state rimborsate e la nuova disposizione ha natura sostanzialmente dichiarativa.

Quarto motivo: proporzionalità

Secondo i ricorrenti, sarebbe stato sufficiente imporre il dazio solo per il futuro o, al massimo, rimborsare integralmente quanto già pagato. Il Tribunale respinge la censura ricordando che il principio di proporzionalità non si applica alla scelta in sé di imporre un dazio antidumping, ma al livello dell’aliquota. Qui i ricorrenti non contestano seriamente l’aliquota del 36%, né dimostrano l’esistenza di un mezzo meno oneroso idoneo a proteggere l’industria dell’Unione.

Quinto motivo: diritto a un ricorso effettivo

I ricorrenti sostenevano che la soluzione adottata svuotasse di utilità i ricorsi contro misure antidumping illegittime, perché la Commissione potrebbe reiterare la misura all’infinito e negare la restituzione integrale.

Il Tribunale osserva che il sistema non impedisce una tutela effettiva. Laddove il vizio riguardi solo un parametro del calcolo e non l’intero procedimento, non è affatto automatico che l’unico rimedio sia il rimborso integrale. La restituzione della sola eccedenza rispetto al dazio correttamente dovuto, con interessi, è compatibile con la giurisprudenza richiamata e consente di preservare sia la tutela del ricorrente sia gli interessi finanziari dell’Unione.

Sesto motivo: articolo 103(1) del Codice doganale dell’Unione e motivazione

I ricorrenti invocavano la prescrizione triennale per la notifica del debito doganale, sostenendo che il regolamento impugnato imponesse la riscossione di dazi relativi a importazioni risalenti a più di sette anni prima. Denunciavano inoltre un difetto di motivazione.

Il Tribunale chiarisce che l’articolo 103(1) del Codice doganale dell’Unione obbliga le autorità doganali nazionali a non notificare un debito oltre il termine di tre anni, ma non disciplina né vincola direttamente la Commissione nella fissazione del dazio antidumping. L’attuazione concreta spetta alle autorità doganali nazionali.

Quanto alla motivazione, il riferimento del regolamento impugnato all’applicazione delle norme doganali in vigore è sufficiente a escludere una contraddizione. Il regolamento spiega in modo chiaro il contenuto della reimposizione, la disciplina dei rimborsi dell’eccedenza e il ruolo delle autorità nazionali; pertanto, l’obbligo di motivazione è rispettato.

Settimo motivo: registrazione delle importazioni ex articolo 14(5)

I ricorrenti sostenevano che il regolamento 2019/1982, con cui la Commissione aveva registrato le importazioni, fosse privo di base legale e non potesse giustificare la riscossione retroattiva.

Il Tribunale rileva che l’eventuale illegittimità del regolamento sulla registrazione non incide sulla validità degli articoli 1 e 2 del regolamento impugnato, che non si fondano su di esso. Quanto all’articolo 3 del regolamento impugnato, relativo alla riscossione sulle importazioni registrate, il Tribunale osserva che esso copre esattamente il periodo di applicazione originario delle misure già riconosciuto come suscettibile di reimposizione. In ogni caso, la Commissione avrebbe potuto reimporre il dazio per quel periodo indipendentemente dal regolamento di registrazione. Il motivo è quindi in parte irrilevante e in parte infondato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. I ricorrenti sono condannati alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia antidumping, l’annullamento di una misura per un vizio circoscritto non impedisce alla Commissione di riaprire il procedimento e di reimporre il dazio per l’intero periodo di applicazione originario delle misure annullate. L’annullamento produce ostacolo alla reimposizione solo quando il vizio colpisce l’intero procedimento o tutti gli elementi costitutivi della misura. La sentenza chiarisce inoltre che il regime doganale sulla prescrizione della notifica del debito non limita la competenza della Commissione a fissare il dazio antidumping.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdifesa commercialediritto doganaleretroattività degli atti uetutela giurisdizionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.