Sentenza n. 16/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento - di tutti gli atti, nessuno escluso, della procedura per l’affidamento della “gestione Servizi di Contact Center Inbound dei Clienti a prevalente base territoriale trentina” con CIG: B89E8CE3F3 (come rettificato con i chiarimenti resi il 14/10/2025) tra cui, in particolare: - dell’avviso n. 650335-2025 - Gara – “Servizi di operatore telefonico – Servizi di Contact Center dei Clienti a prevalente base territoriale trentina OJ S 190/2025 03/10/2025 - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione – Procedura Servizi di Contact Center Inbound dei Clienti a prevalente base territoriale trentina - Identificativo della procedura: 876b7e8d-0287-475c-8b64-25f146556bf7 - Avviso o bando precedente: 250208-2025 - Identificativo interno: Rfq_3376”; - dell’invito alla negoziazione di cui alla PEC trasmessa a GPI S.p.A. il 30/9/2025, ore 14.13, avente ad oggetto l’“Invito alla negoziazione RDO - Richiesta di offerta, Codice rfq_3376 sul sito Portale Fornitori Gruppo Dolomiti Energia”; - della richiesta di offerta, RDO rfq_3376 del 30/9/2025 avente ad oggetto “Servizi Contact Center Inbound dei Clienti a prevalente base territoriale trentina Codice Bando di Gara: tender_3513: Servizi di Contact Center Inbound dei Clienti a prevalente base territoriale trentina”; - del “Summary rfq_3376 – Servizi Contact center inbound a Clienti a prevalente base territoriale trentina” e, in particolare, degli artt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 2.3.1, 3.3.2; - del documento intitolato “Answer to_rfq_3376 modulo risposta off line”; - delle Norme Tecniche “per Gestione Servizi di Contact Center Inbound dei Clienti a prevalente base territoriale trentina” e, in particolare, dell’art. 1.6 e dell’art. 1.7 e delle altre clausole della disciplina di gara ove si prevede che i servizi siano “dedicati inizialmente alla gestione del Cliente Residenziale (domestico) nell’ambito della fornitura di energia elettrica nel mercato libero e gas naturale e successivamente alla gestione del Cliente Residenziale (domestico) nell’ambito della fornitura di energia elettrica nel mercato di maggior tutela, dei Clienti del servizio idrico e del servizio rifiuti e del servizio di credito per gli ambiti energia elettrica, gas naturale, servizi idrico” (art. 1.6), prevendendo che “L’avvicendamento degli ambiti oggetto dell’incarico come indicato al punto 1.6 avverrà entro e non oltre il primo anno di fornitura” (art. 1.7), nonchè dell’art. 2.5, inerente i volumi previsti, e dell’art 7 sulla remunerazione; - del Diagramma del processo del servizio Gara 1; - dell’Elenco del personale del gestore uscente-Clausola sociale; - dei Criteri di valutazione delle offerte; - del Template di Offerta tecnica; - dello Schema di offerta economica; - della bozza di Contratto e, in particolare, della clausola contenuta negli art. 6.6 e 6.7, ove si stabilisce che “I prezzi indicati nell’Offerta sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, anche in deroga al disposto dell’art. 1664, comma 1, del Codice Civile, nonché nelle ipotesi di riduzione dell’entità di prestazioni o per prestazioni supplementari commissionate in corso d’opera, come definito all’art. 6.4.”, e nell’art. 4.7 che prevede l’estensione del contratto, a parità di condizioni, per gli anni secondo e terzo; - degli allegati e dei modelli della gara tra cui, segnatamente, dell’allegato sub A GDE_Istruzioni operative per la presentazione telematica dell’offerta, degli allegati sub B (Dichiarazioni integrative al DGUE e Manuale DGUE_operatore economico), dell’allegato sub E - dichiarazione di idoneità tecnico professionale e dell’allegato Modello 3 di idoneità tecnico professionale art. 26, dell’allegato sub M (testo di PB e W) e del modello per la nomina ex art. 28 GDPR_EU-EEA, tutti resi accessibili il 30/9/2025; - dei chiarimenti resi in gara, tra cui quelli forniti in risposta alle richieste del 3/10/2025 ore 20.11, del 3/10/2025 ore 20.15, del 6/10/2025 ore 17.08, del 6/10/2025 ore 17.10, del 8/10/2025 ore 17.32, del 9/10/2025 ore 10.10, del 13/10/2025 ore 15.32, del 13/10/2025 ore 15.34, del 13/10/2025 ore 15.51, del 14/10/2025 ore 10.07, del 14/10/2025 ore 12.26, del 15/10/2025 ore 10.48, del 16/10/2025 ore 8.36, del 16/10/2025 ore 8.37; - della determina a contrarre, ove adottata, non conosciuta; - degli atti anche non cogniti con cui si è stimata la base d’asta senza stimare ed esplicitare il costo della manodopera a base d’asta; - del disciplinare di gara, ove adottato, non conosciuto; - del bando di gara, ove adottato, non conosciuto; - della lettera di invito, ove adottata, non conosciuta; - di ogni altro atto, documento, allegato, comunicazione attinente alla procedura di selezione del fornitore in questione, anche non conosciuto; - di tutti gli atti, verbali, determine, delibere, provvedimenti, comunicazioni attinenti alla procedura di selezione del fornitore non conosciuti, e quelli che dovessero intervenire nelle more del giudizio; - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto; - dell’aggiudicazione/assegnazione/affidamento dell’appalto ove intervenga nelle more del giudizio; - del contratto di appalto, ove stipulato; nonché per l’annullamento integrale della procedura selettiva e per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contrato di appalto, ove stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e lex specialis della procedura per l'affidamento dei servizi di contact center inbound a prevalente base territoriale trentina, inclusi base d'asta, clausola sociale, disciplina della revisione prezzi, indicazione dei costi della manodopera e criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore uscente e non partecipante alla gara, ha impugnato l'intera procedura sostenendo che la base d'asta fosse incapiente e inidonea a consentire un'offerta seria e remunerativa, soprattutto in ragione dell'obbligo di riassorbimento del personale e della riduzione dei volumi prevista negli anni successivi. Ha dedotto violazione dei principi di efficacia, efficienza, buona fede, legittimo affidamento, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato; difetto di istruttoria e motivazione; inattendibilità delle valutazioni tecniche; violazione degli artt. 9, 11, 41, 57, 60, 102, 108, 110, 120, 141, 146, 147, 148 e 167 del d.lgs. 36/2023, della l.p. Trento n. 2/2016 e della disciplina speciale sui call center. Ha inoltre contestato: la clausola contrattuale di invariabilità dei prezzi e l'assenza di una disciplina della revisione prezzi; la clausola sociale, ritenuta inidonea a garantire la stabilità occupazionale e sproporzionata rispetto ai volumi del servizio; l'omessa indicazione separata dei costi della manodopera nella base d'asta; l'omessa o erronea determinazione dei costi del personale ai sensi della disciplina speciale sui call center; la ponderazione dell'offerta economica in 25 punti anziché nei 15 punti previsti dall'art. 17 della l.p. n. 2/2016. Ha chiesto l'annullamento della gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La stazione appaltante ha eccepito l'inammissibilità delle censure non immediatamente lesive e contestato nel merito l'incapienza della base d'asta; la società holding ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. È intervenuta ad adiuvandum un'organizzazione sindacale.
La decisione
Il TRGA ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Dolomiti Energia Holding S.p.A., disponendone l'estromissione, perché soggetto distinto dalla stazione appaltante e non autore degli atti di gara né parte del futuro contratto. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il d.lgs. 36/2023 e correttamente radicata la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle procedure di affidamento. Quanto alla base d'asta, ha escluso che l'appalto consistesse in una mera somministrazione di personale: l'oggetto era la gestione di volumi di servizi e pratiche di assistenza, remunerati in funzione dei minuti conversati, dei livelli di complessità e delle attività svolte. La stazione appaltante aveva fornito dati sufficienti sui volumi, sulla complessità, sul personale indicato nella clausola sociale, sul CCNL e sui parametri del servizio; il numero di risorse da impiegare restava rimesso all'organizzazione dell'offerente. La perizia della ricorrente è stata ritenuta non decisiva, anche perché fondata su stime non adeguatamente documentate delle ore di formazione. La partecipazione di tre operatori ha inoltre depotenziato l'assunto dell'impossibilità assoluta di formulare un'offerta sostenibile. L'indicazione del CCNL non è stata ritenuta vincolante in senso assoluto, essendo possibile applicare un diverso contratto con tutele equivalenti, da verificare prima dell'aggiudicazione. Quanto ai costi della manodopera, il Collegio ha ritenuto che, sebbene non formalmente esposti in una voce autonoma della base d'asta, fossero desumibili in modo sufficiente e univoco dalla lex specialis e dai dati di gara. Ha inoltre rilevato che la documentazione imponeva ai concorrenti di indicare separatamente nell'offerta i propri costi della manodopera e della sicurezza, a pena di esclusione. La censura sulla revisione prezzi è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: la clausola di invariabilità non era immediatamente escludente, non impediva di presentare un'offerta e avrebbe potuto essere contestata insieme all'atto applicativo lesivo. Il Collegio ha comunque osservato che l'eventuale disciplina imperativa sulla revisione potrebbe operare nella fase esecutiva, anche mediante integrazione o sostituzione della clausola difforme. La censura sulla clausola sociale è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata: non si trattava di una clausola immediatamente impeditiva della partecipazione; inoltre la lex specialis richiedeva un progetto di assorbimento, senza imporre necessariamente l'assunzione e l'utilizzazione esclusiva di tutti i lavoratori dell'uscente. La clausola doveva essere coordinata con l'autonomia organizzativa dell'operatore e la verifica concreta del suo rispetto avrebbe potuto svolgersi nella fase di anomalia e di esecuzione. La censura sulla disciplina speciale dei call center è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale e comunque infondata, poiché la gara imponeva l'indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza e la stazione appaltante avrebbe dovuto verificarne la serietà e sostenibilità in sede di controllo dell'offerta. La contestazione della ponderazione dell'offerta economica è stata dichiarata inammissibile, poiché il criterio di aggiudicazione non era immediatamente lesivo e la sua eventuale incidenza avrebbe potuto essere valutata solo all'esito della gara. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore di Dolomiti Energia S.p.A. e Dolomiti Energia Holding S.p.A.; spese compensate tra ricorrente e interveniente sindacale e nulla per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti [...] all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa perché riguarda una procedura di affidamento soggetta alle regole dell'evidenza pubblica.
art. 162 d.lgs. 36/2023
Il sistema di qualificazione dei fornitori e il successivo invito alla procedura sono stati ritenuti compatibili con la disciplina del Codice dei contratti pubblici.
art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
dichiarazione di equivalenza delle tutele
L'operatore può applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché garantisca tutele equivalenti; l'equivalenza deve essere dichiarata e verificata prima dell'aggiudicazione.
art. 141, comma 3, lett. a), d.lgs. 36/2023
Estende agli appalti nei settori speciali le disposizioni del Libro I, Parte I, Titolo I, incluso l'art. 11 con esclusione dell'art. 6.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.
La mancata esposizione formale dei costi della manodopera nella base d'asta non determina automaticamente l'illegittimità della gara quando tali costi siano desumibili dalla complessiva lex specialis e siano richiesti separatamente nell'offerta.
art. 57 d.lgs. 36/2023
stabilità occupazionale del personale impiegato
La clausola sociale deve essere inserita nella gara, ma non può essere interpretata come obbligo rigido e incondizionato di assumere e destinare alla commessa tutti i lavoratori del gestore uscente.
art. 60 d.lgs. 36/2023
La disciplina della revisione prezzi non rende automaticamente immediatamente impugnabile la clausola della lex specialis che preveda l'invariabilità dei prezzi, se essa non impedisce la partecipazione o la formulazione dell'offerta.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
La lex specialis può imporre l'indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza nell'offerta, prevedendone la mancata indicazione quale causa di esclusione.
art. 17, comma 1, l.p. Trento n. 2/2016
Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.
La censura relativa alla ponderazione del prezzo è stata dichiarata inammissibile perché il criterio di aggiudicazione, in assenza di concreta applicazione, non produce una lesione immediata per l'operatore non partecipante.
art. 1, comma 243, l. n. 232/2016
La disciplina speciale sui call center mira a garantire che l'offerta sia seria e sostenibile mediante la considerazione dei costi del personale; la verifica concreta spetta alla stazione appaltante nella valutazione delle offerte.
art. 1339 c.c.
L'eventuale clausola contrattuale difforme da una disciplina imperativa sulla revisione prezzi può essere integrata o sostituita ex lege, senza travolgere necessariamente la procedura di gara.
Massime di principio
- La base d'asta di un appalto di servizi di contact center può essere determinata in funzione dei volumi e del risultato del servizio — quali minuti conversati, pratiche gestite e livelli di complessità — senza essere parametrata necessariamente a un numero fisso di lavoratori o a un monte ore minimo, quando la lex specialis fornisca dati sufficienti per consentire all'operatore di organizzare autonomamente i fattori produttivi e formulare l'offerta.
- L'obbligo di individuare i costi della manodopera nei documenti di gara non comporta automaticamente l'illegittimità della procedura per la sola mancata esposizione formale di una voce autonoma, se dalla complessiva lex specialis risultano dati sufficienti e univoci per ricostruire tali costi e l'offerta deve indicare separatamente i costi propri della manodopera e della sicurezza.
- L'indicazione del CCNL nella documentazione di gara non impone necessariamente all'operatore di applicare quel contratto, purché sia dichiarata e verificata l'equivalenza delle tutele del diverso contratto applicato secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.
- La clausola sociale deve tutelare la stabilità occupazionale, ma non può comprimere in modo assoluto l'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario imponendo l'assunzione o l'utilizzazione esclusiva di tutti i lavoratori del gestore uscente; il progetto di assorbimento può essere modulato in relazione alle esigenze della commessa e il rispetto concreto della clausola è verificabile nella fase di valutazione dell'offerta e di esecuzione.
- Le clausole della lex specialis sono immediatamente impugnabili dal concorrente non partecipante soltanto quando precludano in modo attuale e diretto la partecipazione o rendano oggettivamente impossibile formulare un'offerta consapevole e sostenibile. Le clausole sulla revisione prezzi, sulla clausola sociale non immediatamente impeditiva e sulla ponderazione dei criteri di aggiudicazione, se non producono tale effetto, devono essere contestate insieme all'atto applicativo concretamente lesivo.
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