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Sentenza

Sentenza n. 1289/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202001041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Cosenza, con divieto per un anno di accedere alle manifestazioni calcistiche e ai luoghi connessi, nonché comunicazione di avvio del procedimento e diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dopo una partita di calcio, sostenendo che, durante una contestazione della tifoseria locale, egli si sarebbe limitato a manifestare disappunto e avrebbe soltanto appoggiato una gamba sulla recinzione, senza effettivamente invadere il terreno di gioco né porre in essere condotte violente. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020, del principio di affidamento, della leale collaborazione e delle garanzie partecipative, assumendo che il termine per presentare memorie fosse sospeso durante l’emergenza epidemiologica. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. n. 241/1990, per genericità della comunicazione di avvio, mancata allegazione degli atti richiamati e mancato effettivo esercizio del contraddittorio, nonché la violazione degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 per il diniego di accesso agli atti. Ha dedotto difetto di istruttoria, erronea identificazione, travisamento dei fatti e falsa applicazione degli artt. 6 e 6-bis della l. n. 401/1989, sostenendo l’insussistenza di una condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha infine denunciato difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e genericità dell’estensione del divieto agli spazi adiacenti agli impianti e agli altri luoghi di sosta, transito o trasporto dei tifosi.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alle doglianze partecipative, ha ritenuto legittima l’esclusione dell’onere di comunicazione di avvio e, più in generale, delle ordinarie garanzie partecipative, in ragione del carattere cautelare e urgente del DASPO, diretto a prevenire la reiterazione di condotte pericolose e a tutelare l’ordine pubblico. Ha quindi ritenuto infondate anche le censure relative alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, alla genericità dell’avvio e al mancato accesso agli atti. Nel merito, il Collegio ha valorizzato la comunicazione di notizia di reato e gli atti dei Carabinieri, dai quali risultava che il ricorrente, in un contesto particolarmente concitato, si era arrampicato sulla recinzione e aveva iniziato a superarla con una gamba, desistendo soltanto per l’intervento dei militari. Secondo il TAR, il DASPO può essere adottato non soltanto in presenza di una lesione già verificatasi, ma anche in presenza di un pericolo di lesione dell’ordine pubblico o di condotte idonee a creare situazioni di allarme e pericolo. La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza è ampia, ma deve fondarsi su circostanze oggettive, specifiche e adeguatamente motivate; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti nel caso concreto. La condotta è stata giudicata eccedente la mera goliardia e indicativa di un concreto pericolo per la pubblica incolumità e di possibile reiterazione. È stata respinta anche la censura di indeterminatezza del divieto, poiché le formule relative agli spazi adiacenti e ai luoghi di sosta, transito o trasporto dei tifosi sono ritenute sufficientemente determinate alla luce della prassi applicativa e dei criteri interpretativi consolidati. Quanto al diniego di accesso, il TAR ha osservato, oltre alla possibile tardività, l’assenza di censure specifiche e puntuali. Le spese di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    In forza dell’art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO) può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche nel caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come anche nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.

    Il DASPO è una misura preventiva adottabile anche in assenza di una lesione già consumata, quando la condotta concreta evidenzi un pericolo per l’ordine pubblico o agevoli situazioni di allarme e pericolo.

  • art. 6-bis l. 401/1989

    La disposizione è richiamata nel quadro dei presupposti del DASPO e delle condotte connesse all’invasione o al tentativo di superamento della recinzione del terreno di gioco.

  • art. 7 l. 241/1990

    Per il DASPO, in ragione del carattere cautelare e urgente della misura, può essere escluso ab origine l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Le ordinarie garanzie di partecipazione procedimentale non operano necessariamente rispetto al procedimento finalizzato all’adozione del DASPO, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva tutela dell’ordine pubblico.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La censura relativa al diniego di accesso è stata ritenuta priva di specifiche e puntuali contestazioni; il TAR ha inoltre rilevato la possibile tardività dell’impugnazione.

  • art. 103 d.l. 18/2020

    La disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini non è stata ritenuta ostativa all’adozione del DASPO, poiché il procedimento cautelare e urgente può essere sottratto alle ordinarie scansioni partecipative.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del DASPO è sufficiente quando indica le circostanze oggettive e specifiche dalle quali l’autorità desume il pericolo per l’ordine pubblico e la possibile reiterazione delle condotte.

Massime di principio

  • Il DASPO può essere adottato in funzione preventiva non solo quando una condotta abbia già leso l’ordine pubblico, ma anche quando essa evidenzi un concreto pericolo di lesione o agevoli situazioni di allarme e pericolo.
  • La discrezionalità del Questore nell’adozione del DASPO è ampia, ma non arbitraria: il provvedimento deve fondarsi su circostanze oggettive, specifiche e attendibili, adeguatamente valutate e congruamente motivate.
  • L’arrampicamento sulla recinzione di un terreno di gioco e il tentativo di oltrepassarla con una gamba, compiuti in un contesto di forte agitazione della tifoseria e interrotti dall’intervento delle forze dell’ordine, possono integrare una condotta eccedente la mera goliardia e costituire indice di concreto pericolo per la pubblica incolumità e di possibile reiterazione.
  • In ragione del carattere cautelare e urgente del DASPO, volto alla tutela immediata dell’ordine pubblico e alla prevenzione della reiterazione di condotte vietate, può essere escluso ab origine l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e, più in generale, l’ordinaria partecipazione procedimentale.
  • L’estensione del divieto agli spazi adiacenti agli impianti sportivi e ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto degli spettatori non è indeterminata quando il provvedimento utilizza formule consolidate, riferite a manifestazioni con rilevante afflusso di tifosi, idonee a rendere riconoscibile l’ambito applicativo del divieto.
  • La censura contro un diniego di accesso agli atti deve essere proposta tempestivamente e mediante contestazioni specifiche e puntuali; in mancanza, il giudice può disattenderla senza procedere a un esame sostanziale più ampio.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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