Cassazione Civile, Sentenza n. 17341/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per il 2003 relativo a una presunta "frode carosello". La ricorrente contestava tra l'altro: errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.p.), violazioni delle regole probatorie presuntive, omissione di esame di motivi d'appello, mancata indicazione del criterio logico-giuridico nel ragionamento presuntivo, errata applicazione delle regole sul calcolo dei maggiori ricavi e sulle sanzioni (art. 5 d.lgs. 472/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato e collegato numerosi elementi indiziari per accertare l'esistenza della frode carosello, la natura di "cartiera" della società interposta (Mavi.com) e il ruolo di reale acquirente di Omikron. La Corte ha inoltre escluso violazione dell'art. 2697 c.p.c. (non c'è stato spostamento dell'onere della prova), ha ammesso l'uso di presunzioni fondate su elementi oggettivi per dimostrare la conoscibilità della frode da parte del destinatario e ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni salvo prova contraria della ricorrente. Sono state condannate le spese di giudizio e disposto il pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 54 e art. 19)
Norme sull'IVA e sugli obblighi documentali; la Corte ha confermato che il giudice può utilizzare presunzioni per accertare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e valutare la conoscibilità della frode dal destinatario, purché sorrette da elementi oggettivi specifici
Codice di procedura civile (art. 2697)
Regola sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il giudice di merito ha valutato le prove raccolte e non ha iniquamente spostato l'onere, perciò la valutazione rimane insindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione
Codice civile (artt. 2727, 2729) e altre norme probatorie
Riferimenti alle regole probatorie e sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a presunzioni purché fondate, gravi, precise e concordanti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 39, comma 2)
Norma utilizzata per l'accertamento dei maggiori ricavi e criteri di rettifica: la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a indici e a rettifiche della percentuale di redditività quando supportate da elementi idonei
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 5, comma 1)
Regola sulle sanzioni tributarie: richiede consapevolezza o almeno negligenza; la Corte ha confermato che l'elemento soggettivo può ritenersi insito nella violazione e che l'amministrazione può dimostrare la consapevolezza anche per presunzioni oggettive, salvo prova contraria del contribuente
D.P.R. 30 marzo 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater e 1-bis)
Disciplina del contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente a versare un ulteriore contributo unificato nelle ipotesi previste
Codice di procedura civile (art. 360, commi 1, n. 3, 4, 5)
Motivi di cassazione: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di merito in Cassazione (vizi di motivazione e fatti decisivi storici) e ha escluso che deduzioni di carattere logico-giuridico possano essere considerate "fatto decisivo" ai sensi dell'art. 360
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la fattispecie di frode, ma può farlo anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi, specifici e concatenati che dimostrino la natura fittizia del fornitore e il collegamento con l'acquirente finale
- La valutazione del giudice di merito sulle prove e sulle presunzioni è difficilmente sindacabile in Cassazione se correttamente motivata; il controllo di legittimità è limitato ai vizi di motivazione o all'omesso esame di fatti decisivi in senso storico-naturalistico
- L'elemento soggettivo (consapevolezza) richiesto per contestare operazioni soggettivamente inesistenti o per applicare sanzioni può essere provato anche per presunzioni derivanti da indici operativi/oggettivi; tuttavia non vanno ammessi automatismi che scarichino sempre la responsabilità sul cessionario
- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie è richiesta almeno la consapevolezza o la negligente condotta del contribuente; una volta accertata l'azione illecita, la sanzione può essere applicata salvo che il contribuente provi l'assenza di colpa o la buona fede rilevante
- Non ogni censura di tipo "logico-giuridico" configura omissione di un fatto decisivo: il "fatto decisivo" ai fini dell'art. 360, n. 5, deve essere una circostanza storica precisa e non una questione di diritto o di apprezzamento delle prove
- Nelle controversie su frodi carosello è cruciale raccogliere e documentare indici oggettivi (movimentazioni sospette, rapporti societari, anomalie nei rapporti commerciali) per difendersi efficacemente o per contrastare l'accertamento dell'Amministrazione
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