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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2006, un avviso di accertamento nei confronti di P.R., contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti per la fornitura di calcestruzzo da parte della B. C. s.r.l., sulla base degli esiti di una verifica della Guardia di Finanza. L'accertamento aveva comportato il recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia ritenendo che non contenesse motivi specifici di censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che l'appello contenesse censure sufficientemente specifiche, poiché richiamava gli elementi della verifica della Guardia di Finanza, illustrava la regola sull'onere della prova nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti e contestava puntualmente la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché esamini nel merito gli specifici motivi di appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente sull'effettiva inesistenza delle operazioni né sulla debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato quale fondamento dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori redditi contestati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    Impone che l'atto di appello tributario contenga motivi specifici. La Corte ha stabilito che il requisito è rispettato quando l'appello individua le ragioni di dissenso dalla sentenza impugnata, anche attraverso argomentazioni fattuali e giuridiche complessive, senza necessità di formule sacramentali.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione di norme processuali, tra cui l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza di specificità dei motivi.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per denunciare il vizio di motivazione contraddittoria in relazione alla decisione della Commissione regionale, che aveva esaminato alcuni elementi dell'appello ma lo aveva poi dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza. Il terzo motivo, relativo al difetto assoluto o apparente di motivazione, è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario un appello non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità se, considerato nel suo complesso, individua le ragioni per cui il contribuente o l'Amministrazione contestano la sentenza di primo grado.
  • La specificità dei motivi non richiede formule rigide: è sufficiente che l'appellante contrapponga alla decisione impugnata argomentazioni giuridiche o fattuali riconoscibili e pertinenti.
  • Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame, ma svolge anche considerazioni sul merito o mostra di condividere la sentenza di primo grado, la motivazione può risultare contraddittoria se tali considerazioni non sono compatibili con la declaratoria di inammissibilità.
  • La cassazione con rinvio per errata declaratoria di inammissibilità non equivale a una vittoria definitiva sul merito: il giudice del rinvio deve ancora stabilire se le operazioni fatturate fossero realmente inesistenti e se siano dovute le imposte recuperate.
  • Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a contestare la reale esistenza delle operazioni; il contribuente è chiamato a offrire una prova contraria concreta e coerente, secondo la valutazione del giudice di merito.

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