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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13016/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trimboli ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando: 1) l'identificazione del ricorrente nelle intercettazioni (soprannomi "Peppe"/"Papararo"); 2) la ritenuta partecipazione e la qualificazione di "capo" e "finanziatore" dell'associazione per delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, dedotta secondo la difesa soltanto dalla partecipazione al singolo episodio di tentata importazione; 3) la configurabilità del tentativo di importazione (assenza di trattativa concreta con fornitori sudamericani, uso dei fondi per scopi diversi, attività rimasta mera preparazione); 4) la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di fuga, attualità del pericolo nonostante il tempo intercorso 2020-2022, e mancata valutazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico). Sono stati prodotti anche motivi nuovi sulla mancata motivazione circa l'attribuzione dei soprannomi e sulla adeguata motivazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero inammissibili perché non specificatamente sollevate davanti al Tribunale del riesame o perché consistono in divergenze di valutazione degli elementi di fatto riservate al giudice di merito. Sulla valutazione delle intercettazioni la Corte ha confermato il principio per cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito se la motivazione è logica e coerente, e solo un travisamento decisivo della prova può fondare un sindacato in Cassazione. Quanto alle qualifiche di capo/finanziatore e alla configurabilità del tentativo, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata nel quadro indiziario complessivo (accordo di massima su quantità/prezzo, acconto versato, cassa comune, ripartizione dei ruoli, frequenza dei contatti, base operativa). Sulle esigenze cautelari il Collegio ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (art.275, comma 3 c.p.p.) e ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale anche in considerazione della personalità e della storia del ricorrente. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma centrale per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che i fatti e le intercettazioni, nel loro complesso, giustificano la qualificazione associativa ai fini cautelari

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma richiamata in relazione ai reati di traffico/importazione di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto superata la soglia della mera preparazione per il tentativo contestato

  • Codice penale, artt. 110 e 56

    Richiamati in relazione alla partecipazione e al concorso di persone nell'azione delinquenziale (concorso e tentativo); la Corte rinvia la valutazione sul merito al giudice di merito

  • Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275 e 275-bis

    Art.275 comma 3 c.p.p. richiamato per la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere nei reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; artt. 273, 274 e 275-bis evocati nel contesto delle esigenze cautelari e del sindacato sul loro accertamento, la Corte sottolinea i limiti del suo controllo sulle valutazioni di merito

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiama i limiti e le peculiarità del giudizio di riesame; la Corte osserva l'onere dell'indagato di specificare le doglianze davanti al riesame per poterle portare in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 606 (comma 1, lett. e))

    Norma richiamata implicitamente sul vizio di manifesta illogicità della motivazione: la Corte precisa che la motivazione del giudice di merito deve risultare evidentemente illogica per essere censurabile in Cassazione

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Richiamata in relazione alla sintesi dei motivi richiesta per l'esposizione delle censure in cassazione

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la decisione

  • Legge n. 47/2015

    Citata dalla difesa per sostenere che il lungo intervallo temporale potesse escludere l'attualità del pericolo; la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso non escluda automaticamente le esigenze cautelari alla luce del quadro probatorio e della personalità dell'indagato

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario avere sollevato e specificato le contestazioni davanti al giudice del riesame: questioni non dedotte anteriormente sono generalmente inammissibili.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle intercettazioni o sugli elementi di fatto: può censurare solo il travisamento evidente e decisivo della prova o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Per i delitti associativi ex art.74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art.275, comma 3 c.p.p.); ciò rende più agevole per il giudice del merito ritenere sussistenti esigenze cautelari se il quadro indiziario mostra organizzazione, ripartizione dei ruoli, finanziamenti e continuità di contatti.
  • La mera partecipazione a un singolo reato non è automaticamente esclusiva della qualifica associativa ai fini cautelari quando, nel complesso, emergano elementi che indicano un interesse o un coinvolgimento stabile (cassa comune, ruolo decisionale, frequenza contatti, base operativa).
  • Il mancato perfezionamento dell'operazione (es. importazione non realizzata) non elimina automaticamente la rilevanza penale degli atti già compiuti: se le trattative e gli atti superano la soglia della mera preparazione, può configurarsi il tentativo.
  • Nel contestare le intercettazioni è necessario indicare con precisione il vizio (travisiamento o difformità obiettiva) e dimostrarne la rilevanza decisiva; semplici letture alternative dei colloqui non sono sufficienti in Cassazione.
  • La valutazione della proporzionalità della misura cautelare e l'esame delle misure meno afflittive restano di competenza del giudice di merito; in appello e in cassazione è possibile impugnare la motivazione solo se manifesta e logicamente carente.

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