Ordinanza n. 152/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 865/2023 del 17/11/2023 del Tribunale di Crotone;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 865/2023, recante condanna al pagamento di € 1.413,34 oltre interessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento di una somma di denaro. Il titolo esecutivo era stato notificato il 29 maggio 2024 e il ricorso di ottemperanza era stato notificato il 10 marzo 2025. Il Collegio ha rilevato che tanto la notifica del titolo esecutivo quanto quella del ricorso introduttivo erano state effettuate presso l’indirizzo PEC protocollo@pec.asp.crotone.it, risultante dal registro IPA, mentre nel registro PP.AA. risultava l’indirizzo uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it. Poiché il registro PP.AA. prevale ai fini delle notificazioni alle pubbliche amministrazioni, la ricorrente deve dimostrare quale indirizzo PEC fosse validamente risultante dai pubblici registri al momento della notifica del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori senza definire il giudizio. Ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la prova della regolarità della notifica del titolo esecutivo, verificando gli indirizzi PEC presenti nei pubblici registri alla data della notificazione. Il Collegio ha precisato che la notifica del titolo esecutivo è nulla e non rinnovabile, poiché è funzionale al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, quale condizione dell’azione di ottemperanza; tuttavia, la ricorrente può dimostrare che l’indirizzo utilizzato fosse allora l’unico valido, perché unico indirizzo presente nel registro PP.AA. o perché tale registro non recasse ancora alcun indirizzo. La notifica del ricorso introduttivo è stata invece ritenuta nulla ma rinnovabile; il TAR ne ha ordinato la rinnovazione presso l’indirizzo PEC attualmente risultante dal registro PP.AA., entro lo stesso termine di trenta giorni. È stata fissata la successiva camera di consiglio al 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso l’indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. quando tale indirizzo è presente.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012
Il registro PP.AA. prevale sul registro IPA ai fini dell’individuazione dell’indirizzo PEC utilizzabile per la notificazione alle pubbliche amministrazioni.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione dell’azione di ottemperanza; la notificazione funzionale a tale decorso, se nulla, non può essere rinnovata.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione dispone di un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA., la notificazione telematica deve essere effettuata presso tale indirizzo; l’indirizzo presente nel registro IPA può essere utilizzato soltanto in mancanza di un indirizzo nel registro PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione è funzionale al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e costituisce presupposto dell’azione di ottemperanza; se la notificazione è nulla, non può essere rinnovata per far decorrere nuovamente il termine.
- In sede di ottemperanza, qualora non sia immediatamente verificabile lo storico degli indirizzi PEC dei pubblici registri, il ricorrente può essere onerato di provare quale indirizzo risultasse valido al momento della notificazione del titolo esecutivo.
- La notificazione nulla del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza può essere rinnovata presso l’indirizzo PEC corretto risultante dal registro PP.AA.
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