Cassazione Penale, Sentenza n. 27908/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli per varie ragioni: Baselice ha censurato la mancata applicazione piena delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. e la successiva modulazione della pena; Mirra ha denunziato violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta circolarità dei riscontri a favore della chiamata in correità (le dichiarazioni dei Piezzo sarebbero de relato rispetto al racconto di Baselice); De Bernardo ha articolato tre censure principali: (i) insufficiente valutazione e motivazione sulle prove atte a dimostrare la volontà di uccidere (errore nella valutazione delle dichiarazioni di collaboratori), (ii) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (metodo mafioso) e (iii) vizio nella commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (a) le censure di Baselice sulla commisurazione della pena investono apprezzamenti di merito e non violazioni di legge, puntualmente motivati dai giudici del merito in rapporto ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; (b) le doglianze di Mirra sulla circolarità della prova erano infondate perché la Corte di merito ha ritenuto che i Piezzo non avessero appreso le informazioni unicamente da Baselice e che esistesse un nucleo comune e convergente di riscontri; (c) le contestazioni di De Bernardo, ove non generiche, non hanno dimostrato errori di diritto o difetti logici tali da superare il sindacato di legittimità: l'aggravante per metodo mafioso è stata ritenuta correttamente motivata sulla base della platealità e della funzione intimidatoria dell'azione; la valutazione sulla volontà di uccidere è stata confermata dai riscontri fattuali e dal movente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante legata al metodo mafioso valutando la platealità dell'agguato, la funzione intimidatoria e la valenza del fatto come ritorsione funzionale al mantenimento del controllo del territorio
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante è stata applicata in ragione della contiguità evocata dall'azione criminale alle dinamiche associative mafiose, anche in assenza di formale appartenenza dichiarata
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti per collaborazione con la giustizia sono state riconosciute in primo grado, ma la Corte d'appello le ha ritenute non prevalenti rispetto agli elementi aggravanti e al ruolo attivo dell'esecutore nella determinazione della pena
art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito ha fatto ricorso ai parametri di commisurazione della pena (modalità dell'azione, intensità del dolo, precedenti, personalità dell'imputato) per motivare la scelta della misura, sindacato di legittimità limitato sui giudizi discrezionali
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori come riscontri esterni alla chiamata in correità, ritenendo che non fossero esclusivamente de relato e che vi fosse un nucleo comune convergente tra le fonti
artt. 56, 575, 577 cod. pen.
Richiamati in riferimento alla valutazione del tentato omicidio e alla concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la ricostruzione del dolo omicida valutando modalità esecutive e movente
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice di merito sulla commisurazione della pena (bilanciamento fra aggravanti e attenuanti) sono sindacabili limitatamente in Cassazione: contestazioni che mirano a ribaltare valutazioni discrezionali spesso sono dichiarate inammissibili
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire riscontro alla chiamata in correità anche se vi sono rapporti informativi tra testimoni, purché emerga un nucleo di informazioni convergenti e non esclusivamente de relato (attenzione al divieto di circolarità della prova)
- Il metodo mafioso può essere ricavato dalle caratteristiche oggettive dell'azione (platealità, funzione intimidatoria, mantenimento del controllo territoriale) anche in assenza di prova formale di appartenenza associativa
- La volontà di uccidere può essere desunta da elementi fattuali (numero e direzione dei colpi, potenzialità offensiva dell'arma, comportamento successivo della vittima, motivazione) oltre che dalle dichiarazioni degli imputati e dei collaboratori
- Le censure generiche o che non affrontano compiutamente la motivazione del giudice di merito sono facilmente ritenute inammissibili: il ricorso di legittimità deve dettagliare errori di diritto o logica motivazionale specifici
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →