Cassazione Civile, Ordinanza n. 17070/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di avvisi di liquidazione e sanzioni con cui l’Ufficio aveva rideterminato l’imposta di registro assumendo come canone annuo imponibile euro 7.800, invece di euro 3.900, perché il corrispettivo di euro 650 indicato nel verbale della Guardia di Finanza era stato versato bimestralmente e non mensilmente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione aveva già cassato una precedente decisione con rinvio, prescrivendo un nuovo esame da parte del giudice di merito in diversa composizione. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria ha nuovamente rigettato l’appello, ritenendo legittima la pretesa fiscale e affermando che la contribuente non aveva fornito prova che l’importo di euro 3.900 fosse l’unico canone percepito. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, vizio motivazionale, omesso esame di un fatto decisivo, violazione di legge e dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di rinvio non avrebbe correttamente valutato l’intero compendio probatorio e, in particolare, un documento del 14 gennaio 2008 redatto dalla conduttrice, nonché che avrebbe attribuito valore decisivo alle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza; con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 383 c.p.c., sostenendo che il giudizio di rinvio fosse stato deciso da un collegio composto anche da un magistrato già presente nel collegio che aveva pronunciato la sentenza cassata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che il rinvio disposto ai sensi dell’art. 383, comma 1, c.p.c. impone non solo la ripresa davanti allo stesso ufficio giudiziario o a ufficio pari grado, ma anche l’alterità dei giudici persone fisiche rispetto a quelli che avevano emesso la decisione cassata. Poiché la parte aveva documentato la presenza nel collegio di rinvio di uno dei magistrati già componenti del precedente collegio, la sentenza impugnata è stata cassata per nullità attinente alla costituzione del giudice. Il primo motivo, relativo alla valutazione delle prove sulla determinazione del canone, è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare violazione e falsa applicazione di legge, nonché omessa valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla quantificazione del canone imponibile
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della parità delle armi nella valutazione delle prove
art. 383 c.p.c.
la sentenza di rinvio implica alterità del giudice rispetto ai magistrati che hanno pronunciato la decisione cassata; la sua violazione determina nullità della costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.
art. 158 c.p.c.
la presenza nel collegio di rinvio di un giudice già componente del collegio della sentenza cassata integra nullità attinente alla costituzione del giudice
art. 52 c.p.c.
non occorre ricusazione quando la violazione dell’alterità sia già stata implicitamente o esplicitamente definita dalla sentenza di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 383, comma 1, c.p.c., il nuovo giudizio deve essere celebrato davanti a un giudice diverso non solo come ufficio giudiziario, ma anche come persone fisiche: è nulla la decisione resa da un collegio nel quale sieda anche uno solo dei magistrati che hanno pronunciato la sentenza cassata.
- La violazione dell’obbligo di alterità del giudice nel giudizio di rinvio integra una nullità della costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., rilevabile senza necessità di ricusazione.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione risulti logicamente presupposto dalla validità della composizione del giudice, esso può essere esaminato con priorità secondo il criterio della ragione più liquida; se accolto, assorbe le censure successive.
- In materia di accertamento della base imponibile, le censure sulla valutazione delle prove restano logicamente subordinate all’accertamento della regolare costituzione del giudice che ha deciso la controversia.
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