Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'istanza di rimborso IVA. Ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2007. La CTP aveva rigettato il ricorso per carenza di prova; la CTR aveva poi confermato il rigetto ritenendo che la richiesta di rimborso fosse stata presentata solo con istanza del 22.11.2011, quindi oltre il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. In Cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 1 d.P.R. n. 443/1992 e 38-bis e 55 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il credito risultasse già dalla dichiarazione annuale e che, pertanto, non operasse la decadenza biennale ma il termine ordinario di prescrizione; ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto i documenti da cui avrebbe dovuto emergere l'avvenuta esposizione del credito in dichiarazione, e ha quindi ritenuto corretto l'assunto della CTR secondo cui il primo atto di formale richiesta di restituzione era l'istanza del 22.11.2011. La Corte ha ribadito che, in tema di IVA, la compilazione del quadro dichiarativo di richiesta del rimborso può integrare l'esercizio formale del diritto e, in presenza di credito già esposto e non contestato, il rimborso è soggetto alla prescrizione decennale; ma nel caso concreto tale allegazione non era stata adeguatamente dimostrata.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Si applica in via sussidiaria e residuale alle istanze di rimborso non altrimenti regolate; nel caso ritenuto dalla CTR e confermato inammissibile il ricorso, la domanda era tardiva perché proposta oltre il biennio.
art. 1 d.P.R. n. 443/1992
Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con la disciplina IVA dei rimborsi, ma senza esito favorevole per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
La presentazione del modello VR è qualificata come adempimento prodromico all'esigibilità del credito e non come unico momento costitutivo della domanda di rimborso.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, nell'ambito della disciplina IVA sui rimborsi e sulla gestione del credito d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Usato come parametro della dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Usato come parametro della dedotta omissione di esame di fatti decisivi.
art. 2946 c.c.
Si applica al rimborso IVA quando il credito sia già stato tempestivamente e inequivocamente fatto valere in dichiarazione o sia comunque già desumibile e incontestato dall'Amministrazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di rimborso IVA, la compilazione del quadro dichiarativo con cui il contribuente manifesta in modo inequivoco la volontà di ottenere il rimborso può integrare il formale esercizio del diritto; la successiva presentazione del modello VR è un adempimento strumentale all'esigibilità del credito, non il momento genetico della domanda.
- Il termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 opera solo in via sussidiaria e residuale, quando la fattispecie di rimborso non sia già regolata da una disciplina specifica o quando il diritto non sia stato tempestivamente esercitato in dichiarazione.
- Se il credito IVA risulta già esposto in dichiarazione in modo inequivoco e non è contestato dall'Amministrazione, non è necessaria una specifica istanza di rimborso ai fini dell'esercizio del diritto; in tal caso opera la prescrizione ordinaria decennale.
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce la mancata considerazione di documenti decisivi deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo o localizzando nel ricorso i passaggi rilevanti degli atti e dei documenti su cui fonda la censura.
- La mancata dimostrazione, in sede di legittimità, dei presupposti fattuali necessari per sottrarre la domanda al termine decadenziale comporta l'inammissibilità del motivo e la conferma della decisione che abbia ritenuto tardiva l'istanza di rimborso.
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