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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21747/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva chiesto e ottenuto l’ammissione a un contributo in conto capitale previsto nell’ambito del DOCUP Abruzzo 2000-2006 per interventi a sostegno della micro-imprenditorialità in aree protette, finalizzati all’avvio di un’attività ricettiva extra-alberghiera in un immobile di sua proprietà. Dopo l’approvazione della graduatoria e l’erogazione di un primo acconto, il sisma del 6 aprile 2009 aveva inciso sul programma; la Regione aveva quindi concesso più proroghe per la regolarizzazione della posizione amministrativa, in particolare per l’iscrizione camerale e la documentazione dell’esercizio dell’impresa. Scaduti i termini prorogati, l’amministrazione aveva diffidato la beneficiaria a produrre la documentazione mancante e poi aveva revocato il contributo, chiedendo la restituzione delle somme già erogate. La sentenza di appello aveva ritenuto legittima la revoca, rilevando, tra l’altro, la mancata prova che il sisma avesse impedito l’adempimento, l’assenza di prova dell’effettivo danneggiamento di tutti gli immobili, l’assenza di prova dell’avvio delle pratiche di ricostruzione e l’essenzialità dell’iscrizione/certificazione camerale ai fini della finalità del finanziamento. Con il ricorso per cassazione la beneficiaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente affermato la mancata prova dell’avvio delle pratiche di ricostruzione, nonostante l’inagibilità dell’immobile e le proroghe concesse proprio per effetto del sisma; 2) violazione dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il sisma integrasse forza maggiore e rendesse non imputabile l’inadempimento, oltre a far ritenere irrilevante il mancato deposito del certificato di vigenza camerale, asseritamente adempimento solo formale e non essenziale, poiché lo scopo del contributo era stato già raggiunto con l’ultimazione dei lavori prima del sisma. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non autosufficiente, perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, e soprattutto perché la sentenza d’appello era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, non tutte specificamente censurate; in particolare, la ricorrente non aveva efficacemente attaccato tutte le basi della decisione, tra cui l’essenzialità della documentazione dell’avvenuto esercizio dell’impresa e della certificazione camerale rispetto alla finalità del contributo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure non erano autosufficienti perché i documenti richiamati non erano stati adeguatamente trascritti, che il motivo sul vizio motivazionale era comunque precluso nel giudizio di legittimità in presenza di doppia conforme, e che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio. Inoltre, la decisione di merito si fondava su più rationes decidendi autonome e tutte idonee a sorreggerla; la ricorrente non le aveva tutte specificamente contestate. È stato richiamato il principio secondo cui, quando una sentenza è sorretta da più ragioni autonome, il ricorso è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decisorie o se anche una sola rimane intatta. In ordine all’art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione del riparto dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia addossato la prova a chi non doveva sopportarla, e non quando si contesti la valutazione delle prove. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove, se il giudice di merito ha già esaminato il compendio istruttorio.

  • art. 1218 c.c.

    La parte che invoca l’inesattezza o l’inadempimento non imputabile deve confrontarsi con le rationes poste a base della decisione di merito, anche quanto alla rilevanza dell’adempimento richiesto dal programma di finanziamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è sindacabile solo nei limiti propri del motivo, non per riesaminare il fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è ristretto e non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte ricorrente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme, il vizio motivazionale è precluso nei limiti previsti dalla normativa vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificarla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove o dei fatti sono inammissibili.
  • La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando si contesti, in realtà, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di contributi pubblici finalizzati all’avvio o all’esercizio di un’attività economica, l’adempimento degli obblighi documentali richiesti dal bando o dalle proroghe può essere considerato essenziale, se funzionale a dimostrare la concreta destinazione del finanziamento allo scopo previsto.
  • La prova della forza maggiore o dell’impossibilità non imputabile deve riguardare in modo specifico il nesso tra l’evento esterno e l’inadempimento contestato, non potendo fondarsi su allegazioni generiche o su meri richiami alla lentezza dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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