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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01306/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per l’anno d’imposta 2006 ai fini IRES, IRAP e IVA, per euro 1.256.478, fondando la rettifica su due gruppi di contestazioni: da un lato, la presunzione che alcuni versamenti dei soci, effettuati in vista di un futuro aumento di capitale, celassero maggiori ricavi non dichiarati; dall’altro, la contestazione della deducibilità/detraibilità di vari componenti di costo indicati in dichiarazione. In appello la contribuente aveva riproposto le censure già svolte in primo grado. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) violazione dell’art. 12, comma 5, L. 212/2000 per superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede aziendale, con asserita nullità del PVC; (2) motivazione apparente della sentenza d’appello; (3) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 per mancata valutazione degli elementi difensivi e della perizia di parte; (4) omesso rilievo di giudicato esterno relativo ad altra annualità; (5) violazione dell’art. 32, comma 7, d.P.R. 600/1973 per non avere l’Ufficio esibito l’autorizzazione alle indagini bancarie; (6) omessa pronuncia su alcune riprese a tassazione e sulle sanzioni; (7) omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo il terzo motivo sotto il profilo motivazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla durata delle verifiche, affermando che il superamento del termine di permanenza non comporta di per sé invalidità degli atti né inutilizzabilità delle prove. Ha reputato infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR, pur sintetica, rendeva comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e dava conto di tutte le questioni principali. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi terzo e settimo, perché le doglianze miravano a un nuovo esame del merito e perché, in tema di indagini bancarie, i versamenti e prelevamenti costituiscono presunzione legale relativa superabile solo con prova contraria specifica e analitica sui singoli movimenti, non con prova generica o perizia di parte. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, rilevando che la precedente decisione invocata non era definitiva ed era stata poi cassata con rinvio. Ha respinto anche il motivo sull’autorizzazione alle indagini bancarie, richiamando il principio per cui si tratta di atto interno la cui mancata esibizione non determina illegittimità dell’accertamento, salvo prova di materiale mancanza dell’autorizzazione e di concreto pregiudizio. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia, perché sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente nullità del PVC, né invalidità degli atti conseguenti, né inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca o è talmente concisa da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a fondare il requisito della motivazione della sentenza, applicabile anche al processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la sentenza impugnata sufficientemente motivata.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Il rito tributario rinvia alle norme del codice di rito compatibili, incluse quelle sulle motivazioni della sentenza.

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Versamenti e prelevamenti bancari integrano presunzione legale relativa di maggiori ricavi o imponibili non dichiarati; la prova contraria deve essere specifica, analitica e riferita ai singoli movimenti.

  • art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’autorizzazione alle indagini bancarie è finalizzata al controllo delle dichiarazioni e non richiede motivazione; la sua mancata esibizione non invalida l’accertamento se l’autorizzazione esiste e non vi è concreto pregiudizio per il contribuente.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Rileva l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, richiamato per esaminare prioritariamente il motivo sulla motivazione apparente.

  • art. 32, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell’autorizzazione alle indagini bancarie; la Corte ha escluso che la mancata esibizione dell’autorizzazione comporti di per sé invalidità dell’atto.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione; non ricorre quando la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento invocati nei motivi secondo e sesto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate.

  • art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel sesto motivo in tema di sanzioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta al riesame del merito.

  • art. 65 ordinamento giudiziario

    Citato per giustificare la consultazione delle decisioni di legittimità in funzione nomofilattica e di prevenzione dei contrasti di giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento né l’inutilizzabilità delle prove raccolte, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge.
  • Una sentenza è nulla per motivazione solo quando la laconicità o l’assenza dell’argomentazione impediscano di comprendere il thema decidendum e le ragioni della decisione; una motivazione sintetica, ma intellegibile, è sufficiente anche nel giudizio tributario.
  • In materia di indagini finanziarie, i versamenti e i prelevamenti bancari operano come presunzione legale relativa di maggiori ricavi o imponibili non dichiarati; il contribuente può superarla soltanto con prova contraria puntuale, analitica e riferita a ogni singolo movimento.
  • Non è sufficiente, per vincere la presunzione bancaria, una prova generica o peritale che ipotizzi causali astratte delle movimentazioni: occorre dimostrare la specifica estraneità di ciascun versamento o prelievo all’attività imponibile.
  • L’autorizzazione alle indagini bancarie è un atto interno dell’amministrazione: la sua mancata esibizione in giudizio non comporta di per sé illegittimità dell’accertamento, salvo che risulti la materiale mancanza dell’autorizzazione e un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se la decisione invocata sia effettivamente definitiva; ove la sentenza richiamata sia stata cassata con rinvio, manca il presupposto per l’efficacia preclusiva.
  • Le censure di omessa pronuncia o di omesso esame non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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