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Sentenza

Sentenza n. 3104/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 127/2025 depositata il 04.04.2025 con cui il Tribunale di Varese, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 659/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato “accerta e dichiara il diritto di MARIANEVE CICHELLO ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. dal 2019/2020 al 2022/2023 per l’importo di € 500,00; per l’effetto condanna il Ministero convenuto all’attribuzione della Carta Elettronica in favore di MARIANEVE CICHELLO per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto”.

Giustizia amministrativa202601185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Varese, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 4 aprile 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero alla relativa attribuzione. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, ove occorrente, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l’integrale esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva provato l’avvenuto adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante accredito degli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari all’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per ottemperanza; il giudice amministrativo può accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare le misure necessarie all’esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell’adeguatezza è stato utilizzato per liquidare le spese legali in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quando tale termine è applicabile.
  • In presenza di un giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria o equivalente a favore del privato, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare l’integrale esecuzione; la mancata allegazione o documentazione dell’adempimento consente di dichiarare l’inottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente pubblico e l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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