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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25672/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario equa riparazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli, nel quale la parte privata aveva chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo presupposto. La Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto un indennizzo per la durata irragionevole quantificata in circa 3 anni e 10 mesi, liquidando € 500 per anno di ritardo, oltre a spese di lite rideterminate dopo l'opposizione sulle spese vive. La parte privata ricorre in cassazione con quattro motivi: con i primi due contesta la congruità dell'indennizzo, deducendo vizi di motivazione e violazione della L. n. 89/2001, della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali UE e della Costituzione, anche chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale; con i successivi due motivi contesta la liquidazione delle spese delle due fasi del giudizio di merito, deducendo vizi motivazionali e violazione delle norme sulle tariffe/parametri professionali e sulla ripartizione delle spese. Il Ministero resiste e propone ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, tutti relativi all'applicazione della sospensione feriale dei termini al termine di decadenza per proporre la domanda di equo indennizzo ex art. 4 L. n. 89/2001, sostenendo che tale termine avrebbe natura sostanziale, necessitata e comunque non soggetta alla sospensione, anche alla luce della riduzione del termine lungo d'impugnazione e della disciplina della mediazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Ministero ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.; rigetta i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo effettiva e non contraddittoria la motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo e non specificamente fondate le censure di incompatibilità con i parametri convenzionali, eurounitari e costituzionali; accoglie invece il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, perché la liquidazione complessiva delle spese per le due fasi del grado di merito risultava inferiore ai minimi parametrati al valore della controversia. In cassazione sostitutiva, la Corte ridetermina le spese del giudizio di merito in complessivi € 1.393,50, oltre € 84,28 di esborsi, spese generali e accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso incidentale del Ministero è dichiarato inammissibile perché privo di novità rispetto a precedenti arresti della Corte su questione identica.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    I vizi motivazionali dedotti non sussistono quando la motivazione è effettiva, lineare e non irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare l'apparenza o la mancanza di motivazione; la Corte esclude il vizio nel caso concreto.

  • art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001

    La misura dell'equo indennizzo è ritenuta conforme ai parametri normativi e idonea ad assicurare un ristoro serio, non meramente simbolico.

  • art. 6 par. 1 CEDU

    La quantificazione dell'indennizzo nazionale è ritenuta compatibile con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato tra i parametri europei dedotti dalla parte ricorrente per contestare la misura del ristoro.

  • art. 34 CEDU

    Richiamato tra i parametri europei dedotti dalla parte ricorrente.

  • art. 41 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale in tema di riparazione equa.

  • art. 41, comma 1, Carta dei diritti fondamentali UE

    La disciplina nazionale dell'equa riparazione è ritenuta non in contrasto con la Carta.

  • art. 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte esclude la violazione nei parametri di quantificazione dell'indennizzo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro interposto rispetto agli obblighi convenzionali e sovranazionali, senza che la censura sia ritenuta specificamente fondata.

  • artt. 10 e 91 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese, che viene accolta per violazione dei minimi parametrali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Rilevante per la determinazione del compenso professionale secondo adeguatezza e parametri.

  • art. 24, comma 1, L. 794/1942

    Richiamato in relazione alla liquidazione giudiziale dei compensi.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    Richiamato quale norma sui parametri per la liquidazione dei compensi dell'avvocato.

  • art. 2, commi 1, 4, 5, d.m. 55/2014

    La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri minimi previsti dal decreto parametrico.

  • tabelle n. 8 e n. 12 d.m. 55/2014

    Usate per la quantificazione delle spese di fase e complessive, in relazione al valore della controversia.

  • L. 742/1969

    Richiamata dal Ministero per sostenere l'applicabilità o meno della sospensione feriale al termine di decadenza per l'equa riparazione.

  • art. 4 L. 89/2001

    Norma che prevede il termine di decadenza per proporre la domanda di equo indennizzo; su di esso verte il ricorso incidentale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero per argomentare sull'incidenza della riduzione del termine lungo d'impugnazione.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di censurare come apparente una motivazione che, pur sintetica, sia effettiva, lineare e logicamente coerente.
  • Nella domanda di equa riparazione, la contestazione della misura dell'indennizzo deve individuare in modo specifico il vulnus ai parametri normativi; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione di opportunità o congruità.
  • La quantificazione dell'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 è legittima se assicura un ristoro serio e non simbolico e resta entro il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri dalla CEDU, purché non confligga con i parametri sovranazionali e costituzionali invocati.
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i minimi parametrali applicabili al valore e alle fasi della controversia; se la liquidazione complessiva è inferiore ai minimi, la statuizione è cassabile e può essere sostituita in sede di legittimità.
  • La questione nuova o già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità può determinare l'inammissibilità del ricorso incidentale ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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