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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05259/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasce da un conflitto tra proprietari di fondi vicini in località Ansedonia (Orbetello). Da un lato, l’originario proprietario di un fondo chiedeva la condanna dei vicini al taglio di rami di alberi ritenuti invasivi della veduta panoramica e asseritamente emulativi; dall’altro lato, i convenuti proponevano domande riconvenzionali e, in separato giudizio poi riunito, un’actio negatoria servitutis per far accertare l’inesistenza di una servitù di veduta e affaccio, oltre a domande di rilascio di terreno asseritamente occupato, arretramento di una dependance, eliminazione di infiltrazioni d’acqua e di una trasformazione edilizia del lastrico solare, con risarcimento danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di taglio dei rami, ma aveva rigettato le pretese dell’attore sulla veduta, sull’usucapione e sugli atti emulativi, mentre aveva accolto varie domande dei vicini, compreso il regolamento di confini e la condanna generica al risarcimento per infiltrazioni. In appello, il successore dell’originario attore contestava soprattutto: 1) il mancato esame della richiesta di acquisizione di documenti formatisi nel giudizio esecutivo successivo alla sentenza di primo grado, ritenuti decisivi per la determinazione del confine; 2) la motivazione ritenuta apparente e l’erronea valutazione delle prove sulla questione dei confini; 3) l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione sulla porzione di terreno asseritamente occupata; 4) l’erronea ricostruzione del petitum e l’omessa pronuncia sulla domanda di servitù di veduta e affaccio; 5) la condanna generica al risarcimento dei danni da infiltrazione, con contestazione della tardività delle difese e deduzione della disciplina applicabile e di precedenti fatti e atti che, secondo il ricorrente, escludevano la sua responsabilità. La Cassazione ritiene fondato il primo motivo nella parte in cui la Corte d’appello non si è pronunciata sulla richiesta di produzione documentale, applicando il regime dell’art. 345 c.p.c. come modificato nel 2012; assorbiti il secondo e il terzo motivo, rigetta il quarto e dichiara inammissibile il quinto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente al profilo dell’omessa pronuncia sulla richiesta di produzione di documenti sopravvenuti e rileva che, in appello, il giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda alla luce del regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2012. Ritiene invece infondata la censura sulla pretesa motivazione apparente quanto alla determinazione dei confini e rigetta il quarto motivo sulla servitù di veduta e affaccio, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la domanda e ne aveva escluso il fondamento. Dichiara inammissibile il quinto motivo relativo al risarcimento danni da infiltrazioni, sia perché la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, sia perché le doglianze tendevano a una rivalutazione del merito e, per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., mancava la necessaria dimostrazione della diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado in presenza di doppia conforme. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, la sentenza d’appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 833 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda di ritenuto atto emulativo per i rami degli alberi posti al confine.

  • art. 950 c.c.

    richiamato quale norma sul regolamento di confini, oggetto del secondo motivo di ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    citato nel quadro delle domande rigettate in primo grado, con riferimento alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che la violazione si configura rispetto alle domande di merito, non alle mere istanze istruttorie, salvo che l’omessa motivazione sulla richiesta istruttoria sia denunciata sotto il diverso profilo motivazionale.

  • art. 345 c.p.c.

    la versione applicabile, dopo la riforma del 2012, consente in appello nuovi documenti solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; l’indispensabilità del documento non è più sufficiente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione all’asserita mancata valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione all’asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 2043 c.c.

    invocato nel quinto motivo, ma la Corte esclude che le censure, così formulate, integrino una vera violazione di legge, perché miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2051 c.c.

    invocato nel quinto motivo con la medesima finalità contestativa del merito, ritenuta non sindacabile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per la regola dell’inammissibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo l’onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge; la Corte chiarisce che non può essere utilizzato per contestare soltanto una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali, in particolare nullità per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il controllo è ridotto al minimo costituzionale e che il vizio è ammesso solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per insufficienza della motivazione o per rivalutazione delle prove.

  • art. 12 preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    comma 1, lett. b); comma 2; comma 3

    richiamato per la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., nonché per l’applicazione temporale della disciplina ai giudizi introdotti dopo l’11 settembre 2012.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell’art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; non basta che il documento sia indispensabile per la decisione.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni di merito, non le mere istanze istruttorie; tuttavia, il mancato esame di una richiesta istruttoria può integrare vizio di motivazione se la sentenza non si confronta con la relativa istanza.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato al cosiddetto minimo costituzionale: è censurabile solo la totale assenza, la motivazione apparente, la perplessità o il contrasto irriducibile, non la semplice insufficienza o non condivisibilità del ragionamento.
  • La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; per far valere una erronea applicazione della norma occorre attaccare davvero l’interpretazione o la sussunzione giuridica, non la valutazione probatoria.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La qualificazione del petitum e l’interpretazione della domanda appartengono al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se si traduce in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o in un vero error in procedendo o error in iudicando, secondo il vizio effettivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàPossessoResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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