Sentenza n. 631/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva raccomandata INPS.6000.18/03/2024.0064507 notificata in data 18 marzo 2024, con la quale l'I.N.P.S., direzione provinciale di Pescara, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 12 marzo 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “(…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti.”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Pescara, atto Rif. Prot. 218937 del 6 ottobre 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS di ricalcolare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione del TFS che non li computava
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Era stato collocato a riposo a domanda avendo compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione utile. Ha contestato il diniego dell’INPS e il prospetto di liquidazione del TFS, sostenendo che ricorrevano i presupposti previsti dalla norma e che il beneficio spettava anche in caso di pensionamento a domanda. Ha chiesto inoltre interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la situazione del ricorrente rientrasse nell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, poiché il collocamento a riposo era avvenuto a domanda con il compimento dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha escluso che il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità abbia natura decadenziale: la disposizione non qualifica il termine come perentorio né collega al suo superamento una decadenza, e la giurisprudenza richiamata lo considera un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione per la spettanza dei sei scatti. Ha quindi dichiarato il diritto ai benefici economici e imposto all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella relativa base di calcolo. Sulle somme spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
La situazione in cui versa il ricorrente (collocamento in quiescenza a domanda, con 55 anni di anzianità e 35 di contributi utili) è dunque perfettamente collimante con la fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987, sopra richiamato.
Il beneficio dei sei scatti ai fini della buonuscita spetta anche a chi sia collocato a riposo a domanda, se ha compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è una causa di decadenza dal beneficio.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. N. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Per le somme riconosciute in materia previdenziale spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. N. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Le somme dovute sono maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 concorrono alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale collocato a riposo a domanda, quando siano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, in assenza di una qualificazione espressa come perentorio e di una previsione di decadenza; il suo superamento non esclude di per sé il diritto ai sei scatti.
- Sulle somme dovute a titolo di trattamento previdenziale spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →