Sentenza n. 1632/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nullaosta per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Milano e notificato in data 12.06.2025, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata conferma della richiesta da parte del datore di lavoro entro il termine assegnato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, notificata il 12 giugno 2025, sostenendo che la conferma della richiesta da parte del datore di lavoro era stata formulata il 12 giugno 2025, proprio alla scadenza del termine di sette giorni assegnato dalla Prefettura con PEC del 5 giugno 2025. In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris, poiché la revoca risultava motivata esclusivamente dalla ritenuta mancata conferma entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame della revoca, la Prefettura di Milano ha infatti comunicato di avere rilasciato il nulla osta al lavoro in favore del ricorrente, restando solo l’acquisizione del visto di competenza del MAECI. Tale rilascio ha definitivamente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce il termine di riferimento per la conferma della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato da parte del datore di lavoro; la controversia cautelare ha riguardato la tempestività della conferma formulata alla scadenza del termine assegnato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il rilascio del nulla osta ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il ricorso contro la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio e in esecuzione di una misura cautelare, l’amministrazione rilasci il nuovo nulla osta, soddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La conferma della richiesta di nulla osta formulata dal datore di lavoro alla scadenza del termine assegnato dall’amministrazione deve essere valutata ai fini della legittimità della revoca fondata esclusivamente sulla sua ritenuta tardività; tale questione presenta sufficiente fumus boni iuris quando la conferma risulti trasmessa proprio nell’ultimo giorno utile.
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