Sentenza n. 1853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del servizio di ristorazione ad altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha appellato la sentenza del TAR Umbria n. 739/2025, che aveva respinto l'impugnazione dell'aggiudicazione della procedura telematica aperta per il servizio di ristorazione presso una mensa universitaria ospedaliera. L'appellante ha dedotto tre motivi. Con il primo ha contestato il soccorso istruttorio relativo all'offerta economica dell'aggiudicataria, nella quale risultavano indicati euro 3.600 per i costi della manodopera ed euro 340.000 per gli oneri della sicurezza aziendale; secondo l'appellante, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente consentito di ricostruire la volontà dell'offerente mediante dichiarazioni successive. Con il secondo ha censurato la presunta modifica degli importi in sede di giustificativi dell'offerta, sostenendo che il costo della manodopera sarebbe stato diluito su quattro anni e mezzo, comprendendo la proroga semestrale, mentre l'offerta economica avrebbe avuto riguardo alla durata base quadriennale. Ha inoltre dedotto l'omessa o comunque doverosa verifica di anomalia e l'inattendibilità dei giustificativi. Con il terzo motivo ha contestato l'omessa allegazione, all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, dei file di supporto contenenti i codici derrata e i codici ricetta, sostenendo che tale omissione avrebbe dovuto comportare l'esclusione ai sensi della lex specialis. Nel giudizio di primo grado erano state altresì prospettate l'omessa accettazione della clausola sociale e l'omessa verifica dell'anomalia in relazione a un costo del lavoro inferiore alla soglia stimata dalla stazione appaltante; tali profili non risultano oggetto di autonoma decisione nei motivi d'appello esaminati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio perché diretto soltanto a correggere un evidente errore materiale di imputazione tra costi della manodopera e costi della sicurezza aziendale. I chiarimenti non hanno modificato gli importi complessivi né il contenuto economico dell'offerta, ma hanno soltanto attribuito correttamente le somme alle rispettive voci; l'identità del valore complessivo e l'immediata riconoscibilità dell'errore rendevano il chiarimento interpretativo e non integrativo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il disciplinare indicava costi della manodopera pari a euro 359.993,92 per la durata complessiva di quattro anni e mezzo, comprensiva dell'eventuale proroga semestrale. Era quindi coerente riferire nei giustificativi tali costi all'intera durata prevista dalla lex specialis e rimodularli sulla durata quadriennale. In ogni caso, l'eventuale inattendibilità dei giustificativi avrebbe rilevato nell'ambito del giudizio di anomalia, ma l'appellante non ha dimostrato l'effettiva insostenibilità economica dell'offerta. Il Collegio ha inoltre escluso che vi fosse una modifica dell'offerta, ravvisando soltanto l'illustrazione della sua sostenibilità economica. Quanto al terzo motivo, l'omessa allegazione dei codici derrata e dei codici ricetta non è stata ritenuta causa di esclusione. L'appellante non ha dimostrato che tali codici costituissero caratteristiche minime essenziali dell'offerta, poiché l'offerta dell'aggiudicataria era stata comunque valutata anche con riguardo ai profili cui i codici si riferivano. Non era stato indicato uno specifico fondamento normativo idoneo a trasformare la violazione dell'allegato al disciplinare in causa espulsiva automatica, né la clausola del disciplinare relativa alle caratteristiche minime risultava applicabile. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi euro 7.000, oltre accessori, euro 3.500 per ciascuna parte appellata costituita.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio, delineato dall’art. 101 del d.lgs. 36 del 2023, pur configurandosi come uno strumento volto a garantire la massima partecipazione e a correggere errori di natura formale e/o documentale, incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto non è suscettibile di alcuna integrazione o modifica successiva alla scadenza del termine di presentazione.
Il soccorso istruttorio non può integrare o modificare l'offerta tecnica o economica, ma può chiarire e correggere un errore materiale quando tutti gli elementi sostanziali e gli importi risultino già presenti, completi e inequivoci nell'offerta originaria.
art. 82 d.lgs. 36/2023
La violazione di un allegato al disciplinare non comporta automaticamente l'esclusione se non è individuato uno specifico fondamento normativo e se la carenza non incide sulle caratteristiche essenziali dell'offerta.
art. 120 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale applicabile al rito degli appalti, senza una specifica interpretazione ulteriore nella decisione.
art. 74 c.p.a.
La disposizione è richiamata tra le norme processuali applicabili, senza una specifica interpretazione ulteriore nella decisione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio non può integrare o modificare il contenuto dell'offerta tecnica o economica dopo la scadenza del termine di presentazione, ma è legittimo quando si limita a interpretare o correggere un errore materiale immediatamente riconoscibile sulla base di elementi già presenti nell'offerta, senza alterarne gli importi o il significato economico complessivo.
- La correzione mediante soccorso istruttorio dell'erronea imputazione tra voci di costo è ammissibile quando gli importi complessivi erano già dichiarati e la rettifica non introduce dati nuovi né modifica l'equilibrio economico dell'offerta.
- I giustificativi presentati nella verifica di anomalia possono illustrare la sostenibilità dell'offerta alla luce della durata contrattuale prevista dalla lex specialis, senza costituire modifica dell'offerta, purché non siano utilizzati per superare una reale situazione di insostenibilità economica mediante la sostituzione dei dati originariamente dichiarati.
- La contestazione dell'inattendibilità dei giustificativi deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'effettiva insostenibilità economica dell'offerta; la mera prospettazione di una diversa imputazione o rimodulazione temporale dei costi non è sufficiente.
- L'omessa allegazione di documenti o codici previsti dalla lex specialis non determina automaticamente l'esclusione quando non sia dimostrato che tali elementi costituiscano caratteristiche minime ed essenziali dell'offerta e quando l'offerta sia stata comunque valutata nei profili sostanziali cui quei documenti si riferiscono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →