Cassazione Civile, Ordinanza n. 19823/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso IRPEF relativo all'anno 2000, richiesto da un ex dirigente ENEL per le ritenute operate sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero essere assoggettate all'aliquota del 12,50%, assumendo che integrassero il rendimento di una forma di previdenza/polizza assicurativa o comunque il rendimento del fondo, mentre l'Ufficio aveva applicato l'aliquota ordinaria utilizzata per il TFR. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme fiscali sul regime di tassazione delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto, per avere la CTR applicato erroneamente il principio delle Sezioni Unite n. 13642/2011, ritenendo rimborsabile la differenza positiva come rendimento del capitale accantonato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR confermato la quantificazione del rendimento del fondo sulla base della sola certificazione rilasciata da ENEL, ritenuta insufficiente a provare un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, rilevando che il 'rendimento' tassabile al 12,50% è solo quello netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato, e non le somme calcolate con riserve matematiche o sistemi attuariali di capitalizzazione. Poiché nel caso concreto le somme provenivano integralmente dal Fondo PIA e la certificazione ENEL non attestava investimenti sul mercato, la CTR aveva mal applicato il principio di diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente per il rimborso. Le spese sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 16, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Ufficio come norma violata in tema di tassazione delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Ufficio come norma violata, nel quadro della qualificazione fiscale delle somme erogate
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Ufficio come norma violata nel sistema impositivo applicabile
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che incombeva al contribuente provare l'esistenza di un effettivo rendimento da investimento sul mercato; la sola certificazione interna ENEL non era sufficiente
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato dal contribuente quale base del preteso regime di tassazione al 12,50%
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato dal contribuente quale base del preteso regime di tassazione al 12,50%
art. 6, L. 26 settembre 1985, n. 482
richiamato dal contribuente quale base normativa dell'aliquota del 12,50%
Massime di principio
- Il trattamento fiscale al 12,50% si applica solo alle somme che rappresentano un rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle mere differenze contabili o attuariali tra capitale accantonato e somma erogata.
- Quando il fondo previdenziale aziendale non svolge attività di investimento sul mercato, o quando tale attività non sia provata, non è configurabile un rendimento tassabile al 12,50% delle somme erogate.
- La prova dell'esistenza del rendimento e della sua natura di provento da investimento non può essere desunta da una semplice certificazione del datore di lavoro/fondo se essa non attesta investimenti sul mercato o comunque elementi idonei a dimostrare il rendimento netto.
- In presenza di consolidato orientamento giurisprudenziale sul concetto di rendimento, non sussistono i presupposti per rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite per asserito contrasto interpretativo.
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